Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26979 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2930/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Tarconte s.r.l. Società agricola a r.l. (c.f.: (OMISSIS)), in

persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti

Arnaldo Casamassima e Leonardo Bernardini, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Roma alla via Adige n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/31/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana – sede di Firenze, depositata in data

25/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

 

Fatto

Con atto stipulato il 23/12/2010 e registrato in data 4/1/2011 al n. 13 della serie 1T, la “Tarconte s.r.l. società agricola a r.l.” acquistò degli appezzamenti di terreno agricolo, con soprastanti fabbricati rurali, fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 984 del 1977 a favore delle cooperative e delle società forestali che acquistano fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali.

L’ufficio di Orbetello, in sede di controllo, rilevò che detta agevolazione non spettava per i fabbricati; revocò, dunque, le agevolazioni, limitatamente ai fabbricati, e liquidò le maggiori imposte dovute con avviso di liquidazione n. (OMISSIS), notificato in data 1/2/2011.

Avverso tale avviso di liquidazione la società contribuente propose ricorso dinanzi alla CTP di Grosseto, che lo accolse.

Su appello dell’ufficio, la CTR della Toscana confermò la sentenza di primo grado, rilevando il nesso pertinenziale dei fabbricati insistenti sul fondo agricolo acquistato rispetto a quest’ultimo.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b) ed art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, l’amministrazione ricorrente deduce che la norma di legge evocata, riconoscendo il beneficio fiscale del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, tra l’altro e per quel che in questa sede rileva, agli “atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”, riconosce il beneficio ai soli atti di cessione di fondi e non a quelli di fabbricati.

Per fondo rustico, argomenta l’Agenzia ricorrente, si intenderebbe solo l’appezzamento di terreno che, per caratteristiche intrinseche e ubicazionali, non si presta ad essere sfruttato per fini diversi da quelli agrari e non ha, dunque, attitudine edificatoria in base al vigente PRG.

Sostiene ancora l’Agenzia che, ove il legislatore abbia inteso estendere ai fabbricati pertinenziali ai terreni acquistati le agevolazioni previste per questi ultimi lo avrebbe espressamente dichiarato (L. n. 604 del 1954, art. 1, comma 2).

Inoltre, l’estensione dei benefici fiscali all’acquisto di beni immobili diversi dai fondi agricoli, al di là di una espressa previsione di legge, sarebbe contraria all’art. 14 preleggi, risolvendosi essa in una interpretazione analogica di una norma eccezionale.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui contesta l’attribuzione della qualità di pertinenza dei fabbricati rispetto al fondo agricolo sul quale essi insistono, in quanto la ritenuta esistenza del vincolo pertinenziale è il frutto di un giudizio di fatto espresso dalla CTR in piena conformità con quanto statuito dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ai fini del presente procedimento ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012.

E’ infondato nella parte in cui imputa al giudice di appello di avere esteso analogicamente un beneficio fiscale applicabile all’atto di acquisto di fondi agricoli ai fabbricati insistenti su di essi.

Questa Corte infatti, di recente, ha statuito che “in materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b), è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati – la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze – ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione citata L. ex art. 10; sicchè, alla stregua di un’interpretazione volta alla massima espansione del contenuto normativo, il fabbricato insistente sul terreno agricolo, avente natura pertinenziale, deve includersi nell’ambito di applicazione dell’agevolazione, siccome riconducibile alla nozione di azienda e, pertanto, essendo funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali” (Cass., sez. 5, n. 12777/2020, rv. 65804001).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro quattromila per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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