Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26979 del 23/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6051 – 2016 R.G. proposto da:

TERRANOVA s.r.l. in liquidazione, – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Alessandro

Melis ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via P. Falconieri,

n. 100, presso lo studio dell’avvocato Paola Fiecchi;

– ricorrente –

contro

ABBANOA s.p.a., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari,

alla piazza della Repubblica, n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Anna Maria Panigada, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine della memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistente –

Avverso l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Cagliari,

all’udienza del 27.1.2016, nell’ambito del procedimento iscritto al

n. 6353/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22

settembre 2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 30.6.2015 “Terranova” s.r.l. in liquidazione citava a comparire innanzi al tribunale di Cagliari “Abbanoa” s.p.a..

Deduceva che era parte di due distinti R.T.I., il primo costituito unitamente a “Bonifiche” s.p.a. e a “Trasporti Autogrù” s.n.c., il secondo costituito unitamente a “Bonifiche” s.p.a. e a “Autotrasporti Demontis” s.r.l.; che ambedue i R.T.I. avevano siglato con la convenuta i contratti di appalto n. (OMISSIS), alla stregua dei quali essa attrice era intestataria di due distinti mandati irrevocabili all’incasso entrambi rimasti insoluti, ovvero del mandato di Euro 320.502,75, inerente al contratto n. (OMISSIS), e del mandato di Euro 549.642,01, inerente al contratto n. (OMISSIS).

Chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento delle suddette somme con gli interessi.

Costituitasi, “Abbanoa” deduceva che “Bonifiche” s.p.a. aveva nei suoi confronti chiesto ed ottenuto dal tribunale di Roma decreto n. 19190/2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 6.424.474,30, di cui Euro 4.262.958,80 in virtù di fatture inerenti ai summenzionati contratti di appalto; che avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto tempestiva opposizione, tant’è che innanzi al tribunale di Roma pendeva il procedimento iscritto al n. 70501/2015 R.G..Con ordinanza assunta all’udienza del 27.1.2016 il giudice del tribunale di Cagliari fissava termine perentorio per la riassunzione dinanzi al tribunale di Roma del giudizio innanzi a sè pendente.

All’uopo dava atto, in relazione al primo contratto, che “Bonifiche”, qualificatasi mandataria all’incasso, aveva nei confronti di “Abbanoa” agito in via monitoria innanzi al tribunale di Roma, onde ottenere il pagamento di crediti scaturenti, tra gli altri, dal contratto siglato con il R.T.I. di cui anche l’attrice era parte e di cui la medesima “Terranova”, a sua volta, si era assunta unica mandataria all’incasso; in relazione al secondo contratto, che sia “Bonifiche” sia “Terranova” avevano chiesto la condanna di “Abbanoa” al pagamento di somme oggetto degli stessi crediti maturati in esecuzione del contratto siglato con il R.T.I..

Opinava quindi per la sussistenza nel caso di specie di un’ipotesi di connessione oggettiva – per titolo ed in parte per l’oggetto – ex art. 33 c.p.c.; che dunque le cause erano connesse in dipendenza di un rapporto di subordinazione atto a giustificare la deroga alla competenza ratione loci del tribunale di Cagliari; e ciò tanto più che non era derogabile la competenza del tribunale di Roma, quale giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza “Terranova” s.r.l.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Cagliari con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.”Abbanoa” s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto che questa Corte adotti ogni opportuno provvedimento; con il favore delle spese.Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 40 c.p.c.; la decadenza giacchè la competenza è stata declinata oltre la prima udienza.

Deduce che controparte ha eccepito la connessione nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Roma, non già nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Cagliari e, perciò, non ha inteso contestare la competenza di tal ultimo tribunale.

Deduce che il tribunale di Cagliari non ha rilevato ex officio la connessione nel corso della prima udienza tenutasi in data 13.11.2015, sibbene nel corso della successiva seconda udienza tenutasi in data 27.1.2016.

Il motivo non merita seguito.

Si premette che in sede di disamina del terzo motivo si attenderà alla qualificazione in guisa di continenza del rapporto intercorrente tra il giudizio innanzi al tribunale di Cagliari ed il giudizio, sub specie di opposizione a decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale di Roma.

In ogni caso si puntualizza quanto segue.

Per un verso, che la continenza può essere rilevata anche d’ufficio e pur oltre la prima udienza (cfr. Cass. 3.7.1984, n. 3915 secondo cui la discussione davanti al collegio con il conseguente provvedimento con il quale la causa viene ritenuta a sentenza costituisce il limite di operatività della disciplina in tema di competenza per continenza con altra causa, con la conseguenza che la constatazione dell’esistenza di una causa “contenuta” in quella passata in decisione non può più determinare l’attribuzione, ai giudici di quest’ultima, della cognizione delle domande oggetto della prima, salva la possibilità per il giudice di questa causa non ancora passata in decisione di ovviare al pericolo di contrasto di giudicati attraverso la sospensione ex art. 295 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti).

Per altro verso, in relazione alla prima parte dell’art. 40 c.p.c., comma 2 – “la connessione non può essere eccepita dalle parti nè rilevata d’ufficio dopo la prima udienza” – che la prima udienza” quivi prevista è da identificare sulla scorta di criteri “sostanziali” e non meramente cronologici, sicchè non può considerarsi tale quella di mero rinvio (in ordine alla qualificazione del concetto di “udienza” alla stregua di criteri contenutistici e non già meramente temporali, cfr. Cass. (ord.) 6.4.2012, n. 5609; cfr. anche Cass. 29.10.1998, n. 10783, secondo cui, ai fini di cui all’art. 269 c.p.c., non rientra nel concetto di “prima udienza- quella di mero rinvio).Nè rileva che “il Giudice cagliaritano alla prima udienza ha riservato i diritti di prima udienza esclusivamente a favore della Terranova” (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 di “Terranova s.r.l.”, pag. 5).

E’ da disconoscere difatti che una simile determinazione valesse a precludere l’esercizio delle prerogative officiose – eventualmente – ex art. 40 c.p.c., comma 2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 33 e 40 c.p.c.; il travisamento dei fatti di causa.

Deduce che, in dipendenza pur della diversità delle parti nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Cagliari e nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Roma, non sussiste alcuno dei rapporti di cui agli artt. 31 c.p.c. e ss., cui fa riferimento l’art. 40 c.p.c.; che, in particolare, non sussiste la connessione di cui all’art. 33 c.p.c..

Deduce altresì che la sua domanda innanzi al tribunale di Cagliari si fonda su titoli differenti rispetto a quelli azionati da “Bonifiche” in via monitoria innanzi al tribunale di Roma; che non vi è neppure coincidenza per ciò che concerne l’oggetto delle domande proposte davanti ai differenti Tribunali” (così ricorso, pag. 14); che, segnatamente, diverse sono le fatture azionate nell’uno e nell’altro procedimento.

Deduce quindi che “se è pur vero che i rapporti negoziali alla base delle domande formulate nei distinti giudizi sono i medesimi (…), è altrettanto vero che il petitum e la causa petendi (…) sono all’evidenza diversi” (così ricorso, pag. 20).

Il motivo non merita seguito.

E’ da ritenere infatti che le pretese azionate dinanzi al tribunale di Cagliari e le pretese azionate in via monitoria dinanzi al tribunale di Roma abbiano il medesimo titolo.

Del resto è la stessa ricorrente che ne dà atto, allorchè ha comunque ammesso che “i rapporti negoziali alla base delle domande formulate nei distinti giudizi sono i medesimi” (così ricorso, pag. 20).

In pari tempo peculiare coincidenza si scorge anche in relazione ai petita se è vero – siccome è vero – che “Terranova” s.r.l. ha addotto che ha “richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 870.144,76, oltre interessi, mentre Bonifiche ha richiesto il pagamento di Euro 6.424.474,30 per svariati contratti di appalto con Abbanoa, anche diversi rispetto ai contratti n. (OMISSIS)” (così ricorso per regolamento di competenza, pagg. 20 – 21).

Evidentemente assume particolare significato l’espressione “anche”.Invero esplicita il dato di fatto per cui la pretesa creditoria azionata da “Bonifiche” nei confronti di “Abbanoa” ingloba pur la pretesa azionata da “Terranova” nei confronti della stessa “Abbanoa”.

Nè rileva che le fatture in via monitoria azionate da “Bonifiche” siano eventualmente diverse da quelle azionate da “Terranova”: riveste pregnante valenza la circostanza – riferita dalla ricorrente in questa sede (cfr. ricorso, pag. 17) – per cui nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo “Abbanoa” ha eccepito che l’opposta “Bonifiche” ha azionato fatture il cui importo era già stato corrisposto a “Terranova”.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 39 c.p.c., u.c., art. 40 c.p.c., comma 1, artt. 643 e 645 c.p.c..

Deduce che, in ogni caso, contrariamente all’assunto del tribunale di Cagliari, all’operatività del criterio della prevenzione non è di ostacolo la circostanza che “una delle cause sia stata instaurata nelle forme dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.” (così ricorso, pag. 23) ovvero non è di ostacolo la competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Deduce che nella fattispecie è incontroverso che il procedimento dinanzi al tribunale di Cagliari è stato instaurato preventivamente; che difatti la citazione a comparire innanzi al tribunale di Cagliari è stata notificata in data 30.6.2015, viceversa “Bonifiche” ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nel corso del mese di luglio 2015.

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ fuor di dubbio nel caso di specie che il tribunale di Cagliari è stato adito preventivamente rispetto al tribunale di Roma.

La puntualizzazione della ricorrente (“nella specie è incontroverso, oltrechè documentalmente dimostrato (…)”.. così ricorso per regolamento di competenza, pag 24), d’altronde, rinviene riscontro nell’esplicito rilievo della resistente a tenor del quale – nel proporre opposizione al D.I. n. 19190 del 2015 del 12/8/2015 – Tribunale di Roma, Abbanoa ha preliminarmente eccepito la sussistenza della connessione di quella causa con altra proposta dinanzi al tribunale di Cagliari, considerando la competenza di quest’ultimo, quale Giudice preventivamente adito” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pagg. 2 – 3).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico – giuridica) per la definizione del giudizio successivo (cfr. Cass. sez. un. 1.10.2007, n. 20600).Dall’altro, che sussiste un rapporto di continenza, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., e non di connessione, tra la domanda di adempimento proposta dal creditore cedente nei confronti del debitore, e quella proposta, nei confronti del medesimo debitore, dal cessionario del credito azionato nel primo giudizio (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2012, n. 8188).In questo quadro il rapporto intercorrente tra il giudizio innanzi al tribunale di Cagliari ed il giudizio, sub specie di opposizione a decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale di Roma è da qualificare in termini di continenza alla stregua, appunto, dell’identità delle causae petendi, della differenza solo quantitativa dei petita tra loro connotantisi in chiave di alternatività, della parziale identità dei soggetti.

Non vi è alcun ostacolo, pertanto, a che operi nella fattispecie il principio enunciato da questa Corte in ipotesi di continenza, ovvero il principio per cui, allorchè la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (cfr. Cass. sez. un. 23.7.2001, n. 10011; Cass. (ord.) 16.6.2011, n. 13287).Evidentemente, giacchè le determinazioni postulate dai testè menzionati insegnamenti di questa Corte “incombono” sul giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ossia, nella fattispecie, sul tribunale di Roma, la competenza del tribunale Cagliari è destinata a rimaner del tutto impregiudicata.

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone ovviamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata.Va dunque dichiarata la competenza del tribunale di Cagliari, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, perciò, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Cagliari, all’udienza del 27.1.2016, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 6353/2015 R.G., dichiara la competenza per territorio del tribunale di Cagliari, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA