Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26979 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Unione dei Comuni della Marrucina, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a

margine del ricorso dall’Avvocato De Carolis Diego, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Cinzia Di Marco in Roma,

via Berberini n. 3;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107 del Tribunale di Chieti, Sezione

Distaccata di Ortona, depositata il 5 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Unione dei Comuni della Marrucina per la cassazione della sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, n. 107 del 5 maggio 2010, notificata il 14 giugno successivo, che aveva confermato la pronuncia del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione proposta da T.R. avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “velomatic 512”, avendo il giudice di secondo grado ritenuto l’accertamento dell’infrazione illegittimo per omessa contestazione immediata al trasgressore, in violazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, tenuto conto che esso era avvenuto su strada non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto;

considerato che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

rilevato che con i due motivi, da trattarsi congiuntamente, l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., sostenendo che la sentenza impugnata – nel ritenere illegittima la contestazione differita – ha erroneamente considerato necessaria l’autorizzazione prefettizia prescritta dal citato art. 4 quando in realtà l’accertamento dell’infrazione era avvenuto alla presenza dei verbalizzanti, ai sensi della diversa ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), che consente di non procedere alla contestazione immediata quando gli agenti rilevino che sia impossibile procedervi per la pericolosità del fermo del veicoli in considerazione delle condizioni della strada; nella specie l’infrazione era stata accertata con apparecchiatura “velomatic 512” che rileva la velocità soltanto dopo il passaggio del veicolo e quando lo stesso è ormai lontano dal luogo dell’accertamento secondo quanto indicato nel verbale impugnato;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il giudice di merito, nel ritenere necessaria l’autorizzazione prefettizia, ha erroneamente ritenuto applicabile la previsione di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4, la quale la prevede soltanto nel caso in cui gli organi di polizia stradale utilizzano o installano dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, cioè senza la presenza degli agenti sul luogo in cui l’illecito viene commesso, mentre nel caso di specie, ricorreva la diversa ipotesi prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), giacchè da quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata la violazione era stata rilevata con il dispositivo di controllo elettronico tipo “velomatic 512″ gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento in cui in cui l’infrazione era stata commessa”;

– “in tema di obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, l’art. 201, comma 1 bis, considera tale adempimento non necessario, fra l’altro, nel caso di cui alla lett. e) di “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”; in tal caso, dunque, non è necessario che nel verbale siano indicati i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata, essendo al riguardo sufficiente che, come avvenuto nella specie in cui l’accertamento è stato effettuato a mezzo il dispositivo “velomatic 512″, nel verbale sia richiamata e ricorra l’ipotesi prevista dal legislatore ( Cass. n. 10156 del 2009)”;

– “in materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perchè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il “velomatic”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale (Cass. n. 9924 del 2006)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito alla luce delle considerazioni sopra svolte con il rigetto dell’opposizione;

che, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell’opponente le spese del presente grado di giudizio e di quello di appello, mentre nulla si dispone con riguardo alle spese del primo grado, non avendo l’Amministrazione dedotto di essersi in esso difesa a mezzo di avvocato e non tramite un proprio funzionario delegato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da T.R., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.750, di cui Euro 700 per diritti ed Euro 850 per onorari, per il giudizio di appello e in Euro 700, di cui Euro 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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