Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26978 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 913/2016 R.G. proposto da:
C.A. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di
procura in calce al ricorso, dall’Avv. Alberto Alabiso, con il
seguente domicilio digitale:
robertoalabiso.pec.ordineavvocativiterbo.it;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rapp.te
p.t.;
– intimata costituita –
avverso la sentenza n. 3112/14/15, depositata in data 28/5/2015, non
notificata, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30 settembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.
Fatto
Il ricorrente impugnò l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo ad un atto di compravendita di un terreno non edificabile sito in Roma, censito al catasto terreni al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), emanato in quanto l’Agenzia intimata aveva ritenuto non congruo il valore dichiarato nell’atto di acquisto, rogato dal notaio M.A. in data 23/1/2008, registrato il 13/2/2008, serie 1T n. 005567.
La CTP di Roma respinse il ricorso.
Il contribuente propose appello, che fu rigettato dalla CTR del Lazio.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L’Agenzia ha notificato un controricorso presso il domicilio eletto dall’odierno ricorrente per il giudizio di appello.
Diritto
In via preliminare, occorre rilevare l’inammissibilità del controricorso dell’amministrazione.
Quest’ultimo, infatti, risulta essere stato notificato presso lo studio dell’Avv. M. Falzetti in Roma, alla via Goiran 23, nonostante che egli non risulti, dal ricorso per cassazione, procuratore del ricorrente e che la parte, oltre alla elezione di un domicilio fisico fuori Roma, tamquam non esset, abbia dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni presso l’indirizzo pec dell’Avv. Alabiso.
Nè può ritenersi che la nullità della notificazione del controricorso si sia sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, visto che, dopo il deposito in cancelleria del controricorso, il ricorrente non ha depositato memoria dalla quale possa inferirsi che egli abbia avuto comunque conoscenza del contenuto dell’atto difensivo dell’Agenzia (Cass., sez. 5, n. 5500/2020).
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omessa e/o carente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale”, il contribuente si lamenta che la CTR abbia fondato la sua decisione sulla base di una valutazione del terreno effettuata dalla stessa amministrazione.
L’Agenzia, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione altri parametri ed elementi ai fini della valutazione dell’immobile.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Erronea interpretazione della legge in ordine alla applicazione dei prezzi medi di mercato. Violazione di legge”, il ricorrente si duole che l’Agenzia, nel valutare il terreno oggetto del contratto, avrebbe assunto parametri arbitrari, non consoni alla reale natura e alle reali caratteristiche del bene oggetto di valutazione, diverse dagli immobili che sarebbero stati assunti quali “tertia comparationis”.
3. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
Il ricorrente tende sostanzialmente ad una rivalutazione nel merito della decisione della CTR, senza addurre alcuna prova a sostegno delle sue tesi.
In particolare, dimentica che non è più censurabile la carenza di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Il ricorrente non dice quale fatto, risultante dagli atti di causa o emergenti dal giudizio, la CTR avrebbe omesso di esaminare.
D’altra parte, non risulta che, definendo il giudizio in senso sfavorevole all’odierno ricorrente, la CTR abbia violato o falsamente applicato disposizioni di legge.
Il ricorrente non dice nemmeno sulla base di quali elementi l’amministrazione ha rettificato il valore del terreno oggetto di compravendita; si limita a contrapporre alla valutazione dell’amministrazione, e al giudizio di appello, sue affermazioni, travalicando in tal modo, palesemente, i confini del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Non essendosi ritualmente costituita l’amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020