Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26978 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5370-2015 proposto da:

A.R., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 1310/2014 della Corte d’appello di Perugia,

depositato il 29 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con due ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia, in riassunzione di quelli depositati presso la Corte d’appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente, numerose persone, tra le quali i ricorrenti indicati in epigrafe, chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato con ricorso depositato presso il TAR Lazio ed avente ad oggetto la richiesta dei ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero delle finanze, di vedersi corrisposto per l’anno 1994 il compenso incentivante di cui al D.L. n. 853 del 1984, art. 4, commi 4 e segg.; che l’adita Corte d’appello rigettava il ricorso, rilevando che, dalla decisione del TAR Lazio che aveva definito il giudizio presupposto, emergeva che il compenso richiesto dai ricorrenti era stato trasformato in una componente della retribuzione, erogata mensilmente dal 1 gennaio 1995 a prescindere dai risultati conseguiti nel 1994;

che sulla base di tali affermazioni, la Corte territoriale riteneva che i ricorrenti avessero proposto la domanda con colpa grave, mirando essi a ricevere per l’anno 1995 un emolumento che essi avevano già ricevuto sulla base del CCNL 1995 del compatto Ministeri;

che per la cassazione di questo decreto, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dolendosi che la Corte d’appello abbia fatto applicazione dell’art. 96 c.p.c., ritenendo temeraria una domanda che tale non era stata giudicata dal giudice del giudizio presupposto, diversi essendo i profili che devono essere valutati dal giudice dell’equa riparazione rispetto a quelli rilevanti nel giudizio presupposto;

che, osservano i ricorrenti, la abusività della condotta processuale che può valere ad escludere il diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, è, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, solo quella che dia luogo ad una protrazione del giudizio presupposto al solo fine di percepire indebitamente l’indennizzo in questione, mentre non rileverebbe la infondatezza della domanda, e finanche la consapevolezza della infondatezza della domanda stessa, che derivasse da una errata interpretazione della normativa applicabile, sempre che non siano ravvisabili elementi significativi dell’abuso del processo;

che il ricorso è infondato;

che nella giurisprudenza di questa Corte il diritto all’equa riparazione è escluso per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite temeraria (v. fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011 e Cass. n. 18780 del 2010), cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o sulla base di una prete sa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 7326 del 2015; Cass. n. 5299 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014), che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; e c) in tutte le ipotesi in cui la specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 7325 del 2015); che, inoltre, il comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, ha previsto, con elencazione da ritenersi non tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, in presenza delle quali il giudice non dispone di margini d’apprezzamento della fattispecie;

che tale norma è stata oggetto di ulteriore intervento da parte del legislatore con la L. n. 208 del 2015, la quale ha disposto che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.;

che, in base alla disciplina ratione temporis applicabile, tra le ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo non rientra quella della manifesta infondatezza della domanda, ove non sia caratterizzata dall’ulteriore profilo della temerarietà o della abusività (Cass. n. 21131 del 2015; Cass. n. 18834 del 2015);

che, nella specie, la Corte d’appello si è attenuta ai principi suindicati, procedendo ad un’autonoma valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di colpa grave in capo ai ricorrenti per la proposizione del giudizio presupposto; valutazione, questa, che implicando apprezzamenti di fatto si sottrae alle proposte censure;

che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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