Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26977 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26169-2010 proposto da:

C.M.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio

dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VIRGILIO IGNAZIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento n. 2442/2010del TRIBUNALE di FIRENZE del

12.10.2010, depositato il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere relatore, dott. Gaetano Antonio Bursese, ha depositato la relazione dell’art. 380 bis c.p.c. del seguente testuale tenore:

“1) La ricorrente avv. C.M.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 il tribunale di Firenze ha liquidato le prestazioni professionali da lei rese in favore del Condominio (OMISSIS). Il ricorso per cassazioni si basa su 3 mezzi (nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relaz. alla L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 50 bis c.p.c.; violazione art. 737 c.p.c. in relaz. all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa motivazione circa un fatto controverso).

“2) L’ordinanza predetta, limitatamente al capo relativo alle spese, è stata impugnata, con ricorso per cassazione, che ha, in particolare, evidenziato la nullità del provvedimento in quanto emesso dal presidente e non trattato dal tribunale in composizione collegiale in violazione degli artt. 50 bis e 738 c.p.c.. Ciò premesso rileva l’Ufficio che appare fondata la prima censura, assorbite le altre. Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30 si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l’art. 50-bis c.p.c., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore e ora attribuiti al tribunale, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244. In forza dell’art. 50-quater c.p.c., l’inosservanza della regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c. (Cass. Sez. 2, n. 4967 del 11/03/2004).

“3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare la fondatezza del ricorso.” Il Collegio tanto premesso, osserva:

in via preliminare va rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato all’intimato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma non è stato depositato, neppure all’odierna adunanza, l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla norma stessa; ciò comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. “La produzione dell’avviso di ricevimento – ribadisce questa S.C. – del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia ai destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. U, n. 627 del 14/01/2008).

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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