Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26976 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4719/2018 R.G. proposto da

Motor Team S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Pezcoller;

– ricorrente –

contro

Itas Mutua S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Girardi,

con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, presso lo

studio dell’Avv. Mauro Colantoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, n. 195/2017,

depositata l’11 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato nel minore importo di Euro 12.647,45, oltre interessi e rivalutazione, l’indennizzo assicurativo dovuto dalla Itas Mutua S.p.A. in favore della Motor Team S.r.l. per il furto, da parte di ignoti nel gennaio del 2013, di alcuni pezzi di ricambio del magazzino della ditta, dichiarando compensate per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando la compagnia assicuratrice appellante al pagamento, in favore dell’appellata, della restante parte.

2. Avverso tale sentenza Motor Team S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la compagnia di assicurazioni, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti anche in riferimento ai principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Lamenta che:

– la decisione sul punto “supera le stesse censure mosse” dall’appellante;

– la motivazione è contraddittoria, dal momento che, da un lato, si riconosce che i testi assunti hanno “confermato che i pezzi di ricambio elencati nei due documenti dimessi (3 e 4) erano di regola presenti nel magazzino della ditta”; dall’altro, subito dopo si osserva che gli stessi testi non avrebbero “saputo precisare se effettivamente lo fossero prima del furto”;

– non sono riportate correttamente le testimonianze di B. e F.L., posto che non è vero che i due testi abbiano confermato che fossero sicuramente presenti solo un cambio e alcune centratine e che, inoltre, lo stesso teste F., confermando le circostanze di cui al capitolo 11 di prova, ha precisato che le fatture di cui al documento 4, benchè successive al furto, facevano riferimento a materiali sistemati in officina prima di esso;

– la Corte ha omesso di considerare la circostanza di cui al capitolo 20 di prova, confermata dal teste predetto, rappresentata dal riacquisto di pezzi di ricambio per autovetture sportive resosi necessario dopo il furto;

– è stata altresì obliterata la circostanza di cui al capitolo 21, pure confermata dal teste, circa l’acquisizione a noleggio di alcune autovetture sportive, anch’essa resasi necessaria successivamente al furto per rispettare gli impegni in precedenza assunti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla statuita seppur parziale compensazione delle spese di lite.

3. Il primo motivo si appalesa inammissibile, con esso prospettandosi doglianze estranee al richiamato paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

3.1. E’ noto che, come chiarito con ferma giurisprudenza da questa Corte (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054; Id. 22/09/2014, n. 19881), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame non può invece riguardare elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

All’opposto, nel caso di specie, non si censura affatto l’omesso esame di fatti, storici, decisivi – posto che al contrario il fatto di cui si discute, ossia la consistenza del materiale presente in magazzino al momento del furto e oggetto pertanto della illecita sottrazione, costituisce precipuo oggetto della statuizione impugnata -appuntandosi piuttosto la doglianza proprio sulla valutazione di talune risultanze istruttorie, indicata come frutto di lettura incompleta e/o di una valutazione incongrua o contraddittoria, intendendosi, così, accreditare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, e dunque in buona sostanza orientando le critiche secondo una prospettiva surrogatoria del potere esclusivo del giudice del merito di valutare le prove ed accertare i fatti (inammissibile anche nel regime di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Merita peraltro soggiungere che taluna di dette doglianze -segnatamente quella leggibile a pagina 8 del ricorso, quinto cpv., ove si afferma testualmente che “non è assolutamente vero che i due testi abbiano confermato che fossero sicuramente presenti solo un cambio ed alcune centraline” – sembra evocare, almeno nei termini in cui è testualmente formulata, prima e piuttosto di un errore di valutazione, un errore di lettura delle dichiarazioni dei testi; in realtà la successiva illustrazione sembra seguire la prima linea censoria (errore di valutazione), in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni testè svolte; giova comunque ad abundantiam rilevare che, nella diversa prospettiva ipotizzata, la doglianza sarebbe suscettibile di essere dedotta ad oggetto non di ricorso per cassazione ma di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

3.2. Del tutto inconsistente e carente nella illustrazione è poi la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c..

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere òfficioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Devesi altresì ricordare che “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

3.3. Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Un tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie.

3.4. Il motivo, peraltro, nell’evocare risultanze probatorie, lo fa senza fornirne l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo in particolare omesso la ricorrente di localizzare compiutamente nel fascicolo processuale gli atti o i verbali che le veicolano, ossia di indicare se e dove essi sono esaminabili, ove prodotti, in questo giudizio di legittimità.

3.5. Del tutto generica, infine, oltre che inosservante del predetto onere di specifica indicazione, la doglianza secondo cui la sentenza “supera” le stesse censure mosse con l’atto d’appello: doglianza evidentemente estranea al vizio dedotto, essendo più plausibilmente riconducibile a un vizio di ultrapetizione, che però, ripetesi, oltre a non essere stato specificamente dedotto, non viene nemmeno comunque sorretto da alcuna illustrazione circa le ragioni per cui un siffatto error in procedendo dovrebbe ravvisarsi.

4. E’ altresì inammissibile il secondo motivo.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11/01/2008, n. 406 e succ. conff.).

Nel caso di specie non può dubitarsi che sussista il primo degli indicati presupposti (soccombenza reciproca), dato l’esito solo parzialmente favorevole del giudizio, come tale apprezzabile in ragione dell’importo liquidato a titolo di indennizzo, nettamente inferiore a quello preteso in domanda.

Mette conto al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v. Cass. 21/10/2009, n. 22381; cui adde conff. Cass. 23/09/2013, n. 21684; 24/04/2018, n. 10113).

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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