Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26976 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25413-2010 proposto da:

M.A.M. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GUIDO RENI

56, presso lo studio degli avvocati IMBERGAMO GIOVANNI e MADDALENA

LAURA, rappresentate e difese dagli avvocati GARAU ANTONELLO,

CASSANELLO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

SARACENI, rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO GABRIELLA,

GRECO LUIGI, giusta delega a margine dell’atto di citazione in

appello del 12.5.08;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

8/2/2010, depositata il 1/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 13.7. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si trascrive:

” P.G. con atto notificato in data 30.1.2003 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Oristano, Sandra e Anna Maria MURRU, deducendo di essere proprietaria dell’immobile adibito ad abitazione sito in (OMISSIS) per averlo acquistato dal fallimento di C.E. e M.Q.;

precisava che dal relativo decreto di trasferimento del Giudice delegato, risultava che tale immobile, confinante con il cespite di proprietà eredi C.R., era distinto sia materialmente che catastalmente dallo stesso e che successivamente, i coniugi M. /. e C.R., avevano di comune accordo, ristrutturando le due proprietà, in modo da creare una sola unità abitativa. Precisava ancora fattrice che i fatti non avevano inteso rilasciare l’immobile, del quale pertanto non aveva potuto prendere il possesso. Chiedeva quindi che, previa individuazione dell’immobile di sua proprietà attraverso CTU, fosse disposta la separazione del predetto appartamento, mediante la remissione in pristino stato dell’immobile, con la condanna delle convenute al suo immediato rilascio. “Si costituivano in giudizio le convenute sorelle M. che contestavano la domanda sostenendo, in specie, di essere divenute legittime proprietarie del bene in questione in virtù di possesso ultraventennale si di esso esercitato, avendo unito, ai loro attuale compossesso, quello in precedenza esercitato dalle loro danti causa, le zie R. e C.A.M., le quali fin dal 1965, avevano unito i due corpi di fabbrica, trasformandoli in un’unica unità abitativa, dove le medesime erano vissute dando ospitalità ad esse nipoti. Chiedevano le convenute, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione in loro favore del bene rivendicato dall’attrice. “Espletata l’istruttoria (mediante produzione di documenti, escussione di testi, interrogatorio formale e c.t.u.) l’adito tribunale con sentenza 29 febbraio 7 marzo 2008, rigettava la domanda principale, ed in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che le convenute erano divenute proprietarie per usucapione dell’immobile in questione.

Secondo il tribunale dall’istruttoria era emerso che le sorelle C. da oltre anni avevano ristrutturato l’immobile, accorpando il bene acquistato dall’attrice, con quello confinante di loro proprietà. Le convenute pertanto avevano potuto unire il possesso da esse esercitato su tale immobile con quello delle loro danti causa, le sorelle C. di cui erano eredi, così da divenirne proprietarie per usucapione.

“Avverso la sentenza proponeva appello la P., sostenendo che in realtà mancavano i presupposti di fatto e di diritto per l’usucapione, non essendo stata allegata la prova dell’esercizio da parte delle M. e in precedenza delle loro danti causa, le sorelle C., del possesso del bene ih parola per un periodo superiore a 20 anni. “L’adita Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 261/10, depos. in data 1.6.2010, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell’appellata pronuncia, condannava le M. al rilascio dell’immobile di cui trattasi ed al pagamento delle spese del doppio grado. La Corte distrettuale dopo aver preso in esame e sottoposte a vaglio critico le dichiarazione dì tutti i testi escussi, ha ritenuto non fornita la prova del possesso utile ad usucapionem.

“Avverso la suddetta pronuncia gli odierni esponenti propongono ricorso per cassazione sulla base di più censure; resiste con controricorso P.G..

2. “Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 c.p.c.; deducono che il Collegio giudicante era composto tra gli altri dal dott. D.G. che era stato giudice delegato al fallimento M., il quale quindi, in tale suo ruolo aveva dichiarato aperto l’incanto ed aggiudicato l’immobile in questione alla P. per cui avrebbe avuto l’obbligo di astenersi. Precisano di non avere proposto l’azione ex art. 52 c.p.c. in quanto non avevano avuto conoscenza, all’udienza de 20.11.2009 della composizione dello stesso Collegio giudicante.

“Con il 2^ motivo viene eccepito la violazione dell’art. 1146 c.c. deducendo che la Corte aveva errato laddove non ha riconosciuto in applicazione dell’art 1146 c.c. il diritto di proprietà delle germane M. in forza del possesso pacifico, interrotto ed ultraventennale a seguito della successione avendo unito al loro possesso quello esercitato prima di loro dalle loro zie; Le medesime in realtà, anche in tenera età, avevano sempre abitato nella casa delle loro congiunte a cui erano succedute per testamento.

“Con il 3^ motivo viene eccepito l’omessa, insufficiente e contraddittoria circa i punti decisivi della controversia e si deduce che la Corte distrettuale in sostanza non ha bene interpretato le dichiarazioni dei testi hinc et inde, per cui sarebbe necessario” rivalutare le prove orali emerse nell’istruttoria dibattimentale al fine di darne congrua contezza diversamente da quanto asserito dal Giudice d’appello.” Infine le ricorrenti eccepiscono l’omessa pronuncia sulla loro domanda subordinata circa la divisibilità dell’immobile.

“3 – Osserva il relatore che le suddette censure appaiono tutte prive di pregio. Quanto al 1 motivo si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice ” il motivo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice ai senso dell’art. 52 c.p.c. non può essere invocato in seguito in sede di gravame e non trova deroga in relazione all’eventuale dedotta tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione” (Cass. N. 9905 del 20.6.03; Cass. N. 12848 del 15.6.2005).

“Quanti ai restanti motivi si rileva che essi non sono conformi al principio di autosufficienza del ricorso, perchè non indicano in modo completo ed integrale le dichiarazione dei testi che si assumono male interpretate dalla Corte di merito (Cass. Sez. 6 – ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Cass. sentenza n. 5886 del 14/04/2003; Cass. n. 15808 del 12/06/2008).

“Si osserva ancora che le suddette censure si risolvono esclusivamente nella valutazione dei mezzi istruttori espletati, come tale riservata al giudice di merito e non denunciabile in sede di legittimità, stante la congrua motivazione della sentenza, immune da vizi logici e giuridici. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007)”.

“Quanto alla censura circa “l’omessa pronuncia sulla divisibilità dell’immobile” la stessa è inammissibile non sussistendo il vizio di legge denunciato per avere le stesse esponenti riconosciuto che si trattava invece di un vizio di motivazione ritenuta “illogica e non congruamente motivata”. In ogni caso, anche su tale specifico punto, il giudice d’appello si è espresso con chiara anche se succinta motivazione, richiamando le conclusioni del CTU, e rimettendo al giudice dell’esecuzione di stabilire le modalità del rilascio dell’immobile.

3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.” Il COLLEGIO tanto premesso;

ritiene di condividere la relazione sopra riportata, che non è stata oggetto do contestazione, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili.

Pertanto il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA