Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26976 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26976 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 25052-2012 proposto da:
SYNDIAL – ATTIVITA’ DIVERSIFICATE SPA 09702540155, in
persona del suo procuratore speciale dott. Fabrizio Sbarra giusta
procura speciale per atto notar Cesati di Milano del 30 agosto 2010
rep. N. 42419, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO
CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PISELLI PAOLA, ARLOTTI MARINA, ARLOTTI DANIELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI
8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI GIUSEPPE, che li

Data pubblicazione: 02/12/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMASSINI
ERMANNO giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

resistenti

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
è solo presente l’Avvocato Lucisano Claudio;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2012 n. 25052 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

05/10/2012 resa nel proc. n. R.G. 13402/2011;

FATTO E DIRITTO
La Syndial Attività diversificate s.p.a. ha proposto ricorso per
regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice del Lavoro del
Tribunale di Milano in data 4.10.2012 resa nell’ambito del procedimento in
cui Piselli Paolo, Arlotti Daniele e Adotti Marina — quali congiunti del

ricorrente alfine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarato ed
accertato che il dott. Pier Maria Adotti è deceduto in data 1.2.2011 per
malattia professionale (tumore da amianto) contratto per fatto e colpa del
proprio datore di lavoro, per avere lavorato per anni in ambiente
contaminato da amianto …. in assenza totale di adeguate misure di
prevenzione, condannare la Syndial s.p.a. ( che ha incorporato la Enichem
s.p.a.) ….al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale
chiesto dagli eredi del dott. Pier Maria Arlotti, “iure haereditatis”, e a titolo
personale, come sopra specificato, nella complessiva somma di euro
1.750.000, per i titoli di cui in narrativa .oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
Nel costituirsi la Syndial eccepiva , tra l’altro, l’inapplicabilità del rito del
lavoro con riferimento alla pretesa “jure proprio” non rientrando la stessa
tra le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. in quanto i suddetti danni
lamentati erano propri e personali dei congiunti del “de cuius” nonché
autonomi e distinti rispetto al rapporto di lavoro intrattenuto da
quest’ultimo con la convenuta , trovando la loro fonte nella responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
L’adito giudice, con la menzionata ordinanza ( per quello che qui
interessa) – rilevato che la competenza in relazione

alla domanda

risarcitoria proposta “iure proprio” dagli eredi del “de cuius” è, per
costante giurisprudenza di legittimità, del Tribunale ordinario e non del
giudice del lavoro; dato atto , tuttavia, che in ordine all’accertamento della
l

defunto Adotti Pier Maria — avevano convenuto in giudizio la attuale

asserita insalubrità del luogo di lavoro nonché del nesso di causalità tra
l’attività lavorativa in tale ambiente e lo sviluppo della malattia
professionale ( pregiudiziale alla causa di risarcimento “iure proprio”) è
funzionalmente competente il giudice del lavoro che avrebbe provveduto
alla separazione delle cause all’esito della decisione di sua competenza;

a tale ultime circostanze – fissava l’udienza per l’espletamento della prova
testimoniale.
La Syndial deduce:

che detta ordinanza, a prescindere dalla forma con cui è stata adottata,
ha un sostanziale contenuto sospensivo e, pertanto, può essere
impugnata per essere stata adottata dal giudice della causa
pregiudicante invece che dal giudice della causa pregiudicata, unico
titolare della facoltà di decidere in ordine alla sussistenza o meno del
rapporto pregiudizialità-dipendenza di cui all’art. 295 c.p.c.;

che non esiste la possibilità di una sospensione del processo
facoltativa, al di fuori delle ipotesi eccezionalmente previste dalla legge;

che, nel caso in esame, non esiste una causa pregiudicante,
individuata, nel provvedimento impugnato, nell’accertamento da
compiersi da parte del giudice del lavoro in merito alla “insalubrità dei
locali” ed alla sussistenza del “nesso di causalità” tra lavoro e malattia;
ed infatti le azioni di mero accertamento sono inammissibili se intese
all’accertamento di un fatto o di situazioni giuridiche e non già di
diritti;

che, non sussiste neppure il requisito fondamentale della dipendenza
logica e giuridica della causa pregiudicata dalla causa pregiudicante
trattandosi di azioni proposte a titolo proprio ed ereditario dagli eredi
della persona deceduta sul lavoro;

2

ritenuto di doversi procedere all’istruttoria in relazione — e limitatamente —

che la domanda di mero accertamento — pregiudicante nell’assunto del
Tribunale — costituisce solo un capo del complessivo accertamento
richiesto dagli istanti alfine della domanda di condanna al pagamento
del risarcimento del danno iure proprio;
che l’ordinanza è anche illegittima non avendo esaminato alcune

pregiudiziali e preliminari astrattamente idonei a definire il giudizio,
quali la mancata prova del danno iure proprio, la infondatezza della
domanda e la mancata prova della colpa;
che il provvedimento impugnato è anche violativo dell’art. 111 Cost.
comportando un non giustificato ritardo nella definizione della
domanda avanzata iure proprio dagli istanti.
La Piselli, Adotti Daniele e Adotti Marina hanno presentato memoria di
costituzione con la quale hanno contestato l’ammissibilità e/o il
fondamento dell’avverso ricorso per regolamento di competenza e di tutti i
motivi di ricorso ex adverso proposti.
Il Pubblico Ministero ha reso le sue conclusioni ed all’esito del loro
deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Osserva il Collegio che le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero
sono condivisibili.
Il ricorso in esame, deve essere, infatti dichiarato inammissibile.
E’ tale se con lo stesso si è inteso impugnare un provvedimento che
statuisca sulla competenza posto che a seguito dell’istituzione del giudice
unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le
sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di
competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari

3

questioni sollevate dalla difesa della Syndial, inerenti profili

giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio ( per tutte cfr.: Sez. 3,
Ordinanza n. 20494 del 23/09/2009).
E’ altresì, inammissibile in quanto l’ordinanza impugnata non ha sospeso
il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non potendosi ipotizzare una
sospensione prima che sia stata disposta la separazione delle cause in

all’istruttoria.
Allo stato, infatti, la causa è ancora unica sicchè neppure è individuabile
una causa pregiudicante ed una pregiudicata e, di conseguenza, un giudice
dell’una o dell’altra.
Le spese del presente regolamento, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese
del presente regolamento liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre
accessori, ed euro 50,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.

ordine alla quale il giudice “a quo” si è riservato di provvedere in esito

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