Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26975 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25013-2010 proposto da:

METALLERIA TESTACCIO DI STANDOLI VALERIO, in persona del titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 77, presso lo studio

dell’avvocato CAPARRA GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SQUILLANTE IACOPO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CRIMAR SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3483/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/05/09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Squillante Iacopo difensore della ricorrente che

conferma alla Corte la comunicazione della revoca al mandato del

ricorrente e si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Spada Giuseppe difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere dott. G. A. Bursese ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive:

“1) La Crimar srl proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio con il quale le era stata ingiunto il pagamento della somma di L. 53.764.879 in favore del ricorrente S.V., quale titolare della Metalleria Testacelo, a titolo di residuo corrispettivo per la fornitura e posa in opera di strutture in alluminio, realizzate presso l’Hotel Salus in Roma e l’Hotel Danieli in (OMISSIS). La società Cimar a sostegno dell’opposizione, deduceva il proprio difetto di legittimazione, per non avere mai concluso alcun contratto con la ditta opposta e sosteneva di conseguenza di non avere mai ricevuto alcuna diffida ad adempiere nè le fatture azionate, il cui numero di partita IVA corrispondeva ad altra società, la Crimar Hotels srl, peraltro già dichiarata fallita dal tribunale di Roma. Si costituiva l’opposto S.V., sostenendo di avere ricevuto la commessa in parola da tale C.M., che aveva dichiarato di agire in nome e per conto della Crimar srl, il cui legale rappresentante era il di lui figlio E.C., che avrebbe poi ratificato e confermato la commissione in nome o per conto della Crimar, obbligandosi al pagamento del relativo corrispettivo. Instava quindi per il rigetto dell’opposizione, con la conferma del provvedimento monitorio opposto.

“L’adito Tribunale di Roma, previa espletamento delle prove per testi e per interrogatorio formale, nonchè acquisizione di documenti, con sentenza n. 37477/2003, respingeva l’opposizione de qua, ed accogliendo la tesi difensiva dell’opposto, riteneva che la merce era stata ordinata da C.M., quale incaricato del figlio E., all’epoca amministratore della Crimar srl, che aveva poi ratificato l’operato del padre. Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la srl Cremar che invece ribadiva la propria tesi di totale estraneità al negozio in questione; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3483/2009 depos. in data 17 sett. 2009, accoglieva il gravame, revocando il decreto ing. opposto, compensando le spese di lite. La Corte capitolina, diversamente valutando le risultanze processuali, riteneva che la fornitura era stata commissionata solo da C.M., che aveva anche pagato gli acconti, ma non c’era la prova che egli avesse agito in nome e per conto della Crimar srl (circostanza neanche dedotta dallo S.), nè che vi era stata una qualche ratifica da parte di quest’ultima dell’operato dello S..

“2) La decisione predetta, è stata impugnata dall’odierno esponente con ricorso per cassazione fondato su 2 mezzi, cui resiste la srl Crimar con controricorso. Con la prima censura viene dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, mentre con la seconda censura si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo l’esponente la Corte romana non avrebbe adeguatamente motivato quanto asserito circa il fatto che non sussisterebbero elementi per ritenere che C.M. avesse agito in nome o anche solo per conto della Crimar srl; nè che tale circostanza non era stata dedotta dallo S.; e neppure che non troverebbe riscontro la successiva ratifica da parte della Crimar srl dell’attività negoziale svolta da C.M.. La sentenza impugnata inoltre violerebbe l’art. 116 c.p.c. in quanto la relativa motivazione sarebbe affetta da “intima contraddizione”, in quanto, dopo aver affermato che “era pacifico” che la Metalleria Testaccio, sulla base di un incarico verbale aveva fornito e posto in opera degli infissi presso i due alberghi di proprietà della Crimar srl (in realtà di altra società, la Crimar Hotels srl, dichiarata fallita), successivamente ha ritenuto non provata dalla stessa Metalleria Testacelo, l’esecuzione dei lavori in questione.

“3) Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure riguardano esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità attesa la corretta motivazione della sentenza impugnata.

Invero la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200 ” Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

“Peraltro, com’è noto, secondo la giurisprudenza di questa S.C. l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati a giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

“Nella fattispecie la motivazione della sentenza anche se succinta può ritenersi congrua e logica, manifestando compiutamente l’iter argomentativo seguito per ritenere sussistente l’eccepita carenza di legittimazione passiva della srl Crimar ritenendo del tutto insufficienti al riguardo gli elementi probatori acquisiti.

“Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.” Il COLLEGIO tanto premesso, osserva:

ritiene di condividere la relazione sopra riportata che non è stata oggetto di contestazione, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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