Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26975 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26975 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4560-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, -società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PANNUTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO giusta delega a margine del controricorso;
– controticorrente –

Ukk

Data pubblicazione: 02/12/2013

avverso la sentenza n. 10179/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/12/2010, depositata il 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2012 n. 04560 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

FATTO e DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 16
settembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 7 febbraio 2011 la Corte di appello di Roma dichiarava

Italiane e Pannuti Alessandra per il periodo dal 2.2.98 al 30.4.98 ( con
proroga sino al 30.5.1998) e, dichiarata la intercorrenza di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2.2.98, condannava la
società a riammettere in servizio la Pannuti ed a pagare in suo favore tutte
le retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo, dedotti i
redditi da lavoro documentati in atti successivi alla messa in mora oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rirnodulazione degli assetti
occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane”.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a tre motivi.
La Pannuti resiste con controricorso.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 20 settembre 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi

la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste

giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere

ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale
interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso
inammissibile.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia
disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le
parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2013.

consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse

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