Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26974 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24974-2010 proposto da:

P.S. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIANA

SERGIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA LUCE 4 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SCIFO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

12.6.07, depositata il 18/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Franco Cicchiello che si riporta

alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 10.9.2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive: “1) P.S. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Cagliari S.A. chiedendo che fosse pronunciata sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà del terreno agricolo che quest’ultima, con contratto preliminare del 1.4.2000, aveva promesso di vendergli. Si costituiva la S. deducendo che in epoca successiva alla stipula del preliminare, aveva scoperto che il fondo in parola aveva un destinazione urbanistica diversa da quella agricola, per cui chiedeva il rigetto della domanda del P. ed in via riconvenzionale, che fosse dichiarata l’invalidità del contratto preliminare in parola, sussistendo un errore essenziale sull’oggetto dello stesso. L’adito tribunale, con sentenza 29.12-12.1.2006 rigettava le domande della S. ed accoglieva la domanda principale dell’attore ex art. 2932 c.c.. Il tribunale riteneva infondata la domanda di annullamento del negozio per vizio del consenso, in quanto l’errore in cui era incorsa la S. relativamente alla natura edificabile e non agricola del terreno, non poteva ritenersi alla stregua di un errore riconoscibile da parte dell’altro contraente (il P.). “La sentenza veniva impugnata dalla S. secondo cui nel caso di specie ricorreva un’ipotesi di errore bilaterale, comune ad entrambe le parti, avendo entrambe manifestato il consenso per l’acquisto di un terreno agricolo, per cui non era necessario, ai fini della pronuncia di annullamento, il requisito della riconoscibilità dell’errore (peraltro facilmente riconoscibile). La tesi della S. (dell’errore comune) veniva fatta propria dall’adita Corte d’Appello di Cagliari, che con la sentenza n. 307/09 depos. il 18.9.2009, accoglieva l’impugnazione ed annullava il contratto preliminare de quo, condannando il P. al pagamento delle spese dei doppio grado.” “Ricorre per la cassazione della pronuncia il P., formulando 2 mezzi; resiste con controricorso la S..

“2) La prima doglianza concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 1427 e 1429 c.c. e prospetta la tesi secondo cui nella fattispecie non si tratterebbe di errore comune ad entrambe le parti, ma semmai di errore della sola parte venditrice, che non poteva estendersi automaticamente anche all’altro contraente, nei cui confronti in realtà non aveva avuto rilevanza alcuna.

“La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 1427 e 1431 c.c. ed attiene al requisito della riconoscibilità dell’errore. Si sostiene che poichè l’errore non era bilaterale, non poteva dare origine all’annullamento del contratto. Invero il P. non aveva alcun interesse all’accertamento della natura urbanistica del terreno, che poteva comunque destinarsi all’agricoltura.

“3) Le censure di cui sopra non sono infondate, in quanto partono dall’erroneo presupposto che l’errore essenziale sul bene oggetto del contratto dipenda da circostanze puramente soggettive del promissario acquirente e non dalla constata oggettiva diversità del bene contrattato dalle parti e quale risulta dal contratto stesso (terreno agricolo).” “Conseguentemente, trattandosi di errore bilaterale, cioè comune ad entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità dell’errore stesso, poichè in tal caso non entra in gioco il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio. (Cass. n. 5829 del 12/11/1979).” 4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.

Il COLLEGIO tanto premesso;

ritiene di condividere la relazione sopra riportata, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili; nè si rinvengono argomentazioni nuove di senso contrario enucleatali dalla memoria illustrativa del ricorrente. Pertanto il ricorso va rigettato; attesa le peculiarità della fattispecie e la scarsità di precedenti giurisprudenziali, si ritiene di compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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