Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26974 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26974 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 22037-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente 2013
6791

contro
MONGELLUZZO ASSUNTA FILOMENA;

intimata

avverso la sentenza n. 1110/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 17.9.2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 02/12/2013

consiglio del 04/07/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO IANNIELLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per in

rinvio del ricorso in pubblica udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta
a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso consegnato in data 14 settembre 2011 all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale e ricevuto il successivo 20

settembre, la s.p.a. Poste Italiane chiede con tre motivi, la cassazione della
sentenza depositata il 24 settembre 2010, con la quale la Corte d’appello di Firenze, confermando, con diversa motivazione, la decisione di primo grado, ha
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato con
Assunta Filomena Mongeluzzo stipulato dal 2 agosto al 30 settembre 1999 ai
sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 “per necessità del servizio in
concomitanza di assenze per ferie”, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto, ma rigettando la richiesta di condanna della società
al risarcimento dei danni.
I due motivi attengono a:
1 — la violazione dell’art. 1372 c.c. e il vizio di motivazione per non avere ritenuto risolto il rapporto di lavoro per mutuo tacito consenso;
2 e 3 — la violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 nonché degli
artt. 1362 e ss. c.c. e il vizio di motivazione al riguardo, laddove la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’efficacia temporale della clausola contrattuale
collettiva, che aveva individuato una nuova ipotesi di legittima apposizione
del termine nelle necessità conseguenti alle ferie del personale, fosse limitata
al 30 aprile 1998, sicché l’apposizione di un termine con tale causale successivamente a tale data sarebbe, come nel caso esaminato, priva di base contrattuale di sostegno, alla stregua dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987.
L’intimata non si è costituita in questa sede.

1

Il procedimento è regolato dagli arti. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche
e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno
2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di
consiglio per essere respinto.
Quanto al primo motivo, richiamati i principi ripetutamente ed esausti-

vamente affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr., ad es.,
Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare
circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la
risoluzione per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e
2 dicembre 2000 n. 15403); c) la relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la
clausola appositiva del termine, così come la ricerca medio tempore di una occupazione, non sono sufficienti a far ritenere intervenuta la risoluzione per
mutuo consenso; deve ritenersi che la Corte di merito si sia attenuta a tali
principi nel valutare la situazione sottoposta al suo esame, con giudizio di merito ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
Il motivo appare pertanto manifestamente infondato.
Gli altri due motivi non appaiono pienamente pertinenti rispetto alla
ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo motivo non lo è affatto, perché la Corte territoriale non ha mai
affermato che “per ridurre a razionalità il sistema, tale ipotesi dovrebbe essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale”.
Ma anche le argomentazioni svolte nel secondo motivo, centrate sulla
inesistenza negli accordi collettivi del 1998 di una limitazione temporale
all’aprile 1998 della causale per ferie individuata dall’art. 8 del C.C.N.L. del
1994 non tiene conto e non investe la reale motivazione posta a sostegno della
decisione.
2

Questa, per la verità, in una prima fase si dilunga a descrivere il contenuto degli accordi del 1998 riguardanti la limitazione dell’efficacia temporale
di non ben precisate causali identificate dai contraenti collettivi, ma poi svolge
la reale motivazione, partendo dall’esame dell’efficacia temporale del
C.C.N.L. del 1994.
In sintesi, il ragionamento della Corte è il seguente: a) l’art. 8 del

C.C.N.L. del 1994 era venuto meno, con la scadenza di quest’ultimo contratto,
alla data del 31.12.1997; b) l’accordo del 27.4.1998, per la parte riguardante
l’assunzione per ferie, lo aveva richiamato in vita estendendo il periodo in cui
si poteva assumere per tali necessità anche al maggio (quindi dal maggio al
settembre); c) ma questo richiamo in vita della causale era avvenuta letteralmente “per il corrente anno” e pertanto fino al 31 dicembre 1998; d) ergo, il
termine apposto al contratto individuale tra le parti dal 2 agosto al 31 settembre 1999 è privo del necessario sostegno normativo, venuto meno alla fine del
1998.
La ratio decidendi così individuata non viene adeguatamente censurata
dalla ricorrente, la quale non investe in alcun modo l’assunto secondo il quale
il C.C.N.L. del 1994, contenente la norma che individuava nelle esigenze per
ferie una nuova ipotesi di possibile contratto a tempo determinato, era scaduto
il 31.12.97, assunto che ha poi condizionato l’interpretazione dell’accordo collettivo del 27 aprile 1998, anch’esso comunque non specificatamente esaminato, per contrastarne la lettura, dalla ricorrente, che si è limitata a sostenere, con
dovizia di citazioni giurisprudenziali, che la scadenza del 30 aprile 1998, era
stata stabilita unicamente per l’efficacia temporale della causale relativa alle
“esigenze eccezionali” e non anche per quella “per ferie”.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”

3

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
La ricorrente ha depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ribadendo la Corte

denza con riguardo al contratto a termine, in particolare di quello disciplinato
dalla contrattazione collettiva postale (da ritenere in buona parte divagazioni,
evidentemente indotte dalla ripetitività del relativo contenzioso), centra, al
punto 2° a pag. 6 della sentenza, la propria ratio decidendi sull’affermazione
che il C.C.N.L. 26 novembre 1994, che prevedeva l’assunzione per esigenze
sostitutive legate al periodo di normale fruizione delle ferie del personale era
scaduto il 31 dicembre 1997 e prorogato, unicamente per tale causale giustificativa, al 31 dicembre 1998, sicché il contratto di lavoro della Mongelluzzo,
stipulato dal 2 agosto 1999 era privo di una causale attualmente efficace.
Tale ragione della decisione non è stata investita da alcuna censura da
parte della ricorrente, per cui il ricorso va respinto; nulla per le spese della parte rimasta intimata.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013
Il Presidente

territoriale, dopo il richiamo di molteplici principi elaborati dalla giurispru-

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