Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26973 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è e

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

AL DELFINO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.G., anche in proprio, M.N., M.F.

(c.f. (OMISSIS)), M.A., Mo.Gi., M.L.,

Mo.As., M.V., M.M. e M.F.

(c.f. (OMISSIS)), tutti elettivamente domiciliati in Roma, via

Calabria n. 56 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo M. Cesaro che li

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, unitamente

e disgiuntamente dall’Avv. Bruno Cantone.

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 3/45/13 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 9 gennaio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 settembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Società Al Delfino s.r.l. e i suoi soci, come specificamente indicati in epigrafe, impugnarono, con singoli ricorsi, l’avviso di accertamento con il quale, ai fini dell’IRAP e dell’IVA dell’annualità 2004, era stato rettificato il reddito dichiarato, contestandosi la deduzione di costi non documentati, oltre alla indebita detrazione dell’IVA connessa a operazione di cessione di azienda.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi, li accolse, annullando l’atto impositivo.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso detta decisione è stato dichiarato inammissibile, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

In particolare, la C.T.R. premetteva che l’Ufficio aveva proposto atto di appello intestandolo alla società e ai soci per poi notificarlo in unica copia all’unico difensore di tutte le parti. Rilevava di avere conseguentemente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, assegnando all’uopo un termine, ma che, scaduto tale termine, l’Ufficio non aveva adempiuto all’incombente, con la conseguenza che l’appello doveva ritenersi inammissibile.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La Società e i soci resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo – rubricato: viotazione degli artt. 170 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. nel porre a fondamento della sua decisione di inammissibilità dell’impugnazione l’art. 331 c.p.c. il quale presuppone che, in caso di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti, l’appellante non abbia proposto appello nei confronti di tutte le parti laddove, al contrario, nella specie, l’appello era stato proposto, con unica copia notificata al difensore unico per tutti, nei confronti di tutte le parti che erano state regolarmente indicate nell’intestazione della impugnazione.

1.1. La censura è fondata. Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenze n. 29290 del 15/12/2008 e n. 6059 del 13/03/2009) “la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si venfica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo”.

Tale principio risulta costantemente seguito dalle Sezioni semplici (v. Cass. n. 6051/2010; Cass. 8.11.2012 n. 19297; Cass. 13.3.2018 n. 6059;) secondo le quali “l’interpretazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. proposta dal ricorrente, circa la nullità della notificazione consegnata in unica copia al procuratore domiciliatario di due o più parti è da ritenere superata a seguito dell’approvazione del nuovo art. 111 Cost. e del principio generale in esso contenuto della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo. Ne consegue che la notificazione è da ritenere valida, anche se sia avvenuta tramite la consegna al procuratore di una sola copia, destinata a più parti. Ciò non solo con riguardo alle notificazioni endoprocessuali di cui all’art. 170 c.p.c., ma anche a quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1” e tale principio “opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse”.

Alla luce di tali principi, essendo l’effettivo destinatario dell’atto di impugnazione, il procuratore, unico per tutte le parti, appare evidente l’errore in cui è incorsa la C.T.R. dapprima a ordinare l’integrazione del contraddittorio, non necessaria, e, quindi, a ritenere l’appello inammissibile in mancanza di adempimento a tale ordine.

In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di merito, affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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