Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26973 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24943-2010 proposto da:

JANUS GROUP SNC DI GIUSEPPE COTTICELLI (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO BRANCATI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) sito in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 613/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26.5.09, depositata il 11/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giovanni Noschese che ha chiesto

la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere relatore, dott. Gaetano Antonio Bursese, ha depositato la relazione dell’art. 380 bis c.p.c. del seguente testuale tenore: “1) Janus Group di Giuseppe Cotticelli snc propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 613/09 depos. in data 11.7.2009 con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’appello proposto dalla stessa società ricorrente nei riguardi della precedente decisione del tribunale di Salerno n. 855/07, dichiarando la nullità della delibera assembleare del 28.2.03 del Condominio (OMISSIS) e compensando per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2) La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione limitatamente al capo relativo alla spese, per la statuizione di totale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè dell’art. 92 c.p.c., il quale in caso di compensazione delle spese, sancisce il principio dell’obbligo di indicare esplicitamente quale siano i motivi che danno luogo alla compensazione stessa. Ad avviso del ricorrente la motivazione addotta è infatti basata solo su generici giusti motivi in considerazione della particolarità delle questioni trattate.

3 – Ciò premesso rileva l’Ufficio che la suddetta censura non sembra fondata potendo invece ritenersi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento riguardante la compensazione delle spese sia stato sufficientemente motivato. Secondo questa S.C., il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Cass. Sez. 6 – n. 24531 del 02/12/2010; Cass. n. 20599 del 30/07/2008; n. 17868 de 31/07/2009).

Nella fattispecie il provvedimento di compensazione delle spese può ritenersi adeguatamente motivato con il riferimento alla particolarità delle questione devolute e trattate (Cass. n. 6970 del 23/03/2009; Cass. n. 3715 del 16/02/2009).

3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso”.

Il COLLEGIO:

tanto premesso, osserva:

La relazione sopra riportata può essere condivisa, atteso che nessuna apprezzabile argomentazione in senso contrario è stato ulteriormente portato dalla parte ricorrente; c’è ancora da rilevare che la specifica disposizione di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 non è applicabile nel caso di specie (ma solo ai giudizi istaurati dopo l’entrata in vigore delle leggi suddette) il ricorso dev’essere dunque rigettato; nulla per le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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