Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26973 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26973 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 5011-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SCHENA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende unitamente

J3

Data pubblicazione: 02/12/2013

all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 140/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 05011 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

del 10.1.2011, depositata 11 15/02/2011;

r.g.n. 5011/2012 Inps c/Schena Angela
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 17 ottobre

norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Schena Angela, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs.
n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;
3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con due motivi;
5.

la parte intimata si è costituita, con controricorso, e ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione della dichiarazione di
valore della prestazione dedotta in giudizio, a norma dell’art. 38 del d.l. 98 del
2011, conv. in L.111 del 2011;

6. il ricorso non è qualificabile come inammissibile dovendosi rilevare, in via
preliminare, l’inapplicabilità, ratione ternporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come
novellato dall’art. 52, comma 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69, disposizione
che, secondo quanto dispone espressamente la norma transitoria contenuta
nell’art. 58, comma 1, della stessa legge, si applica ai giudizi instaurati dopo la
data di sua entrata in vigore, cioè ai giudizi proposti, in primo grado, a decorrere
dal 4 luglio 2009, atteso che il riferimento ai “giudizi instaurati”, e non alle
“impugnazioni proposte”, rivela l’intento del Legislatore di riferire le modifiche
normative, in tema di enunciazione del valore della causa, alle nuove
controversie previdenziali introdotte dopo l’entrata in vigore della legge, tranne
le modifiche per le quali è stata esplicitamente prevista l’applicazione anche ai
giudizi pendenti;

1
r.,g.n. 5011/2012

2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a

7. se tale è, e.xpressis verbis, il dettato normativo relativo all’efficacia, nel tempo, del
precetto introdotto con la novella legislativa (“Le spese, competenze ed onorari
liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono
superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”), la sanzione processuale
dell’inammissibilità del ricorso (introdotta dall’art. 38, coi, lett. b), n.2), del d.l.
98/2011, conv. con modif., in L. 111/2011), per la parte che ometta di
dichiarare il valore della prestazione previdenziale pretesa in giudizio, a

d’urgenza, e poi dal Legislatore, in sede di conversione, per introdurre
un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso (le disposizioni per
l’attuazione del codice di rito) è condizionata, nella sua efficacia temporale,
all’efficacia del precetto non variata dal Legislatore del 2011, e regolamentata,
per il regime transitorio, dalla disposizione introdotta dall’art. 38, co. 3, del d.l.
98/2011 cit. secondo cui : “In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della
lite deve essere formulata nel corso del giudizio”;
8. la parte ricorrente, lamentando violazione degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011
convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 44,49 e 53 del CCNL operai agricoli e
fiorovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.
314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del 1996, nonché in
relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82,
censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per
la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata
“quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di
retribuzione differita;
9. i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo

dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997

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rgn. 5011/2012

prescindere dalla sedes materiae prescelta dal Governo, in sede di decretazione

n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione

rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
10. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
11.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

12. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
13. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha
definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

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r.,g.n. 5011/2012

dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della
quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

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