Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26972 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS) (ved. C.), C.C.

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), C.E.

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato SPADARO MARCO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato TESSAROLO

ALFREDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 1672/2001 del TRIBUNALE di SASSARI del

14.7.08, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza del 10.9. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive: “1) Il tribunale di Sassari con ordinanza in data 14-17 luglio 2009, ha rigettato l’istanza di correzione di una sua precedente sentenza del 27 gennaio 2009 presentata dagli odierni ricorrenti nei confronti di C.G..” Al rigetto il tribunale ha fatto seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di correzione da essi promosso.

“2) L’ordinanza predetta, limitatamente al capo relativo alle spese, è stata impugnata dalle odierne esponenti con ricorso per cassazione, evidenziando come la natura amministrativa del procedimento di correzione escluda la possibilità di una soccombenza cui ricollegare la pronuncia sulle spese processuali. C. G. non ha spiegato attività difensiva.” “Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure sembrano fondate. “Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C.” avverso l’ordinanza che “Al rigetto il tribunale ha fatto seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di correzione da essi promosso.” 2) L’ordinanza predetta, limitatamente al capo relativo alle spese, è stata impugnata dalle odierne esponenti con ricorso per cassazione, evidenziando come la natura amministrativa del procedimento di correzione escluda la possibilità di una soccombenza cui ricollegare la pronuncia sulle spese processuali. C. G. non ha spiegato attività difensiva. “Ciò premesso rileva l’Ufficio che le suddette censure sembrano fondate. “Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C.” avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui al citato art. 288, u.c. preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. (Cass. n. 9311 del 20/04/2006; Cass. n. 8103 del 2008). Ciò posto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto” la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 2008; Cass. ordinanza n. 591 del 08/07/1983; ordinanza. S.U. n. 9438 del 27/06/2002).” “3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare la fondatezza del ricorso.” Il COLLEGIO tanto premesso;

ritiene di condividere la relazione sopra riportata che non è stata oggetto di contestazione, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili nonchè conformi alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 11.483 del 1.2.02; Cass. 4706 del 30.3.2001; Cass. n. 10.203 del 4.5.200).

Pertanto il ricorso va accolto , con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al regolamento delle spese; attesa la particolare questione esaminata, si dichiarano non ripetibili le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al regolamento delle spese e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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