Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26971 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.23/12/2016),  n. 26971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5607-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato SAGNA per delega dell’Avvocato CIPRIETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21 marzo 2013 presso la Corte d’appello di Campobasso il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in tre gradi per ventuno anni e cinque mesi (sedici anni davanti al Tribunale, tre davanti alla Corte d’Appello de L’Aquila e cinque davanti la Corte di Cassazione).

Con decreto del 14 maggio 2015 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Campobasso accoglieva la domanda, liquidando l’indennizzo di Euro 14.250,00 in favore del ricorrente. Proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del decreto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 avendo il ricorrente notificato in data 9 giugno 2015 il solo decreto senza il ricorso. All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Campobasso, con decreto del 23 dicembre 2015, dichiarando di voler aderire all’orientamento affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, ritenuta quindi la natura non perentoria del termine L. n. 89 del 2011, ex art. 5 e rilevato come l’opposto avesse in effetti proceduto ad una nuova notifica del ricorso e del decreto, rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre D.M.N. si difende con controricorso.

I due motivi di ricorso, che deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 e art. 184-bis c.p.c., da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, per quanto di seguito esposto.

Va unicamente premesso, quanto al parametro normativo invocato dal ricorrente Ministero nel secondo motivo di ricorso, che l’art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 3, rimanendo, di fatto, sostituito dalla più generale norma di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2.

Per il resto, questa Corte ha già affermato che, nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicchè, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015). E’ stato però anche precisato, con interpretazione cui va data continuità, che la notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso, non realizzando lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2. Tale nullità è sanata, con efficacia ex tunc, attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, che deve essere disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016). A differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Campobasso, non c’è alcuna analogia fra il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, la cui perentorietà è stata esclusa da Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5 il quale, nonostante la mancanza di esplicita dichiarazione di legge in tal senso, va considerato perentorio per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, stabilendo il secondo comma di tale disposizione che il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

Conseguentemente, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso, essendone ormai venuto a piena conoscenza il Ministero ricorrente, anche a seguito della spontanea notificazione integrativa di ricorso e decreto eseguita dal controricorrente il 14 agosto 2015. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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