Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26971 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. 14553-2016 proposto da:

L.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avvocato Aurora Notarianni, elettivamente

domiciliato in Roma, via Quirino Maiorana n. 9, presso lo studio

legale Fazzari;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cuì uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

per la cassazione dell’ordinanza della Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura emessa all’udienza del 13

maggio 2016 (R.G. n. 183/2014).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 novembre 2016 dal Presidente Relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Aurora Notarianni e, per il

Ministero della Giustizia, l’Avvocato dello Stato Federico Di

Matteo;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Salvato Luigi, il quale ha chiesto la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Sezione disciplinare del CSM, pronunciando sulla istanza del dott. L.G., di dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare pendente a suo carico per effetto dell’intervenuta cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario per raggiunti limiti di età, con ordinanza in data 13 maggio 2016, ha disposto la sospensione del procedimento fino alla definizione del processo penale a suo carico per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare.

La ragione di tale decisione, adottata ai sensi dell’art. 478 c.p.p. e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, è stata dalla Sezione disciplinare ravvisata nella necessità di attendere la definizione del procedimento penale perchè dal diverso esito di tale giudizio deriverebbero differenti conseguenze sul procedimento disciplinare.

In particolare, “in caso di assoluzione conseguirebbero gli effetti sulla misura cautelare previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, comma 1, (nei limiti consentiti e tenuto conto della cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario) mentre, in caso di condanna, troverebbe applicazione il D.Lgs. n. 160 del 2006, art. 23, comma 2”.

2. – Per la cassazione di questa ordinanza il L. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, dopo avere ricostruito le vicende oggetto di procedimento penale, nonchè gli sviluppi del procedimento disciplinare, deduce “violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 23, comma 1 e R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 5. Estinzione del procedimento disciplinare quale effetto automatico del collocamento a riposo del magistrato. Mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato”.

Il ricorrente sostiene che la Sezione disciplinare abbia fatto erronea applicazione del citato art. 23, atteso che tale disposizione, al comma, 1, disciplina gli effetti del proscioglimento del magistrato in sede penale e il suo conseguente diritto ad essere reintegrato nell’attività di servizio, ma non anche l’esito del procedimento disciplinare. La misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio non ha, del resto, nè potrebbe avere vita autonoma rispetto al procedimento. Le norme sulla responsabilità dei magistrati, peraltro, non avrebbero più potuto trovare applicazione nel caso di specie, essendo intervenuto un evento – il collocamento a riposo del magistrato per raggiunti limiti di età – per effetto del quale esso ricorrente non è più appartenente all’ordine giudiziario. Ed ancora, posto il regime di autonomia che regola i rapporti tra azione penale e azione disciplinare e l’assenza di alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare, il CSM ben avrebbe potuto revocare la sospensione, in atto dal 2000, e valutarne la legittimità anche alla luce degli sviluppi del procedimento penale e della riqualificazione dei fatti in quella sede operata.

In ogni caso, la cessazione dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario determinerebbe il venir meno del potere disciplinare nei suoi confronti e l’estinzione del procedimento disciplinare. Nel momento in cui la Sezione disciplinare ha adottato l’ordinanza impugnata, dunque, non avrebbe potuto fare riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, nè ritenere la sospensione dei termini dell’azione disciplinare, ma avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del magistrato. Il ricorrente sollecita quindi la cassazione dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, quale vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato”, dolendosi della mancanza di ogni risposta alle questioni poste con la memoria depositata per l’udienza del 13 maggio 2016, avendo inoltre la Sezione disciplinare ignorato pacifici e notissimi orientamenti giurisprudenziali in ordine agli effetti del collocamento a riposo del magistrato sul procedimento disciplinare a suo carico.

3. – Con il terzo motivo il L. deduce “violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione al D.Lgs. n. 160 del 2006, art. 23, comma 2.

Mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato”, rilevando come il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alla citata disposizione sia sintomatico della confusione dell’organo giudicante, trattandosi di disposizione non più in vigore e inserita in un testo legislativo concernente l’accesso in magistratura e la progressione economica e di funzioni dei magistrati. In particolare, l’art. 23 riguardava l’assegnazione dei posti vacanti da parte del CSM nelle funzioni giudicanti di legittimità e la ripartizione in percentuale dei posti tra i magistrati, ed è stato abrogato dalla L. n. 111 del 2007.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all’art. 478 c.p.p. per mancanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato”, rilevando come sia del tutto improprio il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla citata disposizione, relativa alle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento e in merito alle quali il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’art. 491. Nella specie, nessuna questione incidentale era stata sollevata dalle parti.

5. – Con il quinto motivo il L. denuncia “violazione dell’art. 6 CEDU e nullità per abnormità, ex art. 111 Cost., comma 2, del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare del già magistrato nell’indefinibile attesa del giudicato nel processo penale”. L’ordinanza impugnata avrebbe trasformato una sanzione cautelare in una sorta di sanzione atipica, in violazione delle regole del giusto processo e della ragionevole durata, applicabile anche al procedimento disciplinare. Tenuto poi conto della rilevantissima durata del procedimento disciplinare, il provvedimento di sospensione adottato dalla Sezione disciplinare si appaleserebbe abnorme, perchè adottato allo scopo di mantenere in vita un procedimento disciplinare che non potrà mai concludersi per il venir meno dell’appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario.

Ove il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23 dovesse essere interpretato in senso diverso da quello che il collocamento a riposo del magistrato determina come effetto automatico l’estinzione del procedimento disciplinare e la cessazione delle misure cautelari disposte, ad avviso del ricorrente dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza), art. 111 Cost. (giusto processo) e art. 117 Cost., comma 1, in rapporto con l’art. 6, par. 1, della CEDU (diritto ad un processo equo e ragionevole durata del processo).

6. – L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè non risulterebbe correttamente instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che prevede la possibilità dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari del CSM attraverso il ricorso per cassazione, che deve essere proposto “nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale”.

6.1. – L’eccezione è infondata.

Invero, il procedimento disciplinare è stato promosso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006 ed è stato sospeso in data 18 gennaio 2002. Ad esso sono quindi applicabili le norme anteriori al D.Lgs. n. 109 del 2006, per due concorrenti ragioni: 1. perchè la sospensione non incide sulla riconducibilità del procedimento al pregresso sistema normativo (Cass., S.U., n. 17903 del 2009); 2. perchè, posto che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi dell’art. 32-bis, ai procedimenti promossi dopo l’entrata in vigore del medesimo, le decisioni emesse nell’ambito di procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile (Cass., S.U., n. 27529 del 2008; Cass., S.U., n. 20590 del 2008; Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

Ne consegue che l’impugnazione andava proposta nelle forme del codice di rito civile e, quindi, correttamente è stata proposta con ricorso notificato al Ministero nel termine di 60 giorni, che era appunto quello applicabile tanto nel caso in cui il provvedimento fosse stato pronunciato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109, quanto nel caso in cui esso fosse stato pronunciato successivamente (Cass., S.U., n. 20601 del 2007).

7. – Il ricorso è tuttavia inammissibile, perchè ha ad oggetto un provvedimento non impugnabile.

Occorre premettere che al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, sia prima che dopo il D.Lgs. n. 109 del 2006, si applicano, in quanto compatibili le norme del codice di procedura penale.

E’ dunque alla luce della disciplina desumibile dal codice di procedura penale che deve procedersi alla verifica della impugnabilità o no del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

In proposito, deve rilevarsi che, con riguardo ai procedimenti disciplinari iniziati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “la perdurante applicabilità, nell’istruttoria e nella discussione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, delle norme del codice di procedura penale del 1930 per effetto del rinvio ricettizio alle disposizioni di quel codice operato dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, artt. 32 e 34, non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale – ed è pertanto manifestamente infondata la relativa questione – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non potendo valere come tertium comparationis le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, essendo queste espressione di un sistema profondamente innovato, e non integrando la diversità di trattamento tra incolpato nel procedimento disciplinare e imputato, violazione alcuna del diritto di difesa, atteso che, a prescindere dalla diversità sotto il profilo strutturale e funzionale dell’uno e dell’altro procedimento, anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati è assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l’incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio” (Cass. S.U., n. 16264 del 2002; Cass., S.U., 12167 del 2008).

Se, dunque, si ha riguardo al codice abrogato, la ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del dibattimento deve essere esclusa alla stregua del principio per cui è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione del processo (Cass. pen. n. 5063 del 1978). Nè è censurabile in sede di legittimità il provvedimento con il quale il giudice sospende, o meno, il giudizio penale in attesa della decisione, in sede civile o amministrativa, di questioni pregiudiziali; infatti tale provvedimento ha natura discrezionale, presupponendo un apprezzamento di fatto sull’opportunità, convenienza o utilità della sospensione (Cass. pen. n. 10010 del 1984). Così come, ai sensi dell’art. 45, n. 4, e art. 414 dell’abrogato codice di procedura penale, non è impugnabile l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare dispone la separazione dei giudizi contro diversi magistrati; si tratta, infatti, di provvedimento ordinatorio affidato alla discrezionalità dello stesso giudice, contro il quale non è ammessa impugnazione per il principio, sancito dall’art. 190 del menzionato codice, della inoppugnabilità dei provvedimenti dalla legge processuale non riconosciuti espressamente impugnabili (Cass., S.U., n. 949 del 1996).

8. – La soluzione, peraltro, non muterebbe neanche ove volesse scrutinarsi l’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione ritenendo applicabili le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, richiamate dal D.Lgs. n. 109 del 2006, ritenendo operante il D.Lgs. n. 273 del 1989, art. 17 del che, nel testo novellato nel 1992, prevedeva che le norme del codice abrogato continuavano ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 1994.

Il ricorso, invero, dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito, il che escluderebbe l’impugnabilità di provvedimenti non rientranti in tali categorie (per un’applicazione del principio alle ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione, v. Cass., S.U. n. 15969 del 2009). Nè potrebbe obiettarsi che la sospensione del procedimento disciplinare, comportando la protrazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, mutuerebbe la natura cautelare dal provvedimento adottato nel corso del procedimento disciplinare, atteso che, all’evidenza, il provvedimento impugnato non interferisce in alcun modo con la detta misura cautelare.

D’altra parte, nel processo penale vige il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione. L’art. 568 c.p.p. stabilisce infatti, al comma 1, che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati. Il comma 2 reca una sorta di clausola generale, in virtù della quale è sempre ammesso il ricorso in cassazione avverso i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale, quando non altrimenti impugnabili, e avverso le sentenze, salvo quelle che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p..

8.1. – Una deroga del principio di tassatività è prevista esclusivamente in riferimento ai provvedimenti “abnormi”.

Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., S.U. pen., n. 17 del 1997). L’abnormità dell’atto processuale può quindi riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Cass., S.U. pen., n. 26 del 1999; Cass. pen. n. 27716 del 2003; Cass. pen. n. 29382 del 2014).

In relazione a tale ultimo profilo di abnormità, deve tuttavia trattarsi di atto dal quale conseguano effetti irreversibili, perchè impediscono radicalmente e definitivamente la prosecuzione del processo. Non hanno, pertanto, contenuto decisorio, e non sono conseguentemente impugnabili mediante ricorso per cassazione, secondo la previsione dell’art. 111 Cost., comma 7, i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall’investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali (Cass. pen. n. 39321 del 2009).

Deve, quindi, escludersi che il provvedimento adottato dalla Sezione disciplinare sia abnorme e quindi ricorribile per tale ragione. Come affermato da Cass. pen. n. 8694 del 2008, non determina, infatti, una definitiva, ma soltanto una temporanea stasi procedimentale, il provvedimento con cui il giudice disponga erroneamente la sospensione del processo e che, quindi, non è qualificabile come abnorme.

Deve solo precisarsi, con specifico riferimento a quanto dedotto dal ricorrente nel quinto motivo, che non è sufficiente l’affermazione per cui l’ordinanza impugnata esporrebbe la parte “all’indefinibile attesa del giudicato nel processo penale”: si tratta, invero, di affermazione che attribuisce rilievo alla durata della vicenda procedimentale, ma che non vale di per sè ad evidenziare una situazione di impossibilità di prosecuzione del procedimento.

Quanto, infine, alla prospettata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, ove interpretato in senso diverso da quello che il collocamento a riposo del magistrato determina come effetto automatico l’estinzione del procedimento disciplinare e la cessazione delle misure cautelari disposte, deve rilevarsi che la stesa appare manifestamente infondata, ove si consideri che, pur essendo venuta meno l’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, sono ancora in discussione questioni che, ai fini della loro soluzione, postulano un definitivo accertamento, nella sede propria, della legittimità o no della misura cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni; accertamento, questo, che la Sezione disciplinare ha ritenuto non irragionevolmente pregiudicato dall’esito del procedimento penale in relazione al quale quel provvedimento è stato disposto.

9. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Poichè dagli atti del giudizio risulta che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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