Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26971 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21862-2010 proposto da:

IMMOBILIARE LA FENICE SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TRASONE 8/12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE ERCOLE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMANO ANTONIO, ROMANO

PIETRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D. (OMISSIS) in qualità di erede i

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STAUDER

NICOLETTA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11.11.09, depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere relatore, dott. Gaetano Antonio Bursese, ha depositato la relazione dell’art. 380 bis c.p.c. del seguente testuale tenore:

1 – Con citazione notificata in data 7.5.2001 M.M. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – sez. Distaccata di Legnano, l’Immobiliare la Fenice srl, chiedendo che fosse dichiarata l’intervenuta usucapione, per averla posseduta per possesso ultraventennale, della striscia di terreno della complessiva superficie di mq 13,36, attigua al fabbricato di sua proprietà sito in (OMISSIS) e compresa tra il proprio immobile e quello confinante di cui era proprietà la società convenuta. Quest’ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice.

L’adito Tribunale, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 5/2005 depos. in data 11.1.2005, rigettava la domanda attrice, compensando le spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il M. insistendo per la declaratoria d’intervenuta usucapione della striscia di terreno. Si costituiva la società instando preliminarmente per l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. con riferimento alla data della notifica dell’atto d’appello ad essa società. L’adita corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 692/2010 depos. in data 10.3.2010, in accoglimento della proposta impugnazione, dichiarava l’intervenuta usucapione per possesso ultraventennale dell’area in questione, condannando la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado. La corte distrettuale, rigettata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, riteneva provato da parte dell’appellante il possesso ultraventennale dell’immobile, utile ai fini dell’usucapione, per cui accoglieva la relativa domanda, condannando la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso tale decisione la Immobiliare la Fenice srl propone ricorso per cassazione fondato su 3 motivi; resiste l’intimato con controricorso.

2 – Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. riponendo l’eccezione di tardività e conseguente inammissibilità dell’atto d’appello. Deduce che la sentenza dei tribunale di Legnano era stata depositata in data 11.1.2005 e non era stata notificata, per cui il termine per l’impugnazione scadeva il 26.2.2006; l’atto d’appello era stato notificato solo il 24.3.2006, quando il termine dell’impugnazione era già scaduto, come risultava dalla relata di notifica della copia notificata dell’atto ad essa società. A nulla rileva, che nella relazione allegata all’originale dell’atto risultava una data diversa di notifica (24.2,06), nè l’irrituale lettera dell’ufficiale giudiziario di Rho (prodotta in giudizio da controparte) che confermava tale ultima data, in quanto ai fini della validità della notifica in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale ed i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre fare riferimento solo a quest’ultima che prevale sulla prima, anche con riferimento alla data dell’eseguita notificazione, senza che occorra che la parte interessata proponga querela di falso per l’invalidazione dell’atto difforme.

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c..

Censura la Corte milanese laddove ha ravvisato la sussistenza di entrambi gli elementi (oggettivo e soggettivo) del possesso ultraventennale, utile ai fini dell’usucapione della striscia di terreno in questione. Sostiene che la corte ha dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni del teste F. ai fini della prova del possesso del M. (il teste avrebbe parlato impropriamente e genericamente di possesso di quest’ultimo); nè l’attore aveva provato l’elemento psicologico, anzi, con la lettera del 12.6.2000 da lui inviata al comune di (OMISSIS) aveva “confessato” di non possedere uti dominus la striscia di terreno in questione riconoscendo che essa era di proprietà della società Immobiliare la Fenice srl; la quale ultima, come in precedenza il suo dante causa, avevano esercitato in modo continuativo il diritto di proprietà sulla res così escludendo la possibilità di compimento dell’usucapione in favore del M..

“Con il 3^ motivo, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 908 c.c., art. 1158 c.c.. Deduce di avere sempre esercitato il diritto di proprietà; la striscia di terreno era stata sempre destinata unicamente a stillicidio dei fabbricati esistenti sui mappali confinanti per cui costituiva una manifestazione di tale diritto, escludente l’inerzia del titolare; la striscia di terreno in questione era stato poi oggetto di disposizioni testamentarie prima e di compravendita poi, per cui non era configurabile un comportamento dismissivo ed inerte del proprietario.

3) Osserva il relatore che le prime censure di cui sopra non hanno pregio.

Quanto al 1^ motivo, la corte distrettuale ha infatti deciso in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C., secondo cui in caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell’atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di difformità tra l’atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l’onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti su documento in possesso della controparte. ( Cass. S.U. n. 614 del 1.9.1999; Cass. Sez. 2, n. 20783 del 25/09/2006; Cass. n. 3818 del 16/03/2001; Cass. n. 12461 del 07/07/2004; Cass. n. 2585 del 22/02/2002; Cass. n. 17222 del 28/08/2004 ; Cass. n. 18080 del 08/09/2004). Sulla base di tali principi non v’è dubbio che gravava sulla società appellante – che aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello – l’onere di proporre la querela di falso, circa l’asserita falsità della data scritta sulla relazione in calce all’originale restituito all’appellante dall’Ufficiale giudiziario.

Quanto alla altre censure – congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione – in realtà le stesse si soffermano soltanto su questioni di fatto, tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità; invero la ricorrente postula un apprezzamento dei fatti e delle prove invocando una revisione delle vantazioni e dei convincimenti del giudice di merito, il quale in realtà ha esaminato in modo diffuso, con coerente logica argomentativa, tutte le circostanze evidenziate dall’esponente stessa ( le dichiarazione dei testi, la lettera del 12.6.2000, l’erezione della recinzione, le planimetrie, le fotografie, gli altri documenti ecc.) ed ha ritenuto che l’attore aveva provato il possesso ultraventennale ad usucapendum (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007). La stessa corte distrettuale ha poi evidenziato che la vendita del terreno non costituiva un atto interruttivo del possesso ad usucapionem atteso il principio della la tassatività degli atti interruttlvi e ciò in conformità con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui: “in tema di usucapione, poichè dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, e tale tipicità non ammette equipollenti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, benchè con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, (Cass. n. 13625 dei 11/06/2009; Cass. n. 26018 del 23/12/2010). Questa S.C., ha altresì statuito che, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare ( Cass. n. 18207 del 10/09/2004)”.

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.

IL COLLEGIO:

tanto premesso, ritiene di dover condividere la relazione sopra riportata (a cui ha aderito il P.G.), essendo le conclusioni in essa contenute corrette e condivisibili, nè nuove contrarie argomentazioni sono rinvenibili nella memoria illustrativa depositata dalla ricorrente; dunque si ritiene di rigettare il ricorso, ponendo le spese processuali a carico della ricorrete.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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