Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26970 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 18051-2014 proposto da:

F.F.;

F.R.;

L.M.;

C.M.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ENRICO BOTTAI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale

estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 79/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, depositata il 24/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.F., F.R., L.M. e C.M. propongono ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 10/4/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale 2006 notificato relativamente alla compravendita di un terreno edificabile, valutato dall’Ufficio finanziario sulla scorta della perizia dell’Agenzia dei Territorio di Pisa a fronte di un minor valore dichiarato, con conseguente recupero di maggiori tributi ed applicazione di sanzioni;

in particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che non fosse necessaria l’allegazione, all’avviso contestato, degli atti citati a sostengo dell’accertamento essendo stato l’atto impositivo correttamente corredato della perizia di stima, unico documento per il quale sussisteva l’obbligo di allegazione, ed indicando la suddetta perizia l’tre contratti di cessione dei terreni confinanti, stipulati nel triennio antecedente alla data di sottoscrizione della transazione in argomento ed i relativi prezzi più elevati praticati nelle rispettive compravendite, riproducendone così il contenuto rilevante per consentire una corretta difesa;

la CTR aveva affermato altresì che l’Agenzia del territorio nel procedere alla stima dei terreni aveva seguito le informazioni fornite dal Comune di Castelfranco relativamente alle prescrizioni tecniche così come riportate nella polizia complete della ubicazione della consistenza e della destinazione urbanistica e sulla scorta delle stesse aveva proceduto alla valutazione seguenti criteri OMI che permettono di determinare l’incidenza del costo del terreno sul valore degli immobili delle realizzare, che a fronte dei prezzi risultanti dai contratti stipulati per la cessione di aree confinanti la stima risultava prudenziale e come tale era suscettibile di condivisione il valore dei terreni determinato dalla destinazione urbanistica e dalle loro potenzialità edificatorie e non tanto dalla superficie fondiaria, rilevando infine sotto il profilo sanzionatorio che l’Ufficio aveva correttamente applicato il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, il quale disponeva che per l’irrogazione delle sanzioni relative alle imposte ipotecarie e catastali si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni contrariamente ad ogni ipotesi di applicazione analogica sostenuta dai ricorrenti;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, in rubrica, “violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, e art. 52, comma 2 bis” per avere la CTR ritenuto corretta la mancata allegazione all’atto impositivo degli atti di cessione deì tre terreni confinanti, essendosi l’Agenzia delle entrate limitata ad indicare unicamente il prezzo per essi praticato;

1.2. la censura va disattesa richiamando i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 3388/2019) secondo cui in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione.

1.3. nel caso di specie, dall’esame dell’avviso di rettifica e liquidazione, riprodotto nel ricorso, emerge che con riguardo ai beni, oggetto degli atti utilizzati per la comparazione, oggetto di cessione con atto pubblico, era stata fornita l’indicazione del numero di repertorio e di raccolta, oltre che della data del rogito e del nominativo del notaio rogante, elementi, dunque, che in concreto consentivano ai contribuenti l’esercizio del diritto di difesa;

2.1. con ii secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, in rubrica, “violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, e art. 52, comma 2 bis” per avere la CTR erroneamente tenuto conto anche degli atti comparativi relativi a compravendite intervenute in data 30 gennaio 2007 e 13 febbraio 2008, successivamente alla cessione del terreno (stipulata in data 5.12.2006), oggetto dell’atto impugnato.

2.2. va premesso che ai sensi dell’art. 51, comma 3, cit. per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni;

2.3. ritiene tuttavia la Corte, in conformità a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16076/2000), che la violazione del disposto dell’art. 51 consistente nell’utilizzazione di atti anteriori al triennio non comporta nullità dell’avviso di rettifica dal momento che una tale sanzione non è prevista dalla norma e non si giustifica sul piano sistematico per lo scarso spessore della irregolarità;

2.4. tale irregolarità potrebbe avere una qualche rilevanza sul piano dell’affidabilità del metro di valutazione, non potendosi escludere in astratto che in alcune situazioni particolari il mercato conosca una diminuzione dei prezzi anzichè una lievitazione ma, nella specie, la doglianza dei contribuenti sul punto è estremamente generica e non ha ad oggetto una situazione particolare quale una consistente diminuzione del valore del bene per il trascorrere di pochi mesi o di circa un anno, per cui non merita di essere accolta;

3.1. con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ” ed in particolare della circostanza “se, con la perizia dell’Agenzia e con gli atti comparativi, si fosse accertato il valore al metro quadro della superficie del lotto (fondiaria) o della superficie del comparto (territoriale)”;

3.2. con il sesto motivo si denuncia “omessa motivazione” in merito alla doglianza, esposta dai contribuenti nel ricorso introduttivo, con riguardo alla circostanza che “gli atti citati, quali elementi comparativi, si riferivano “alla vendita di superficie fondiaria dei lotti con promessa di esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del venditore” e che dunque l’acquirente (degli atti comparativi) aveva acquistato uno o più lotti edificabili senza accollarsi alcun onere di esecuzione delle opere”;

3.3. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

3.4. al riguardo la CTR ha affermato che “a fronte dei prezzi risultanti dai contratti stipulati per la cessione di aree confinanti la stima risultava prudenziale e come tale era suscettibile di condivisione il valore dei terreni determinato dalla destinazione urbanistica e dalle loro potenzialità edificatorie e non tanto dalla superficie fondiaria”, il che esclude, in primo luogo, la denunciata omessa motivazione sulla questione;

3.5. va inoltre evidenziato che, per risultare rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3781; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679);

3.6. nel caso di specie la stessa parte ricorrente non dimostra affatto di aver fornito supporto documentale alle proprie affermazioni circa la pretesa errata valutazione da parte dell’Erario del valore emerso dalla perizia di stima e dagli atti comparativi;

4.1. con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” avendo la CTR omesso di valutare, essendo “contestati sia il tasso di incidenza che il prezzo di vendita degli appartamenti…, come, al cospetto di un diverso tasso di incidenza e di un diverso prezzo di vendita degli appartamenti”, il valore accertato sarebbe stato ragguardevolmente diverso.

4.2. con il settimo motivo di ricorso si denuncia “omessa motivazione” lamentando i ricorrenti la mancanza, nella sentenza impugnata, con riguardo ai “criteri OMI” utilizzati per “determinare l’incidenza del costo del terreno sul valore degli immobili da realizzare”, di affermazioni idonee a far comprendere “in cosa consistano… detti criteri (affatto desumibili dall’Osservatorio Immobiliare che si limita ad offrire i valori degli edifici)”, essendo stato inoltre lamentato che, avendo la stima erariale ipotizzato un tasso di incidenza variabile del costo del terreno del valore sull’edificato, la CTR non aveva illustrato il motivo per il quale era stato ritenuto significativo il valore massimo (20%);

4.3. la prima censura, anche in tal caso, è stata formulata in modo generico, senza indicare gli elementi risultanti dalla documentazione in atti che sarebbero – ad avviso dei ricorrenti – decisivi, in quanto idonei a condurre ad una diversa decisione della causa;

4.4. va invero evidenziato che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, pur non costituendo fonti di prova, sono uno strumento di ausilio ed indirizzo per le valutazioni estimative, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (cfr. Cass. nn. 11445/2018, 25707/2015);

4.5. ciò posto, in primo luogo la parte ricorrente non ha affatto dimostrato con riguardo al terreno edificabile in contestazione la dedotta mancanza di valutazioni OMI, pur essendo queste ultime, come si è detto, liberamente reperibili sul sito dell’agenzia delle Entrate;

4.6. con riguardo poi alla contestazione circa il maggior valore di incidenza applicato dall’Erario la doglianza, anche in tal caso, si limita ad a sollecitare una diversa lettura rivalutativa degli elementi di prova acquisiti al processo in chiave assolutoria, oltretutto senza dare alcun conto di eventuali dedotte risultanze probatorie di parte, di per sè idonee a sovvertire il convincimento di incidenza nella minor percentuale da essi invocata;

5.1. con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” in relazione ad una sentenza resa dalla CTP di Pisa in ordine al valore di area adiacente ed al valore di cessione di terreni siti nel medesimo Comune o in zone limitrofe;

5.2. il motivo è inammissibile atteso che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo vizio motivazionale (fra le tante da ultimo Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414 e 10 giugno 2016, n. 11892) e al riguardo i ricorrenti non deducono uno specifico fatto decisivo e controverso il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, ma si limita a censurare l’attività di quest’ultimo in punto di valutazione della prova ed ad evidenziare circostanze, come correttamente rilevato dalla CTR, inidonee, anche, ove valutate, a condurre ad una decisione diversa da quella adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, avendo ad oggetto terreni di cui non è provata la sussistenza delle medesime caratteristiche del terreno in contestazione;

8.1. con l’ottavo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13) avendo la CTR determinato la sanzione per infedeltà della dichiarazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali mediante rinvio all’art. 13 cit. in materia di imposta di registro;

8.2. la censura, come correttamente evidenziato dalla CTR, è priva di fondamento atteso che il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, prevede expressis verbis che “per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni… si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni”;

9. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.

10. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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