Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26970 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.23/12/2016),  n. 26970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1179-2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1028/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 30 settembre 2013 presso la Corte d’Appello di Perugia il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Cassino.

Il consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte la domanda, liquidando l’indennizzo con decreto n. 186/2014. Proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, chiedendo in via principale dichiararsi l’inefficacia del decreto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 avendo il ricorrente notificato il decreto presso la sede del Ministero e non presso l’Avvocatura di Stato. All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 3 luglio 2015, dichiarava inefficace il decreto, stante l’omessa notifica dello stesso entro il termine perentorio di trenta giorni.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, mentre il Ministero della Giustizia non ha presentato controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e omessa applicazione dell’art. 291 c.p.c., essendo stati ricorso e decreto comunque notificati il 24 febbraio 2014, e successivamente intimato precetto il 27 novembre 2014.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e omessa applicazione degli artt. 170, 650, 645 e 638 c.p.c., non avendo l’amministrazione notificato l’atto di opposizione nel domicilio eletto dal ricorrente.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 188 disp. att. c.p.c. e l’omessa e carente motivazione.

Il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 contestando che la notificazione del decreto dovesse avvenire presso l’avvocatura erariale.

Il quinto motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c., comma 3, e l’omessa motivazione, avendo l’amministrazione affermato di essere venuta a conoscenza del decreto solo con la notifica del pignoramento avvenuta il 24 febbraio 2015 ed avendo poi comunque proposto opposizione soltanto il 1 aprile 2015.

Il primo motivo di ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto, assorbendo l’esame delle restanti quattro censure.

Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la notificazione del ricorso e del decreto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 eseguita direttamente all’Amministrazione nei cui confronti la domanda è proposta, anzichè presso la competente Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 è nulla, e non inesistente, sicchè è ad essa inapplicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015). La nullità della notifica del decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione impedisce, pertanto, unicamente la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre opposizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, e rimane sanata, con efficacia ex tunc, ove sia comunque proposta l’opposizione erariale, la quale dimostra di per sè la piena conoscenza del decreto. L’amministrazione che proponga opposizione non può, infatti, limitarsi a dedurre la nullità o la tardività della notificazione, dovendo investire il collegio della Corte d’Appello anche delle proprie difese nel merito, non avendo essa un diritto quesito a sentire dichiarare l’inefficacia del decreto. Ove, altrimenti, le invalide modalità della notifica del decreto avessero impedito all’amministrazione di conseguire comunque la piena conoscenza della domanda, la Corte d’Appello dovrà disporre d’ufficio la rinnovazione di quella in base all’art. 291 c.p.c. entro un termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione possa svolgere a pieno le proprie difese nel merito (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016).

Conseguentemente, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà la causa sulla base dell’indicato principio. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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