Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26970 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14767-2010 proposto da:

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato OLIVA VINCENZO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORA E PICCILLI – COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 185/09del GIUDICE DI PACE di SESSA AURUNCA,

depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Oliva Vincenzo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere dott. Lucio Mazziotti ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive:

1) Il giudice di pace di Sessa Aurunca, con ordinanza 17/3/2010, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da G.P. avverse il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. notificatogli il 27/11/2008 redatto dalla polizia Municipale del Comune di Tora e Piccilli.

Il giudice di pace rilevava che all’atto di opposizione non era stata allegata la prova in ordine alla data di notifica del verbale con conseguente impossibilità di verificare la tempestività dell’opposizione.

2) Avverso la detta ordinanza il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’intimato Comune di Tora e Piccilli non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

3) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per la manifesta fondatezza dell’unico motivo di ricorso con il quale il G. denuncia violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 deducendo che il giudice di pace, se avesse disposto la comparizione delle parti, avrebbe acquisito la prova documentale in ordine alla data esatta della notifica del verbale di accertamento opposto.

4) Al riguardo va rilevato che – come questa Corte ha già avuto modo di precisare – in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 25/11/2008 n. 28147; 22/1/2007 n. 1279; 21/9/2006 n. 20426;

27/11/2003 n. 18123).

5) Considerato quindi che – poichè il giudice di pace non si è attenuto al riportato principio – il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per la manifesta fondatezza dell’unico motivo di ricorso.

Il COLLEGIO tanto premesso, osserva:

Si ritiene di condividere la relazione sopra riportata che non è stata oggetto di contestazione, alla quale ha aderito il P.G., atteso che le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili nonchè conformi alla giurisprudenza di questa S.C. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Carinola.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, al Giudice di Pace di Cerinola.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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