Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2697 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13045/2016 proposto da:

COMUNE di BUONALBERGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CREMERA

n. 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO n. 57,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO MAGGIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO SERRA per la controricorrente, per delega

dell’Avvocato ROBERTO MAGGIORE, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Buonalbergo conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Latina il Fallimento (OMISSIS) Scarl esponendo che con contratto del 17.11.1987 l’Ente locale aveva ceduto alla società in bonis un appezzamento di terreno a condizione che su di esso fosse realizzato un opificio industriale. A seguito della mancata realizzazione dell’opera, il Comune aveva intimato la risoluzione del contratto e chiesto la condanna della curatela alla restituzione del bene e al pagamento dei frutti civili per il periodo di godimento intermedio. Il Fallimento, costituitosi, invocava il rigetto della domanda e in subordine la condanna del Comune alla restituzione del prezzo di vendita versato dalla società in bonis o al pagamento di una indennità conseguente all’accessione al suolo dell’edificio realizzato dalla convenuta. Il Tribunale dapprima, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda principale limitatamente alla sola condanna del Fallimento alla restituzione del terreno, dichiarando invece improcedibile l’ulteriore domanda di pagamento dei frutti civili. Poi, con sentenza definitiva, accoglieva la riconvenzionale condannando il Comune al pagamento di Euro 127.562,92 in favore del Fallimento, a fronte delle migliorie apportate al terreno.

Interponevano appello, rispettivamente, il Fallimento avverso la sentenza non definitiva ed il Comune avverso quella definitiva. La Corte di Appello di Roma rigettava ambedue le impugnazioni, confermando la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte territoriale il Comune di Buonalbergo, affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il Fallimento.

Il ricorso è pervenuto alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1150 c.c., perchè la sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che il Fallimento non ha ancora restituito l’immobile. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente non si può configurare un diritto del possessore all’indennità per le migliorie, perchè per determinare tale indennità occorrere tener conto delle condizioni del bene al momento della sua riconsegna materiale.

La censura va rigettata.

Questa Corte ha affermato il principio per cui “Il diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all’affittuario ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, comma 2, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla stessa compete la rivalutazione monetaria, occorrendo determinare il valore dell’incremento conseguito dal fondo con riferimento alla data di cessazione del contratto, sicchè non rilevano gli eventi successivi, quali il degrado sopravvenuto tra la data di cessazione del rapporto e quella successiva della riconsegna” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6964 del 22/03/2007, Rv. 596287; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25140 del 14/10/2008, Rv. 605377 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26504 del 17/12/2009, Rv. 610999).

Tale principio merita di essere ribadito.

La sentenza impugnata va quindi confermata, poichè il momento al quale fare riferimento per la determinazione dell’indennità per le migliorie apportate al fondo non è quello della materiale riconsegna del bene, ma quello di cessazione del titolo che legittimava il possesso alieno dell’immobile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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