Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2697 del 05/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2018, (ud. 03/10/2017, dep.05/02/2018),  n. 2697

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di S.D. a trattenere l’indennità di mobilità cd lunga L. n. 223 del 1991, ex art. 7, comma 7, percepita per l’anno 2007 e quindi infondata la pretesa dell’Inps di ottenerne la restituzione.

Ha esposto che lo S. aveva percepito nell’anno 2007 l’indennità di mobilità cd lunga quando ancora non aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità; che l’Inps con nota del 6/5/2008 ne aveva accertato, invece, l’indebita riscossione per il periodo 22/1/2007-29/2/2008 ritenendo che lo S. avesse maturato il diritto a pensione fin dal gennaio 2007 avendo ottenuto dall’Inail, in data 21/11/2007, il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e quindi consentendo allo S. di collocarsi in pensione a decorrere dall’1/1/2008.

Secondo la Corte non era applicabile alla fattispecie la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, in base al quale l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento anticipato, in quanto lo S. fino al 21/11/2007 non aveva maturato i requisiti per la pensione e, pertanto, legittimamente fino a tale data aveva percepito l’indennità di mobilità. Ha osservato, altresì, che qualora lo S. avesse fatto la domanda di pensione di anzianità all’Inps gli sarebbe stata rigettata in assenza del requisito contributivo prima del riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps che deposita anche una memoria ex art. 378 c.p.c.. Lo S. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Inps denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, art. 2033 c.c., L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5.

Osserva che secondo la Corte sussisteva il diritto all’indennità di mobilità lunga poichè l’Inali aveva riconosciuto alto S. il beneficio derivante dall’esposizione all’amianto solo in data 21/11/2007 consentendogli di raggiungere il requisito contributivo per collocarsi in pensione; la circostanza che lo S. avesse maturato il diritto a pensione retroattivamente non gli poteva precludere il diritto all’indennità di mobilità; la domanda di pensione poteva essere presentata solo dopo la comunicazione dell’Inail con cui era stata riconosciuta l’esposizione all’amianto.

L’Istituto deduce che il lavoratore ben avrebbe potuto richiedere la pensione prima della comunicazione dell’Inail; che la Corte aveva accolto un’interpretazione dell’art. 7 citato erronea ritenendo che l’indennità di mobilità potesse spettare fino alla data di decorrenza in concreto della pensione e non già,come prevedeva la norma,fino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità.

Il ricorso va accolto.

Ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, nelle aree di cui al comma 6 dello stesso articolo (ovvero quelle del Mezzogiorno e quelle a più alto tasso di disoccupazione), ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 – termine che è stato successivamente prorogato fino al 31.12.1993 e poi fino al 31.12.1994 in forza, rispettivamente, del DL n 148/1993, conv. in L. n. 236 del 1993 e del D.L. n. 299 del 1994, conv. in L. n. 451 del 1994 – i quali, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, “l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità” (cd. “mobilità lunga”).

La norma è chiara, dunque, nello stabilire che l’indennità di mobilità, spetta solo fino alla “data di maturazione” del diritto al pensionamento di anzianità, e non fino alla data della decorrenza di tale pensione, decorrenza che, come è noto,è, comunque, legata alla domanda da parte dell’interessato.

Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 27678/2011) che “Nella stessa direzione interpretativa concorrono, d’altra parte,….., anche considerazioni collegate alla ratio dell’istituto della cd. mobilità lunga, essendone prevista per legge l’erogazione solo fino al compimento del periodo dei sette anni che mancano al raggiungimento dei 35 necessari per beneficiare della pensione di anzianità (la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7, stabilisce, come si è detto, che, ai fini della concessione del beneficio, si debba avere una anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni), di modo che, ove si aderisse all’interpretazione secondo cui il lavoratore avrebbe diritto alla corresponsione del beneficio fino a quando non gli fosse garantita in concreto un’altra fonte di reddito (ovvero fino al giorno precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, che potrebbe essere richiesto dal lavoratore anche a considerevole distanza di tempo dalla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità), l’erogazione dell’indennità verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge”.

Si è altresì precisato (cfr Cass. citata nonchè Cass. n. 16169/2002) che “la ratio dell’istituto in esame, attraverso le disposizioni che consentono al lavoratore di utilizzare i periodi di erogazione dell’indennità ai fini del diritto e della misura della pensione (L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9), e di completare così, nello stesso lasso di tempo, i requisiti mancanti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, non è quella di offrire un sostegno alla disoccupazione – che altrimenti non vi sarebbe ragione di differenziare i limiti di durata tra lavoratori che si trovano tutti nelle aree svantaggiate dal punto di vista occupazionale – ma quella di permettere l’acquisizione del trattamento pensionistico a cui il lavoratore è prossimo”. I suddetti principi devono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame a nulla valendo la circostanza che l’Inali ha comunicato al lavoratore il riconoscimento dell’esposizione all’amianto solo il 21/11/2007 e con notevole ritardo.

L’accertamento dell’esposizione decennale all’amianto ben avrebbe potuto essere richiesta in via autonoma e tempestivamente dal ricorrente sul presupposto dell’avvenuto espletamento di attività lavorativa con esposizione a detta sostanza nociva e ben il ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda di pensione di anzianità all’Inps prima dell’accertamento da parte dell’Inail dell’esposizione all’amianto con diritto alla ricostruzione della pensione di anzianità a seguito del riconoscimento dei maggiori periodi contributivi derivanti dall’esposizione all’amianto. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’originaria domanda di S.D. deve essere rigettata. Le spese dell’intero processo possono essere compensate state(,i la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di S.D.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

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