Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2697 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 05/02/2010), n.2697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 7148 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008 proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Ronciglione n. 3, presso l’avv. Gullotta Fabio, che lo rappresenta e

difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, ex leqe domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso nel procedimento n. 55939/05 del ruolo

generale della volontaria giurisdizione della Corte di appello di

Roma, Sez. Equa riparazione, del 3 luglio 2006 – 12 marzo 2007;

Udita, all’udienza del 12 novembre 2009, la relazione del dr.

Fabrizio Forte;

sentiti l’avv. Gullotta per il ricorrente e il sostituto procuratore

generale dr. Giampaolo Leccisi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.M. ha chiesto, con ricorso del 18 dicembre 2006 alla Corte d’appello di Roma, di condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagargli Euro 50.000,00, quale equa riparazione per danni patrimoniali e la stessa somma per danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo iniziato con suo ricorso alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio depositato il 20 marzo 1986, per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità contratta per causa di servizio durante la leva, e concluso da sentenza del 10 agosto 2004.

La Corte ha accolto parzialmente la domanda, ritenendo irragionevole la fase del processo presupposto eccedente il triennio .di anni quindici, per la quale l’indennizzo, per i soli danni non patrimoniali è stato fissato, in Euro 13.875,00, per i 175 mesi di durata, pari ad Euro 75 al mese e a circa Euro 900,00 annui, con spese a carico della Presidenza del Consiglio; si è invece ritenuto non provato il danno patrimoniale. Per la cassazione di tale decreto, il D.L. ha proposto ricorso di tre motivi e la Presidenza del Consiglio s’è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il tre motivi di ricorso, per violazione di legge o meglio del diritto vivente costituito dai precedenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ora: C.E.D.U.), conclusi da adeguati quesiti di diritto, deducono: a) che la Corte d’appello si è discostata eccessivamente dai parametri della giurisprudenza sovranazionale nel liquidare il danno non patrimoniale, per cui si sarebbe dovuta corrispondere una somma tra Euro 1000,00 ed Euro 1500, per ogni anno di durata del processo presupposto, dal 20 marzo 1989 al 10 agosto 2004 e per l’intera durata di esso; b) che, nella decisione impugnata non si è tenuto conto che il ricorrente ha invano chiesto in sede amministrativa, in un procedimento durato dieci anni e anteriore alla causa, la pensione a lui attribuita solo con il successivo giudizio dinanzi al giudice contabile durato diciotto anni e che tale fase previa era da computare nel tempo da considerare per la riparazione; c) che il decreto impugnato viola norme di diritto, non riconoscendo i danni patrimoniali subiti dal ricorrente, la cui posizione debitoria verso l’Ufficio riscossione tributi di Roma dal 1990 al 2003 aveva raggiunto l’importo di circa Euro 160.000,00, come risulta nel ricorso introduttivo e nel fascicolo di parte del giudizio di merito.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Sul piano logico va esaminato anzitutto il profilo di impugnazione che censura la liquidazione dell’indennizzo in rapporto ad una sola parte della durata del processo, invece che per tutto il tempo in cui si è protratto.

Esso è infondato per i principi enunciati con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 dalla Corte Costituzionale, per la quale le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo vincolano il nostro paese, solo se non contrastano con la Costituzione.

L’art. 111 Cost. impone alla legge ordinaria di assicurare la ragionevole durata del processo, sancendo che questo si svolga comunque entro un termine, identificabile in quello della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, oltre il quale la causa diviene lesiva dei diritti di cui all’art. 6 della Convenzione (così Cass. n. 10415/2009 e n. 9909/2008).

In rapporto poi alla entità dell’indennizzo liquidato per i danni non patrimoniali, la liquidazione operata nel merito per la riparazione di essi in Euro 900,00 all’anno, è congrua, anche se in astratto appare inferiore a quella della C.E.D.U., la quale afferma di calcolare il dovuto a tale titolo in una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 all’anno per l’intera durata del processo (così tra altre Cass. n. 5591/2009, n. 1048/ 2009, n. 2950/2008, n. 1605/2007, n. 24356/2006), ma giunge però in concreto, nelle cause in cui convenuto è lo Stato italiano, a riconoscere una riparazione di danni non patrimoniali determinata di regola in meno della metà delle somme di cui sopra (Cass. n. 16086/09).

Pertanto la riparazione determinata nel merito non si discosta dai criteri ermeneutici sovranazionali applicati in concreto, superati con la somma di cui al decreto, che rientra nei parametri adottati da questa stessa Corte, che determina il dovuto in Euro 750 annui per i primi tre anni di durata ingiustificata elevati ad Euro 1000,00 per ogni anno successivo ai primi tre, pervenendo ad un risultato sostanzialmente identico a quello raggiunto nel provvedimento impugnato.

2.2. In ordine al mancato computo del periodo del procedimento amministrativo precedente al giudizio per determinare l’equo indennizzo, questa Corte ha più volte affermato che di regola essa non rileva per la lesione del diritto del cittadino di ottenere un processo di durata ragionevole da “un tribunale indipendente e imparziale”, cioè da un organo che esercita funzioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (Cass. nn. 23754/07, 9411/06, 7804/05, 483/2004).

Ciò non esclude che il procedimento amministrativo possa avere rilievo ai fini del computo della durata del processo qualora sia necessario presupposto della successiva causa (Cass. 23314/05) e sempre che non sia previsto un termine per la sua conclusione ed esso si sia protratto irragionevolmente (Cass. n. 9853/06) ovvero sia previsto un termine concretamente superato, ove non si tratti dei tempi necessari alla formazione del silenzio rifiuto impugnato in sede giurisdizionale (Cass. n. 23574/07).

Il secondo motivo di ricorso è quindi inammissibile, perchè generico, non chiarendo la natura del procedimento amministrativo previo e se per esso vi è una durata predeterminata dalla legge nè indicando i motivi per i quali il suo concreto protrarsi nel tempo possa aver leso le posizioni soggettive del ricorrente, in rapporto alla ritardata soddisfazione del suo diritto da attribuire all’apparato statale, che, con la sua condotta preprocessuale, ha dato luogo agli stati d’ansia del soggetto effetto dell’attesa dell’esito della sua istanza per ottenere la soddisfazione del diritto poi azionato in sede gurisdizionale.

2.3. In rapporto ai danni patrimoniali implicitamente esclusi dal decreto e oggetto del terzo motivo di ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, pretendendo una valutazione di merito da questo giudice di legittimità, sulla posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell’Ufficio Riscossione Tributi di Roma, idonea a dimostrare l’inadempimento di debiti del D.L. per somme iscritte a ruolo a suo carico, ma non comprovante il nesso eziologico tra perdite subite e/o mancati guadagni con il perdurare del processo, potendo anzi evidenziare una sua capacità contributiva, dalla quale ricavare la sostanziale irrilevanza sul piano economico del processo in corso, di cui lamenta la durata ingiustificata come causa di perdita della sua capacità lavorativa.

3. In conclusione il ricorso, infondato nel primo e nel terzo motivo e inammissibile nel secondo, deve essere rigettato e il D.L. dovrà corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente Presidenza del Consiglio dei ministri, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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