Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2697 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26568 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.C., (C.F.: (OMISSIS));

G.A., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avvocati Luigi Delucchi (C.F.: DLC LGU 68PO4 D969Z) e Piero

Gentili (C.F.: GNT PRI 44S23 L398X);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n.

436/2012, depositata in data 20 novembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’Avvocato dello Stato Vincenzo Rago, per l’ente ricorrente;

l’avvocato Piero Gentili, per i controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., nonchè C. e G.A. agirono in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento dei danni subiti dal proprio dante causa G.M. a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto, danni da liquidarsi in separato giudizio.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Perugia.

La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, confermandola per il resto con integrazione della motivazione.

Ricorre il Ministero della Salute, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso C. e G.A. (anche nella qualità di eredi della P., deceduta nelle more del giudizio).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Erroneità della sentenza che ha dato per scontata la sussistenza del nesso di causalità e la sussistenza di un comportamento colpevole imputabile al Ministero tra patologia epatica del sig. G. e le trasfusioni effettuate in epoca (anno (OMISSIS)) in cui non era ancora stato scoperto il virus l’HCV ed erano anche sconosciuti metodi efficaci di individuazione del virus nel sangue dei donatori. Difetto di nesso causale e, in ogni caso, difetto di qualsiasi comportamento omissivo colpevole imputabile al Ministero”.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui sono denunziati vizi di motivazione contemplati dal testo abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (novembre 2012).

E’ invece infondata la censura di violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non è in discussione che le trasfusioni di sangue infetto che secondo l’incensurabile accertamento in fatto dei giudici di merito hanno determinato la contrazione del virus siano state praticate al G. nel (OMISSIS), ed è addirittura notorio che a tale data era certamente già conosciuto e individuabile nel sangue dei donatori il virus HBV (virus che la corte di appello, in base ad un accertamento di fatto non sindacabile e non sindacato nella presente sede, afferma in realtà individuabile sin dal 1975).

In diritto, la corte di merito, sul punto oggetto dell’unico motivo di ricorso ha dunque deciso in conformità all’indirizzo consolidato di questa Corte, sancito in pronunzie delle sezioni unite, successivamente confermate dalle sezioni semplici, e rispetto al quale il ricorso stesso non offre elementi che giustifichino una revisione, secondo il quale “in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Ministero della Salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600900; conf.: Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008, Rv. 600914; Sez. 3, Sentenza n. 15453 del 14/07/2011, Rv. 618564; Sez. 3, Sentenza n. 20933 del 16/10/2015, Rv. 637536).

A solo scopo di chiarezza espositiva, è il caso di osservare in proposito che nella specie non assume alcun rilievo che in alcune pronunzie a sezioni semplici di questa Corte risulti affermata la responsabilità del Ministero della Salute anche per trasfusioni anteriori alla data di definitiva individuazione del virus dell’epatite B in sede scientifica, e cioè il 1978 (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17685 del 29/08/2011, Rv. 619471; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016, Rv. 638719), responsabilità che invece è generalmente esclusa per le trasfusioni anteriori a tale data (in tal senso, ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10291 del 20/05/2015, Rv. 636454; Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 14/03/2014, Rv. 630602; Sez. 3, Sentenza n. 11194 del 29/05/2015, non massimata), dal momento che nella specie, come già osservato, le trasfusioni di sangue infetto risultano comunque praticate in data successiva al 1978 (e precisamente nell’anno (OMISSIS)).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA