Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26969 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26711/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

D.L., in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore, nell’anno 2009, della Soluzione Imballaggi Società

Cooperativa, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,

dalli Avv. Vincenzo Ciccarelli e dall’Avv. Gianluca Palma, con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Parete (CE), via Pio

La Torre, n. 22;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 3725/29/16, depositata il 19 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l. L’Agenzia delle Entrate ha emesso, relativamente all’anno d’imposta 2009, avviso di accertamento induttivo, in materia di Ires, Iva ed Irap, nei confronti della Soluzione Imballaggi Società Cooperativa, che aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione unificata per il medesimo periodo.

L’avviso veniva notificato al liquidatore della predetta cooperativa, suo legale rappresentante pro tempore, oltre che a D.L., che del medesimo ente era stata legale rappresentante nell’anno d’imposta accertato (il 2009), al fine di notiziarla del contemporaneo invio, in relazione ai medesimi fatti, di informativa di reato alla competente autorità giudiziaria penale.

La stessa D.L., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore, nell’anno 2009, della Soluzione Imballaggi Società Cooperativa, ha impugnato l’accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Caserta, che ha accolto il ricorso, annullando l’atto impositivo, dopo aver rilevato che esso non doveva essere notificato alla ricorrente nè quale persona fisica; nè quale legale rappresentante della cooperativa, persona giuridica.

2. L’Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 3725/29/16, depositata il 19 aprile 2016, ha dichiarato improcedibile l’appello, per difetto di specifici motivi d’impugnazione.

3. L’Ufficio ha allora proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

4. D.L., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore, nell’anno 2009, della Soluzione Imballaggi Società Cooperativa, si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi, ed ha successivamente depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1”, assumendo che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, l’appello era ammissibile, poichè consentiva di individuare i motivi e l’oggetto della critica ricolta dall’Amministrazione alla sentenza di primo grado.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che, nonostante l’eccezione della controricorrente, il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile, atteso che è corretta la sua qualificazione in termini di error in procedendo ed è autosufficiente la sua esposizione.

Tanto meno, poi, l’ammissibilità del ricorso è preclusa, come sostiene la controricorrente, dalla pretesa formazione di un giudicato interno, in ordine al difetto di legittimazione sostanziale passiva della persona fisica D.L., relativamente al debito tributario di cui all’accertamento in questione. E’ infatti pacifico tra le parti che tale atto impositivo non era diretto alla predetta D’Angiolella in quanto a sua volta debitrice, ma solo al fine di notiziare quest’ultima dell’avvenuto rilievo di fatti, compiuti nella vigenza della sua carica di legale rappresentante pro tempore, di possibile rilevanza penale, come tali comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’autorità giudiziaria competente.

Pertanto, la questione controversa nel merito (così come risulta dagli atti e dalle sentenze riprodotti dalle parti anche in questa sede) era piuttosto quella della legittimazione, sostanziale e processuale, della medesima D.L. ad impugnare l’accertamento in questione, in quanto come persona fisica era estranea all’efficacia impositiva soggettiva dello stesso e, quale legale rappresentante della cooperativa cui l’atto era diretto, era cessata dalla carica al momento della notifica dell’avviso e della proposizione del ricorso alla CTP.

E comunque, anche ove fosse stata ammessa la legittimazione processuale della D.L. ad impugnare l’accertamento in questione, in quanto notificatole (sia pure solo per conoscenza), la questione essenziale controversa era quella del suo interesse e della sua legittimazione ad ottenere una pronuncia che non si limitasse ad accertare la sua estraneità all’efficacia impositiva soggettiva dell’accertamento, ma conducesse invece, come avvenuto, all’integrale annullamento oggettivo dello stesso atto, anche nei confronti della cooperativa, che (per quanto qui rileva) non risulta averlo impugnato, tramite il suo legale rappresentante in carica, quanto meno nello stesso giudizio.

3. Tanto premesso, il motivo è fondato.

Infatti, le considerazioni teoriche premesse nella motivazione della sentenza impugnata al rilievo dell’inammissibilità dell’appello, non appaiono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel processo tributario:

– la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707);

– e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954).

Nel caso di specie l’atto d’appello dell’ufficio, come riprodotto nel ricorso per cassazione (pagg. 6 e s.), dopo aver trascritto la sentenza di primo grado, espone sinteticamente, ma univocamente, l’oggetto della critica che muove a tale provvedimento, ovvero l’aver ritenuto che la D’Angiolella fosse legittimata ad ottenere l’integrale annullamento dell’accertamento, che le era stato notificato solo per conoscenza, quando avrebbe potuto, al più, conseguire la dichiarazione della sua estraneità rispetto all’efficacia impositiva di tale atto (così come era avvenuto, secondo l’Amministrazione appellante, in caso analogo, citato nel ricorso alla CTR con riferimento alla sentenza della medesima CTP che lo aveva deciso).

Ha quindi errato la CTR laddove, a fronte di tale sintetica, ma concreta e puntuale, critica dell’appellante, ha ritenuto che l’appello dell’Ufficio avesse violato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e l’art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo affinchè decida sull’appello, comprese le questioni rimaste assorbite dalla preliminare inammissibilità rilevata dalla CTR.

4. Restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale i motivi del ricorso incidentale, con i quali si lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’avvenuta compensazione delle spese di lite effettuata dalla CTR e l’omessa pronuncia di quest’ultima sulla domanda di condanna dell’ufficio al risarcimento dei danni da pretesa lite temeraria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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