Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26968 del 23/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3889-2015 proposto da:

G.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA

DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE

PAOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 901/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 09/12/2013 e depositato il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 18 giugno 2014, ha accolto il ricorso proposto da G.M.D. per la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di equa riparazione, in riferimento alla durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi al TAR del Lazio, introdotto nel mese di luglio 2000 e definito nel mese di novembre 2008, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento di missione nei giorni di riposo compensativo degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri impiegati nella missione internazionale in Albania;

che la Corte d’appello ha ritenuto che la durata eccedente fosse pari ad anni due e mesi cinque, ed ha riconosciuto a titolo di indennizzo l’importo di Euro 1.813,00 oltre interessi, escludendo dal computo il periodo successivo al mese di dicembre 2005, in quanto – come emergeva dalla sentenza del TAR – l’esito del giudizio era divenuto certo, nel senso del rigetto della domanda, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 vicies semel convertito dalla L. n. 51 del 2006;

che, pertanto, da quel momento la pendenza del giudizio – che vedeva coinvolti numerosi militari dell’Arma – aveva cessato di essere fonte di patema d’animo, dovendosi presumere che la difesa tecnica avesse reso edotti i ricorrenti dell’intervento legislativo;

che, per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso G.M.D., sulla base di un motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2;

che il ricorrente contesta che la mera consapevolezza della infondatezza della pretesa sia sufficiente a superare la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, potendo al più rilevare sul quantum della riparazione, ed inoltre evidenzia che la consapevolezza non può essere desunta dalla infondatezza della domanda, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità;

che la doglianza è infondata;

che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, la situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza circa l’esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio, e il diritto all’equa riparazione è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all’indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 4890 del 2015; Cass., sez. 6-2, sent. n. 18654 del 2014 non massimata);

che, nella fattispecie in esame, il giudice dell’equa riparazione ha fatto applicazione del principio richiamato là dove ha ritenuto, sulla base della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, che la sopravvenienza normativa (D.L. n. 273 del 2005, art. 39 vicies semel conv. dalla l. n. 51 del 2006) aveva eliminato ogni incertezza sull’esito della lite;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA