Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26968 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26968 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.

26572 del R.G. anno 2008

propògto da:
MAIOLI Simone – MAIOLI Nicoletta

in proprio e

n.q.

domiciliati in ROMA, L.re Flamini° 46 presso Gian Marco Grez con
l’avvocato Leonardo Lascialfari che li rappresenta e difende per procura

ricorrenti

in calce al ricorso introduttivo

contro
COMUNE di FIRENZE , dom.to in Roma via Dora 1 presso
l’avv.to Maria Athena Lorizio con l’avv. Andrea Sansoni che lo
rappresentano e difendono per procura a margine del
contro ricorrente

controricorso
nonché sul ricorso
proposto da:

COMUNE di FIRENZE , dom.to in Roma via Dora 1 presso
l’avv.to Maria Athena Lorizio con l’avv. Andrea Sansoni che lo
rappresentano e difendono per procura a margine del
ricorrente indiden tale

controricorso
contro

Data pubblicazione: 02/12/2013

MAIOLI Simone – MAIOLI Nicoletta in proprio e n.q. ,
intimati –

avverso la sentenza 1325 del 4.10.2007 della Corte di Appello
di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del
14.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’a vv. L.Lascialfari per i
Maioli; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen.Dott. Pasquale
Fimiani che ha chiesto rigetto del principale,assorbito l’ incidentale.

I signori Maioli-Pandolfini nel 1995 convennero innanzi al Tribunale di
Firenze il Comune di Firenze chiedendone la condanna al pagamento del
conguaglio del giusto prezzo della cessione volontaria di un loro terreno
di mq. 8.040 ceduto, per attuazione di PEEP, il 30.12.1981 per il prezzo di lire 22.122.000 e in relazione al quale il Sindaco con nota
30.09.1994 aveva determinato il dovuto in lire 201.085.907. Il Comune
si costituì eccependo la prescrizione decennale maturata dalla cessione
del 1981. Il Tribunale adottò ordinanza 19.6.1998 ex art. 186 quater
c.p.c. rigettando l’eccezione di prescrizione ed ingiungendo il pagamento
di lire 375.878.000. Il Comune impugnò l’ordinanza ed i Maioli Pandolfini
proposero impugnazione incidentale. La Corte di Firenze respinse i gravami con sentenza 31.07.2001 la quale venne fatta segno a ricorso per
cassazione. La Corte di legittimità con sentenza 703 del 2005 accolse il
primo motivo del ricorso afferente la prescrizione e assorbì gli altri del
principale e dell’incidentale, statuendo che la prescrizione non decorresse prima della pubblicazione della sentenza 223 del 1983 della Corte Costituzionale e che la questione della validità ed efficacia della pretesa
rinunzia 30.09.1994 del Sindaco era assorbita nella statuizione rescindente sulla decorrenza. Riassunto il giudizio, la Corte di Firenze con
sentenza 4.10.2007 ha rigettato le domande affermando che l’eccezione
di prescrizione, decorrente dal luglio 1983 e non interrotta prima della
citazione del 10.03.1995, era certamente fondata considerando che
nessun valore abdicativo poteva riconnettersi, come preteso dagli attori,
al decreto sindacale del 30.09.1994, che infatti era da condividersi la
statuizione della Cassazione n. 651 del 2003 resa con riguardo a vicenda
nella quale era invocata la rinunzia sottesa allo stesso decreto, che la
controvertibilità delle questione consigliava di compensare tutte le spese.
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi Maioli hanno proposto ricorso
5.11.2008 denunziando, con un primo motivo, la erroneità della tesi seguita dalla Corte di merito, pedissequamente recettiva del pronunziato
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

di legittimità del 2003 e lamentando con un secondo motivo che la così
attinta interpretazione avrebbe leso i diritti tutelati dagli artt. 3-42-97
della Costituzione.
Il Comune di Firenze, nel controricorso 15.12.2008, da un canto ha osservato che il decreto sindacale 30.09.1994 era stato annullato d’ufficio
per illegittimità con decreto 18.08.1995 e che, sulla sua inidoneità a costituire rinunzia, vi era stata la richiamata statuizione di Cass. 651 del
2003 e dall’altro canto ha proposto ricorso incidentale condizionato di-

Tribunale.
I ricorrenti Maioli hanno depositato memoria finale contenente una ampia contestazione dell’invocato precedente di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio affatto condivisibile la decisione della Corte territoriale là dove ha affermato che nessuna rinunzia a parte debitoris è
occorsa ad impedire che si potesse considerare estinto il diritto per il
corso della prescrizione decennale del diritto al conguaglio del prezzo di
cessione volontaria – corso iniziato nel luglio 1983 e compiutosi al decennio, ben prima della citazione introduttiva del 10.03.1995 – posto
che al decreto del Sindaco 30.09.1994 non poteva riconoscersi valore
abdicativo.
Come ben richiamato dalla sentenza impugnata e come ben compreso dagli odierni ricorrenti, questa Corte ha già preso in esame, in diversa vicenda di richiesta di conguaglio, proprio il decreto del Sindaco di
Firenze di cui trattasi, sottolineando (sentenza 651 del 2003) che spetta alla esclusiva competenza del Consiglio o della Giunta comunale deliberare l’assunzione di obbligazioni che comportino impegno ed assunzione di spese a carico del bilancio dell’Ente, che tale assunzione deve
pertanto contenersi in apposita delibera, che tale delibera non può certo
individuarsi in un atto meramente determinativo delle indennità spettanti in sede di conguaglio, che la detta determinazione era stata poi adottata dal Sindaco quale autorità delegata alla adozione degli atti del procedimento ablativo.
La memoria dei ricorrenti obietta in primo luogo che nella specie la
deliberazione contenente impegno di bilancio sarebbe stata quella di iniziale attivazione del procedimento espropriativo: il rilievo è inconsistente
posto che la delibera iniziale (pervero né indicata né riportata in questa
sede) non poteva che contenere impegno di spese pari a quelle necessarie alla erogazione del prezzo delle singole cessioni e non già di quelle
ritenute erogabili per il conguaglio post Corte Cost. 223/1983.

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retto alla cassazione per il rinnovo della consulenza tecnica disposta in

La memoria polemizza poi con la affermata ripartizione di competenze interne all’Ente, evidentemente ignorando come fosse la legge,
certamente vigente all’epoca della determinazione del Sindaco de qua
(la previsione di cui all’art. 23 c. 4 D.L. 66 del 1989 convertito dalla legge 144 del 1989, poi seguita dal d.lgs. 342 del 1997 ed infine approdata
alla disciplina vigente degli artt. 191-194 del d.lgs. 267 del 2000), ad
escludere alcuna rilevanza esterna di atti ricognitivi, dispositivi ed abdicativi che non fossero preceduti da delibere contenenti impegno di spesa

La memoria, ancora, sottopone considerazioni afferenti
raffidamento” cagionato dalla ricognizione di debito del 1994 e la scorrettezza e mala fede dimostrate dalla Amministrazione nel non dare ad
essa seguito, considerazioni che non si scorge quale rilievo possano avere in un quadro normativo di ferma ed indiscutibile tutela dell’interesse
pubblico alla copertura finanziaria di qualsivoglia spesa assunta dagli
Enti locali.
La memoria, da ultimo, richiama la inderogabilità, sancita più volte dalla Corte Europea, del diritto al giusto indennizzo per l’esproprio ma
non pare avvedersi del fatto che nella specie tale diritto non venne azionato in alcun modo dagli interessati, dal momento nel quale potevano
ragionevolmente farlo (il 1983), per ben dieci anni dalla sua insorgenza
sì chè appare difficile ravvisare una vicenda di diritto “negato” idonea ad
assumere rilievo ai sensi delle invocate norme della CEDU.
Conclusivamente, si rigetta il ricorso e si dichiara assorbito
l’incidentale del Comune. La vicenda descritta appare contenere le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Provvedendo sui ricorsi riuniti, rigetta l ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e compensa per intero tra le parti le
spese del giudizio.
Così d ciso nella c.d.c. del 14.11.2013.
Il Coni. est.

,

(ex multis Cass. 6292 del 2007 e 26202 del 2010).

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