Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26967 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.23/12/2016), n. 26967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11544-2015 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 408/2014 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 3 dicembre 2014, ha rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter proposta da F.S. avverso il decreto con il quale il Consigliere designato aveva riconosciuto, a titolo di indennizzo per la durata non ragionevole del giudizio previdenziale introdotto in data 11 aprile 1997 e definito in data 31 luglio 2012, l’importo di Euro 647,00 oltre interessi, posto a carico del Ministero della giustizia;
che F.S. ricorre per la cassazione del decreto sulla base di quattro motivi;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo;
che il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che risulta prioritario l’esame della questione preliminare posta con il ricorso incidentale, nel quale, con l’unico motivo, il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e contesta la tardività del ricorso per l’equa riparazione, sul presupposto che il predetto termine, di natura sostanziale, non sarebbe soggetto alla sospensione per il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969;
che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini cd. endoprocessuali, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso. La sospensione si applica pertanto anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 5895 del 2009);
che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, e si contesta l’irrisorietà dell’importo liquidato, a fronte dell’accertato ritardo di anni 8 e mesi 2, rilevando che il limite del valore della causa, come applicato nella specie dalla Corte d’appello, aveva determinato l’azzeramento dei parametri comunitari;
che con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, nonchè carenza assoluta di motivazione per contestare che la norma indicata non consentirebbe la liquidazione unitaria dell’indennizzo, e si formula eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, nell’interpretazione fornita dalla Corte d’appello di Catanzaro, per violazione dell’art. 3 Cost., art. 117 Cost., comma 1, art. 6, par. 1 CEDU;
che le doglianze, connesse e quindi oggetto di esame congiunto, sono infondate sotto tutti i profili evocati;
che questa Corte ha già affermato che il limite previsto dall’art. 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2102, va riferito all’indennizzo globale per l’ingiusta durata del processo presupposto e non a quello annuo, come emerge dall’interpretazione letterale e teleologica della norma che, in deroga espressa al comma 1, ancora l’indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati (Cass., sez. 6-2, sent. n. 25804 del 2015);che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma indicata, sul rilievo che la stessa, garantendo una più stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il patema d’animo che la parte subisce in attesa della definizione, persegue il legittimo obiettivo di evitare sovracompensazioni, nè introduce disparità di trattamento a seconda dell’esito della lite, posto che l’accertamento del valore della causa prescinde dalla soccombenza della parte istante (Cass., sez. 6-2, sentenza 14047 del 2016);
che con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, 13 e 41 CEDU, nonchè carenza assoluta di motivazione, e si contesta lo scostamento dal parametro fissato dalla Corte EDU tra 1.000,00 e 1.500,00 Euro, in assenza di adeguata giustificazione;
che la doglianza risulta assorbita nel rigetto dei precedenti motivi, con i quali si è affermata la legittimità della determinazione dell’indennizzo globale nel limite di valore della causa, nella specie individuato in Euro 647,48, sicchè neppure si porrebbe la questione dello scostamento dal limite annuale, che peraltro è stato ridotto con l’art. 2-bis; applicabile ratione temporis al ricorso in oggetto;che con il quarto motivo si deduce illogicità, contraddittorietà e carenza assoluta di motivazione con riferimento al regolamento delle spese del giudizio di opposizione, che la Corte d’appello ha posto a carico del ricorrente, anzichè compensare integralmente, tenuto conto della natura del giudizio di equa riparazione, della mancanza di temerarietà della pretesa e, in ogni caso, dell’assenza di specifica contestazione dell’opposizione da parte del Ministero; che la doglianza è infondata;che la Corte d’appello ha fatto applicazione del criterio della soccombenza, liquidando le spese del giudizio di opposizione nel quale il ricorrente è rimasto soccombente, sicchè, per un verso, non era necessaria motivazione specifica sul punto, e, per altro verso, non si ravvisa contraddittorietà nè illogicità della decisine;che il rigetto dei ricorsi, principale e incidentale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016