Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26967 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 585/2014 proposto da:

M.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERNARDO BLUMENSTIHL 55, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

BINDOCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (già AGENZIA DEL TERRITORIO), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9606/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2013 R.G.N. 5287/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione di M.F. avverso la sentenza del locale Tribunale (che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal M. nei confronti dell’Agenzia del territorio e, riconosciuto il grave inadempimento di quest’ultima per il demansionamento subito dal ricorrente, aveva condannato l’Agenzia al solo danno biologico quantificato in Euro 7.162,00, respingendo la domanda di risarcimento del danno esistenziale), riteneva, per quanto di interesse nel presente giudizio, inammissibile tale impugnazione;

2. ad avviso della Corte territoriale la notifica da parte del M. della sentenza di primo grado, unitamente al precetto di pagamento, all’Agenzia del territorio, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (difensore di quest’ultima nel giudizio di primo grado), aveva fatto decorrere anche per il predetto il termine breve per proporre appello, termine nella specie inutilmente decorso;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.F. sulla base di un motivo;

4. l’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del territorio) ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato da memoria; Considerato che:

1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., nonchè del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la notifica effettuata a meri fini esecutivi (da eseguirsi obbligatoriamente presso l’Avvocatura dello Stato) non potesse far decorrere il termine breve per impugnare;

2. il motivo è infondato;

3. va, infatti, richiamato il principio già affermato da questa Corte (v. Cass. 21 novembre 2001, n. 14642) secondo il quale la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorre il termine breve d’impugnazione, in quanto soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione, nè l’apposizione della formula esecutiva impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la notifica (si vedano anche, in senso conforme, Cass. 11 maggio 2007, n. 10878; Cass. 8 maggio 2008, n. 11216; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. 1 settembre 2014, n. 18493; Cass. 3 marzo 2015, n. 4260);

3.1. è stato affermato da questa Corte che la notifica della sentenza a fini esecutivi (e non per far decorrere il termine breve di impugnazione) deve essere sempre effettuata alla parte personalmente e questa regola non trova eccezioni neppure quando la parte è una Pubblica Amministrazione;

in particolare è stato precisato che “la separazione del regime della notificazione del titolo esecutivo rispetto alla notificazione ai fini dell’impugnazione, non essendo, come noto, la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato e che risulta in concreto operante (…) anche con riferimento alle amministrazioni dello Stato alle quali il titolo esecutivo può essere notificato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, essendo la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato circoscritta all’attività giudiziaria” (v. Cass. 2 aprile 2009, n. 8071 e nel medesimo senso Cass. 19 dicembre 2003, n. 19512);

3.2. qualora, però, la sentenza esecutiva sia stata notificata all’amministrazione dello Stato ma nel luogo ove la parte ha il proprio domicilio ex lege e cioè presso l’Avvocatura dello Stato che ne ha la rappresentanza giudiziale, non vi è alcuna ragione per non applicare il principio riportato al punto sub 3 che precede essendo egualmente soddisfatta l’esigenza di conoscenza qualificata della parte per il tramite del suo rappresentante processuale (v. Cass. 2 aprile 2009, n. 8071; Cass. n. 4260/2015 cit. nonchè Cass. 3 agosto 2015, n. 16317 e la più recente Cass. 19 luglio 2019, n. 19530);

3.3. nella specie, la notifica della sentenza di primo grado, unitamente al precetto di pagamento, essendo avvenuta (in data 4 febbraio 2008) presso l’Avvocatura dello Stato, che ha il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 e dell’art. 43 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed aveva difeso tale Agenzia nel giudizio di primo grado (vedi pag. 1 della sentenza della Corte territoriale), è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 170,285 e 325 c.p.c., con conseguente tardività del ricorso in appello depositato in data 30 maggio 2008 (v. sempre pag. 1 della sentenza);

4. in conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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