Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26966 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26966 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 1397-2007 proposto da:
FRATINI RENZA e FRATINI RENATA in proprio e nella
qualità di eredi di RENZO FRATINI, FRATINI ROLANDA
e FRATINI ROLANDO nella qualità di eredi di ALVARO

Data pubblicazione: 02/12/2013

FRATINI, FRATINI RAFFAELLO e MIGLIORI MIRANDA nella
qualità di eredi di RENATO FRATINI, FRATINI PAOLO e
2013
1565

FRATINI ROLANDO nella qualità di eredi di PIERO
FRATINI (già erede di RANIERI FRATINI),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7, presso l’avvocato TONUCCI MARIO, che li

1

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CAMPAGNI FRANCO B., SERRA ANTON UGO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

– intimato –

sul ricorso 6927-2007 proposto da:
COMUNE DI PRATO (C.F. 84006890481), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato
MOLINO CLAUDIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CECCHI ALESSANDRO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FRATINI RENZA e FRATINI RENATA in proprio e nella
qualità di eredi di RENZO FRATINI, FRATINI ROLANDA
e FRATINI ROLANDO nella qualità di eredi di ALVARO

COMUNE DI PRATO;

FRATINI, FRATINI RAFFAELLO e MIGLIORI MIRANDA nella
qualità di eredi di RENATO FRATINI, FRATINI PAOLO e
FRATINI ROLANDO nella qualità di eredi di PIERO
FRATINI (già erede di RANIERI FRATINI),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7, presso l’avvocato TONUCCI MARIO, che li

2

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CAMPAGNI FRANCO B.,

SERRA ANTON UGO, giusta procura

a margine del ricorso principale;
– controricorrent£ al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1303/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/10/2013 dal Consigliere
‘/1

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. CAMPAGNI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per il

controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato CECCHI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/06/2006;

del ricorso incidentale.

3

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile
per tardività l’opposizione proposta con citazione del 16
giugno 2006 da Renzo, Renza Renata, Rolando, Rolanda,

Raffaello, Paolo e Rolando fu Piero, Fratini,nonché di
Miranda Migliori contro la stima dell’indennità di
espropriazione (pronunciata con decreto sindacale 10 maggio
1993) di un loro terreno ubicato nel comune di
Prato,determinata dalla Commissione provinciale con
provvedimento notificato il 13 marzo 1996;in quanto i
precedenti giudizi riuniti iscritti ai n.795/93 e 450/1996
si erano estinti per omessa riassunzione dopo la decisione
333/1999 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sottoposta dalla Stessa Corte territoriale
con ordinanza del 20 luglio 1999.
Per la cassazione della sentenza,i Fratini-Migliori hanno
proposto ricorso per un motivo;cui ha resistito il comune
di Prato con controricorso,con il quale ha formulato a sua
volta ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione
Con il ricorso i Fratini e Miranda Migliori,deducendo
violazione dell’art.19 legge 865/1971,censurano la sentenza
impugnata per avere dichiarato inammissibile per tardività
la loro domanda avanzata con citazione del 24 marzo 2005
4

dopo l’estinzione dei precedenti giudizi (r,g. 795/1993 e
450/1996) senza considerare che con il primo di essi
iniziato

quando

ancora

non

era

intervenuta

la

determinazione dell’indennità di espropriazione da parte

della Commissione provinciale,era stata intrapresa la
speciale azione concessa dalla nota decisione 75/1990 della
Corte Costituzionale,che rende superfluo ed irrilevante
ogni successivo provvedimento di stima; per cui, pur dopo
l’estinzione di quel giudizio, più non poteva discutersi né
di opposizione alla stima,né di termine di decadenza
definitivamente interrotto dalla prima azione antecedente
al provvedimento di stima amministrativa definitiva.
La doglianza

infondata.

E’ infatti esatto che con la citazione del 7

giugno 1993

gli espropriati,proposero non l’opposizione alla stima
dell’indennità

determinata

dalla

Commissione

provinciale,allora neppure pronunciata, bensì in
conseguenza della sentenza della Corte costituzionale
67/1990 e sulla base del solo decreto di esproprio emesso
il 10 maggio 1993, chiesero la liquidazione in sede
giudiziaria dell’indennità di espropriazione in conformità
ai criteri legislativi che governano tale
determinazione; e che a seguito di detta domanda giudiziale
non solo ha perduto efficacia la indennita’ provvisoria
offerta dal comune di Prato, e non accettata dagli
5

espropriandi (in quanto ormai appartenente
una

ormai

ad /

!
fase procedimentale che ha esaurito i suoi effetti, / 1/7

diretti soltanto

a consentire la cessione volontaria

/

nella fase procedimentale di cui agli artt. 11 e 12 della
1971e succ. mod.). Ma è divenuta

legge n. 865 del

irrilevante anche la successiva determinazione
dell’indennità definitiva da parte della Commissione
provinciale sia per i proprietari che per l’espropriante,
in quanto destinata ad essere sostituita, rispetto a tutti,
dalla determinazione del giudice; il quale,quindi, una
volta investito della causa, doveva procedere autonomamente
alla liquidazione del “quantum” con tutti i suoi poteri di
indagine, sulla base dei parametri normativi vigenti e
ritenuti applicabili nei casi singoli.
Sennonchè, siffatte conseguenze più volte enunciate dalla
giurisprudenza di legittimità,anche a sezioni unite,
valgono soltanto per il giudizio suddetto, che tuttavia,
come riconosciuto dagli stessi ricorrenti non è stato
riassunto tempestivamente ed è stato dichiarato
estinto:perciò rendendo inefficace la domanda giudiziale
che lo aveva introdotto e che aveva reso superfluo l’onere
di proporre nel corso di esso l’opposizione alla stima
della Commissione provinciale nel termine indicato
dall’art.19 legge 865.

6

D’altra parte,questa Corte ha più volte avvertito che la
domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la
decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la
manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché

instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere
l’effettivo intervento del giudice, sicché l’esercizio
dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto
alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo
venire meno il rapporto processuale: infatti, l’inefficacia
degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista
dall’art. 310 secondo comma cod. proc. civ., non può essere
arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali,
dovendo estendersi anche a quelli sostanziali (fatte salve
le specifiche deroghe normative,come ad es. quella di cui
all’art. 2954 terzo comma cod. civ.);che conclusivamente
si giustificano solo in relazione allo svolgimento del
processo,che la domanda introduce e vengono a mancare
qualora il processo abbia anticipata cessazione,senza che
siasi pervenuti alla pronuncia della sentenza
(Cass.1090/2007;7801/2000).
Consegue che la pur tempestiva proposizione della
opposizione, avverso la determinazione della indennità di
espropriazione, non è impeditiva della decadenza comminata
per la suddetta azione, dall’art. 19 della legge 865 del
1971, allorquando, dopo la scadenza del termine
7

decadenziale ivi previsto, si è determinata l’inefficacia
4 dell’atto di opposizione per l’estinzione del processo;e
che tale risultato si verifica a maggior ragione ove

v

nessuna opposizione fosse proponibile dall’espropriato,che

in conseguenza del decreto di esproprio abbia proposto la
menzionata azione di cui alla decisione 75/1990 della Corte
Costit. che non pone alcuna questione di decadenza:
ove,infatti,pur dopo l’estinzione continui a mancare la
stima definitiva della Commissione,l’espropriato fino al
maturare della prescrizione decennale continua ad essere
titolare dell’azione suddetta non subordinata al termine di
cui all’art.19 legge 865. Mentre ove tale stima sia nelle
more intervenuta, quest’ultima azione resta preclusa e
sostituita da quella di opposizione introdotta dalla norma
la quale (essendo inefficaci gli atti compiuti nel
precedente processo estinto),è sottoposta alla menzionata
decadenza:che nel caso poteva essere impedita soltanto
dalla tempestiva proposizione della domanda giudiziale
(insuscettibile di equipollenti),la cui operatività
tuttavia doveva permanere durante tutto l’iter necessario
al conseguimento dello scopo (sentenza) che le era proprio
(Cass.3505/1994;2813/1993).
Assorbito il ricorso incidentale relativo al merito della
controversia,quello principale va respinto con conseguente

8

condanna dei soccombenti Fratini-Migliori al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e condannai ricorrenti in

favore del comune in complessivi

3.700,00, di cui

3.500,00 per onorario di difesa,oltre agli accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

solido al pagamento delle spese processuali,che liquida in

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