Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26964 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22614/2014 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE CHICHI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 541/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 05/02/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Stefania Costanzo, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente proposta di definizione, ex art. 380-bis c.p.c.:

“Pronunciando sull’appello proposto da C.A. nei confronti della Prefettura di Palermo in fattispecie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 126-bis C.d.S., il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 5 febbraio 2014, ha respinto il gravame e posto a carico del soccombente le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il C. ha proposto ricorso, con atto notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura distrettuale di Palermo il 22 settembre 2014 e, a seguito dell’ordinanza in data 8 marzo 2016 con cui veniva disposta la rinnovazione della notifica, presso l’Avvocatura generale dello Stato il 17 marzo 2016. L’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo appare fondato.

Il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. 2, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis C.d.S., può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 C.d.S. e la notifica effettiva”.

Così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, 6-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo, relativo alle spese.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento della proposta opposizione e il conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta;

che le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta. Condanna l’intimata Prefettura alla refusione delle spese processuali, che liquida, per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, in euro 200 per onorari ed Euro 150 per diritti, oltre spese generali ed accessori di legge, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 400 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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