Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26964 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott. PLACIDI alfredo,

rappresentato e difeso dall’avvocato SISTO ALESSANDRO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 74,

presso lo studio dell’avvocato PIATTONI LOREDANA, rappresentata e

difesa dagli avvocati SAVORELLI CRISTINA, ANGELI ALBERTO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

26.5.09, depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Sisto che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Cristina Savorelli che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“1. La Sogi s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi a tribunale di Bergamo M.S. per sentire dichiarare l’inadempimento del medesimo al contratto con il quale l’istante gli aveva venduto un trattore stradale usato per rimorchio e il diritto di trattenere la caparra dal medesimo versata; in subordine, pronunciare la risoluzione del contratto intercorso fra le parti e condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni.

Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la legittimità del recesso da lui dichiarato con la lettera del 12-10-2000 con la condanna dell’attrice al pagamento del doppio della caparra.

Il tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l’attrice al pagamento in favore del convenuto al doppio della caparra in virtù del recesso dal medesimo esercitato, ritenendo l’inadempimento della medesima alla consegna del bene venduto nel termine (entro fine giugno) considerato essenziale: la decisione era riformata in sede di gravame in cui – escluso che fosse stata mai corrisposta una somma a titolo di caparra – era accolta la domanda subordinata di risoluzione del contratto proposta dall’attrice sul rilievo che parte inadempiente era da considerarsi l’acquirente, che in modo del tutto ingiustificato aveva dichiarato molto il contratto quando il termine stabilito nel contratto non era essenziale. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi M.S.. Ha resistito l’intimata.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1992 e 1457 cod. civ., censura la sentenza laddove: 1) aveva escluso la natura di caparra confirmatoria alla somma che a tale titolo era stata versata secondo quanto nel contratto era stato al riguardo espressamente dichiarato dalle parti; aveva affermato che l’assegno consegnato dal compratore per il versamento della caparra era tornato insoluto, quando in realtà la società venditrice aveva fatto trascorrere mesi prima di metterlo all’incasso, e ciò era avvenuto in data successiva alla lettera del 12-10-2000 inviatale dall’acquirente; 2) aveva escluso la natura di termine essenziale sulla base di una serie di considerazioni illogiche, quando l’espressione letterale usata e la sua collocazione nel corpo contrattuale tra “gli accordi particolari” non poteva lasciare dubbi sulla essenzialità, che può essere desunta dalla natura e dall’oggetto del negozio; il compratore non aveva mai avuto la disponibilità del mezzo. Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la decisione gravata che aveva ritenuto l’acquirente parte inadempiente – per avere, con la lettera del 12-10-2000, rifiutato senza valido motivo la consegna del bene – limitandosi ad affermare che la venditrice si fosse attivata per rendersi adempiente senza che la medesima avesse provato i propri assunti : al contrario, la documentazione da essa prodotta non offriva la prova della presenza del mezzo presso la sede della venditrice, atteso che le foto prodotte starebbero a dimostrare tale presenza soltanto a fare data dal 4-11-2000; in realtà, il certificato di approvazione della Motorizzazione civile di Mantova era del 7-7-2000, ben oltre il termine fissato (entro giugno).

Erroneamente era stata esclusa l’essenzialità del termine sul rilievo che non potesse affermarsi che trascorsi pochi mesi il mezzo non rivestisse alcuna utilità per il compratore, il quale aveva interesse alla celere consegna del mezzo. Quindi censura la valutazione che della missiva del 12-10-200 e della complessiva condotta della società aveva compiuto la Corte, erroneamente escludendo l’inadempimento della venditrice I motivo vanno esaminati congiuntamente stante la stretta connessione. Le censure vanno disattese.

Devono essere esaminate innanzitutto le questioni relative: a) alla natura, essenziale o meno, del termine pattuito per la consegna del bene venduto; 2) all’esclusione dell’inadempimento della società venditrice e alla conseguente affermazione di quello del ricorrente, trattandosi di questioni che, come si vedrà, hanno priorità logica giuridica in merito alla dazione o meno di una somma versata a titolo di caparra confirmatoria.

Per quanto concerne la natura del termine pattuito (“entro fine giugno”), va considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cass. 25549/2007; 29838/2010).

Nella specie, l’espressione usata era del tutto priva di rilevanza per desumere che le parti avessero inteso attribuire natura essenziale al termine pattuito, avendo i Giudici, con motivazione immune da vizi logici, indicato tutta una serie di circostanze da cui anzi doveva escludersi che il contratto fosse privo di alcuna utilità e il compratore non avesse interesse alla prestazione nel caso di esecuzione dopo la scadenza, dovendo al riguardo sottolinearsi che il profilo che qui rileva è del tutto distinto dal fatto che la parte potesse avere interesse alla sollecita consegna del bene e all’osservanza del termine pattuito, essendo piuttosto decisivo – ai fini della natura essenziale o meno del termine – che, come accennato, la parte possa avere ancora interesse alla prestazione anche dopo la scadenza del termine. Esclusi l’essenzialità del termine e alcun inadempimento ascrivibile alla società attrice a seguito della avvenuta scadenza , la sentenza ha ritenuto priva di alcuna giustificazione la lettera del 12-10-2000 con cui il convenuto aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto e chiesto il doppio della caparra che non aveva mai versato, così illegittimamente rifiutando la prestazione nonostante che il mezzo fosse disponibile (come dalle foto del 4-11-2000).

Orbene, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Ciò posto – ed accertato con motivazione inattaccabile, per quel che si è detto, che parte inadempiente è l’attuale ricorrente – questi è carente di interesse a fare valere la censura in ordine alla natura di caparra confirmatoria della somma che sarebbe stata versata a tale titolo. Ed invero se, da un canto, non potrebbe configurarsi l’ipotesi prevista dall’art. 1385 cod. civ. quando, come nella specie ,non vi sia stata la materiale ed effettiva dazione di una somma di denaro – tenuto conto della funzione della caparra di rafforzamento del vincolo contrattale e di liquidazione preventiva e forfettaria del danno che consente alla parte non inadempiente di recedere, in via di autotutela, dal contratto rispettivamente trattenendo la somma ricevuta o pretendendo il doppio di quella versata (alla stregua delle considerazioni che precedono sono del tutto irrilevanti sotto il profilo in esame le ragioni per le quali l’assegno non venne incassato) – dall’altro lato, il diritto di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra versata (oggetto della riconvenzionale proposta dal convenuto) presuppone che parte inadempiente sia la parte che l’ha ricevuta:

ipotesi che, come si è visto, è stata nella specie esclusa, per cui il ricorrente non potrebbe pretendere di avere esercitato legittimamente il recesso e di ottenere il doppio della caparra”. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione. Il ricorso va rigettato Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.684,13 di cui Euro 184,13 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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