Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26964 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26964 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 23573-2007 proposto da:
PROVINCIA DI PRATO (c.f. 92035800488), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso

lo

STUDIO

GREZ

E

ASSOCIATI

Data pubblicazione: 02/12/2013

S.R.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNELLI
2013

MAURO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1549

contro

LUCCARINI REMO;

1

- intimato –

sul ricorso 26729-2007 proposto da:
LUCCARINI

(C.F.

REMO

LCCRME33S16B572K),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
CROCE ROSSA 2/C, presso l’avvocato TROIANO

all’avvocato CAMPAGNI FRANCO BRUNO, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

PROVINCIA DI PRATO (c.f. 92035800488), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L.,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNELLI
MAURO, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente

399/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/10/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNELLI

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GUIDO, con delega avv. GIOVANNELLI MAURO, che ha
chiesto l’accoglimento;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato CAMPAGNI FRANCO BRUNO che
ha chiesto il ri,getto;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, accoglimento del primo motivo del
ricorso incidentale.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

3

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 7 marzo
2007,ha determinato in

e 257. ,-, 766,16 l’indennità dovuta

dalla Provincia di Prato a Remo Lucarini per

l’espropriazione con decreto sindacale 14 settembre 2001

(art.3394,fg.31,part.16,17,20,30 e 32) di un terreno di
sua proprietà ubicato nell’ambito del territorio
provinciale;ed in C 14.632,64 quella per l’occupazione
temporanea dell’immobile nel periodo settembre 19992001,osservando: a)che la stessa Corte di appello,con
precedente sentenza 1206/1999 passata in giudicato aveva
già determinato l’indennità di occupazione dovuta al
Lucarini fino al 14 settembre 1999, accertando la natura
edificatoria del fondo,nonché la riduzione di valore di
quello residuo, ed applicando la riduzione del 40%
sull’ammontare calcolato ai sensi dell’art.5 bis legge
359/1992;per cui, trattandosi di presupposti logicogiuridici della decisione, definitivamente accertati, gli
stessi facevano stato nel presente giudizio nel quale non
potevano più essere posti in discussione; b)che
all’espropriato spettava altresì il danno per il ritardato
deposito dell’indennità per il periodo intercorrente tra la
data di costituzione in mora ed il deposito,nella misura
documentalmente accertata del 3% annuo.

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Per la cassazione della sentenza la Provincia di Prato ha
proposto ricorso per 3 motivi;cui ha resistito il Lucarini
con controricorso,con cui ha formulato a sua volta ricorso
incidentale condizionato per due motivi.
Motivi della decisione

Il Collegio deve anzitutto respingere l’ultimo motivo di
ricorso,con cui la Provincia ha eccepito la nullità della
sentenza per violazione dell’art.350 cod.proc.civ.
deducendo che

la controversia

non era stata trattata dal

Collegio,bensl dal giudice monocratico che aveva svolto la
fase istruttoria ed ammesso la

consulenza tecnica,

riservando al Collegio la sola fase della decisione:avendo
questa Corte ripetutamente affermato che la violazione
della regola – dettata dall’art. 350 cod. proc. civ. (nel
testo sostituito dall’art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353) – della trattazione collegiale del procedimento che
si svolge davanti alla corte d’appello non si traduce in un
vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc.
civ, e non comporta la nullità assoluta della relativa
pronuncia, quando l’attività in concreto svolta
(illegittimamente) dal giudice monocratico abbia rilievo
meramente ordinatorio; ed anche quando l’attività
istruttoria svolta non abbia, in concreto, comportato
l’esplicazione di funzioni, valutative, riservate dalla
legge al collegio. Così come è accaduto nel caso
5

concreto,in cui se è vero che il giudice monocratico ha
ammesso ed espletato la c.t.u.,è pur vero che nessuna
attività valutativa ne è seguita non solo da parte di detto
giudice,ma anche da parte del collegio, cui è stato
riservato,posto che neppure l’organo collegiale si è

avvalso delle relative risultanze,ma ha deciso la
controversia in base alla precedente sentenza 1206/99 della
Corte toscana tra le stesse parti,divenuta definitiva
(Cass.12957/2011;15503/2005; 1731/2001).
Con il primo motivo,la Provincia di Prato,deducendo
violazione degli art.2909 cod. civ. ,5 bis legge 359 del
1992 e 20 legge 865 del 1971,censura la sentenza
impugnata:a)per avere ritenuto essersi formato il giudicato
implicito sugli elementi costitutivi della indennità di
espropriazione,perché accertati nel precedente giudizio
concluso dalla sentenza 1206/1999, senza considerare la
diversità ontologica tra indennità di occupazione e quella
di espropriazione,del tutto autonome quanto a causa petendi
e petitum;e che il giudicato implicito è invocabile
soltanto nell’ipotesi di rapporto di indipendenza
indissolubile tra gli elementi costitutivi delle due azioni
non ipotizzabile nella fattispecie; b)per avere calcolato
le indennità sul presupposto della natura edificatoria del
terreno, invece smentita dalla delibera dell’Assessorato

6

regionale che aveva approvato il nuovo P.R.G. destinandolo
ad opere di viabilità.
Le censure sono fondate.
E’pacifico in punto di fatto che nel precedente giudizio
concluso dalla decisione 1206/1999 della Corte

fiorentina,divenuta definitiva,i1 Lucarini aveva chiesto ed
ottenuto la determinazione dell’indennità di occupazione
del fondo dovutale dalla Provincia di Prato per il triennio
settembre 1996-1999;laddove in questo ha chiesto il
medesimo indennizzo per il biennio successivo,nonché
l’indennità per l’avvenuta espropriazione dell’immobile
pronunciata con decreto del 14 settembre 2001.
Consegue che nessun giudicato poteva essere invocato ai
sensi dell’art.2909 cod. civ. in merito agli accertamenti
compiuti nella controversia precedente, identica
esclusivamente per i soggetti,ma assolutamente diversa
quanto a causa petendi e petitum. In quanto, come
ripetutamente affermato da questa Corte anche a sezioni
unite, l’opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione e l’opposizione alla stima dell’indennità di
occupazione integrano domande autonome, anche quando
vengano cumulativamente inserite in unico giudizio:essendo
la prima diretta a compensare il proprietario per la
definitiva ablazione del suo bene che viene coattivamente
trasferito all’espropriante. Laddove l’occupazione
7

temporanea

e

d’urgenza

di

beni

immobili,

imposta

dall’esigenza di una più celere esecuzione dell’opera
dichiarata di pubblica utilità rispetto ai tempi occorrenti
per le procedure espropriative, è volta a compensare, per
tutta la durata dello stato di indisponibilità degli
stessi, il detrimento dato dal loro mancato

.

godimento,ferma rimanendone l’appartenenza all’originario
proprietario (Cass.sez.un.;5257/2008; 10165/2003;388/2000;
111/1999).
Si tratta quindi di domande dirette al conseguimento di
beni giuridici distinti;che si fondano su fatti costitutivi
autonomi -perfino temporalmente ove si consideri che la
ricognizione legale del fondo per la determinazione
dell’indennità di espropriazione deve essere compiuta alla
data del decreto ablativo (cfr.art.32 T.U. espropr. appr.
con d.p.r. 327/2001);mentre quella inerente all’indennità
di occupazione alla diversa epoca del relativo decreto; e
che mirano a ristorare perdite reddituali diverse,l’una
quella

derivante

dalla

definitiva

sottrazione

dell’immobile,e l’altra quella correlata al sua temporanea
impossibilità di godimento:perciò non assorbibili l’una
nell’altra (Cass.10292/2010; 15593/20006960/1999).
D’altra

parte,siccome

il

diritto

all’indennità

di

occupazione matura al compimento di ogni singola annualità,
è a ciascuno di questi diversi momenti che deve essere
8

calcolato il parametro di riferimento, che tiene conto del
valore venale attuale del bene, passibile nel tempo di
variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato
immobiliare di riferimento:perciò rendendo del tutto
distinto (dalle altre) quanto meno il petitum diretto a

conseguire ciascuna annualità:anche perché, se la
determinazione monetaria del valore venale suddetto abbia
subito variazioni apprezzabili nello sviluppo
dell’occupazione legittima e registrabili alle singole
consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà
procedersi al calcolo virtuale dell’indennità di
espropriazione per commisurare ad essa l’indennità di
occupazione in quel momento maturata ed esigibile
(Cass.16744/2007;563/2006; 3395/2004).
Le considerazioni svolte rendono inconfigurabile un
giudicato implicito in ordine agli accertamenti compiuti
nel precedente procedimento onde stabilire la destinazione
del fondo Lucarini nel periodo 1996-1999 e quelli che
dovevano essere eseguiti in questo al fine di calcolare
l’indennizzo per il prosieguo dell’occupazione
temporanea;nonché

quella di

a maggior ragione

espropriazione ancorata esclusivamente alla sua
ricognizione legale all’epoca del decreto ablativo:
richiedendo detto giudicato, per la sua formazione, il
presupposto,nella

specie

insussistente,

che

tra

la
9

questione decisa in modo espresso e quella che si vuole
essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di
dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta
inutilità di una decisione sulla seconda questione (Cass.
16824/2013;22416/2011;sez.un.6632/2003).

La Corte di appello doveva conclusivamente accertare la
destinazione del fondo Lucarini non in base alla propria
precedente decisione, erroneamente ritenuta vincolante,ma
operandone la ricognizione in base alla regola
dell’edificabilità legale introdotta dall’art.5 bis legge
359/1992 (ed ora recepita dagli art.32 e 37 del T.U.);i1
quale non consente di tener conto né del criterio spaziale
della vicinanza o contiguità del terreno espropriato con
zone dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico;né
di quello funzionale fondato sul rilievo dell’utilità o
della strumentalità che la zona in esame fornisce a queste
ultime. Ma assegna esclusivamente agli strumenti
urbanistici generali il compito di stabilire direttamente
l’edificabilità della zona in cui è ubicato l’immobile,
dichiarandola espressamente ovvero,per converso,
escludendola per la destinazione ad utilizzazioni
pubblicistiche.
Pertanto i avendo entrambe le parti dedotto che il fondo era
ubicato in zona destinata ad opere di viabilità (pag.5
segg. controric.;10 segg.ric.),i1 giudice di rinvio dovrà
10

verificare la correttezza di detta destinazione,neppure
presa in considerazione dalla sentenza
impugnata,attenendosi ai principi enunciati da questa
Corte,che muovendo dal combinato disposto degli art.7 e 13
della legge 1150 del 1942,nonché dalla premessa che il

programma generale di sviluppo
previsioni,

necessariamente

contenute,
fisico

sono

geografiche

del

territorio

dei

suoli

necessari, resta

espropriativa; di
escludere,

modo che,

in

la

esso

comunale,ha

destinazione

a determinati

una possibile

preludendo ad

in

dalle caratteristiche
territorio

del

ripetutamente affermato: A) che
parti

urbanistico, e che le
generiche,

condizionate

il

piano regolatore generale contiene di regola

usi,

di
pur

acquisizione pubblica
vicenda

estranea alla
pur

non
casi,

particolari

potendosi
che

la

destinazione di singole aree, in genere rimessa alle
previsioni

dello strumento

direttamente indicata
l’indicazione

dal piano regolatore generale,

da parte di questo,delle

viabilita’
comma 2, n. l cit.),

sia

di attuazione,

re golatore

opere

di

(art. 7,

liettr comportaggglo, un vincolo di

inedificabilita’ delle parti del territorio interessate,
con le relative conseguenze nella scelta del criterio
di determinazione dell’indennità di esproprio nel

11

sistema dell’art. 5 bis , basato sulla edificabilita’
o meno dei suoli,
esprap.Eletva: nel senso che i vincoli stabiliti in detto
piano influiscono sulla qualificazione dei suoli
espropriati, alla stregua delle possibilità legali, per via
del contenuto conformativo della proprietà che ad essi

deriva dalla funzione di operare scelte programmatorie di
massima (Cass.20131/2009; 13199/2006; 3386/2004;
15519/2001; 8685/2001); B) A meno che tale destinazione
non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali
all’interno e a servizio delle singole zone (art. 13
legge n.

1150 del

1942), di

strumento di attuazione,
vincoli

regola rimesse

allo

e come tali riconducibili a

imposti a titolo particolare, a carattere

espropriativo: trattandosi

(soltanto in tali casi) di

limitazioni particolari, incidenti su beni determinati, in
funzione non già di una generale destinazione di zona, ma
della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica
(Cass.5510/2010).
Assorbiti,pertanto il secondo motivo ed il ricorso
incidentale,la Corte deve cassare la sentenza impugnata e
rinviare alla medesima Corte di appello di Firenze,che in
diversa composizione si atterrà ai principi esposti e
provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità
12

P.Q.M.
La

Corte, accoglie

il

primo

motivo

del

ricorso

principale,assorbiti il secondo e l’incidentale,rigetta il
terzo,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la

Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla

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