Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26963 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3220-2014 proposto da:

A. SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO GARCEA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO PENNINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Mirandola – sulla base di un p.v.c. redatto da propri funzionari nel 2008 a seguito di verifica – notificò ad A. s.r.l. un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2005, nonchè rideterminando il dovuto per IRES ed IRAP, per aver essa contabilizzato componenti negativi di reddito indeducibili per un totale complessivo di Euro 84.810,00.

Impugnato detto avviso dalla società, la C.T.P. di Modena, con sentenza n. 94/7/10, dichiarò il ricorso inammissibile, per non aver la ricorrente depositato copia del ricorso notificato entro il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. Con successiva sentenza del 18.6.2013, la C.T.R. dell’Emilia Romagna rigettò l’appello proposto dalla società, confermando la sentenza impugnata.

A. s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La ricorrente censura la decisione impugnata per non aver rimesso la controversia al primo giudice, benchè questi avesse rilevato d’ufficio la questione della tardività del deposito del ricorso in cancelleria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, senza però concedere i termini alle parti per interloquire sulla questione stessa. Evidenzia che la C.T.R. non ha esaminato la domanda relativa alla mancata concessione dei termini.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non essersi la C.T.R. pronunciata sull’eccezione di illegittimità costituzionale da essa società sollevata riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perchè strettamente connessi; essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Occorre anzitutto premettere che la q.l.c. eccepita dalla contribuente in appello – sulla scorta di quella a suo tempo sollevata dalla C.T.P. di Genova con ordinanza del 1.4.2009 – è stata dichiarata, assai di recente, manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ord. n. 273/2019.

2.2 – Nel resto, non sussiste alcuna delle violazioni denunciate. E’ noto, infatti, che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., è pienamente rispettato quando, dal tenore della motivazione, può ritenersi che il giudice abbia comunque tenuto conto della domanda che si assume pretermessa, esaminandola, ma rigettandola implicitamente, in quanto incompatibile con gli argomenti evincibili dalla motivazione stessa (si veda ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 7662/2020, secondo cui “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. E’ quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi”).

Si aggiunga che, riguardo alla cennata questione di legittimità costituzionale, non può configurarsi di per sè il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. E’ infatti noto il principio, cui la Corte intende dare continuità, secondo cui “La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacchè la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione” (Cass. n. 8777/2018; conf., Cass. n. 1311/2018).

Ciò posto, va dunque rilevato che le doglianze mosse con l’appello circa la pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, sono state evidentemente ed implicitamente disattese dalla C.T.R., laddove essa ha dato atto che il primo giudice aveva accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, sollevata dal rappresentante dell’Ufficio all’udienza pubblica di discussione.

Non soltanto, quindi, la relativa censura è per tal verso infondata, ma essa si palesa anche eccentrica, rispetto al dictum, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione adottata dal giudice d’appello, secondo cui del tutto correttamente la C.T.P. aveva negato la rimessione in termini alla società, giacchè la certificazione prodotta dal suo avvocato non poteva ritenersi idonea a giustificare l’impossibilità di osservare l’adempimento processuale pretermesso. Per tal verso, dunque, la censura in questione è da considerare inammissibile, in quanto non è stata colta la ratio decidendi.

Infine, occorre evidenziare che l’intera questione della pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, è comunque destituita di fondamento, risultando dalla sentenza impugnata (ed essendo confermato in controricorso) che la tardività della costituzione della società ricorrente non è stata rilevata d’ufficio dalla C.T.P., ma è stata ritualmente eccepita dalla parte pubblica, all’udienza di discussione (ed anzi nella memoria di costituzione).

3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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