Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26963 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26963 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 17074-2010 proposto da:
PORFIDI PAGANELLA S.R.L. C.F. 01269590228, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo
studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAMOLI
2013
3087

CLAUDIO, ANDREA DELL’OMARINO, CANTONE LORENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

Data pubblicazione: 02/12/2013

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati TOTA GRAZIA,
FRASCONA’ LORELLA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 60/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 21/12/2009 R.G.N. 70/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

29/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;
udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA (INAIL);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO ) che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

Fatto e diritto
La Porfidi Paganella s.r.l. proponeva opposizione avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale
con la quale le era intimato il pagamento della somma di € 175.025,459 pretesa dall’INAIL a titolo di
premi per rischio silicosi (comprensiva di interessi e sanzioni ) per il periodo 1.1.1998-31.12.2002 . Il
giudice di primo grado con pronunzia non definitiva rigettava la eccezione di prescrizione formulata
• dalla società accertando l’obbligo di questa di corrispondere all’Istituto assicuratore i premi oggetto di

contestato dall’INAIL. Con sentenza definitiva condannava la società al pagamento della complessiva
somma di € 131.045,34 compensando parzialmente le spese di lite.
La Corte di appello di Trento, pronunziando sull’appello principale della società avverso entrambe le
sentenze di primo grado e sull’appello incidentale dell’INAIL, ritenuta la estinzione per prescrizione del
debito contributivo riferito agli anni 1998 e 1999, confermato che la sanzione civile era dovuta a titolo
di omissione e non di evasione – rideterminava la somma dovuta dall’appellante in € 102.576,75 e
compensava parzialmente le spese di entrambi i gradi.
Il decisum della Corte era fondato sulle seguenti argomentazioni
il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 12 comma primo d.p.r. n. 1124 del 1965, ad
effettuare all’INAIL una denuncia che ha lo scopo di fornire all’istituto assicuratore nazionale
gli elementi necessari per la determinazione del premio; tale denuncia ha valore di dichiarazione
di scienza ed implica l’assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di
quanto affermato, rendendo legittima la imposizione contributiva ad esso corrispondente.
Eventuali elementi di variazione del rischio devono essere portati a conoscenza dell’istituto
assicuratore mediante la denuncia prescritta dall’art. 12 comma terzo d.p.r. n. 1124 del 1965.
Tale onere non risulta adempiuto, come invece sostenuto dalla società, con l’invio delle
comunicazioni in data 19.12.1996 e con la successiva del 1.6.1998, comunicazioni che per le
loro caratteristiche intrinseche non sono riconducibili alle denunzie prescritte a tal fine dall’art.
12, comma terzo .d.p.r. n. 1124 cit;
la doglianza in merito alla inidoneità degli accertamenti CONTARP a determinare l’ obbligo di
pagamento del premio supplementare in relazione agli anni precedenti risulta ininfluente
trovando tale obbligo la propria fonte nella iniziale denunzia effettuata dalla società ai sensi
dell’art. 12 comma primo d.p.r. n. 1124 del 1965; in ogni caso risulta la correttezza degli
accertamenti effettuati e del parametro di riferimento utili7zato dal CONTARP, non inficiati
dalle opposte conclusioni dei tecnici incaricati dalla società; non sussistono pertanto i
presupposti per disporre, come richiesto, una consulenza tecnica d’ufficio, peraltro inadeguata a
dimostrare nell’attualità la situazione sussistente negli anni 1998 /2001;

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iscrizione nonché le relative sanzioni a titolo di omissione contributiva in luogo di quello di evasione

la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa, oggetto della comunicazione del 12.12.1996,
va respinta in quanto, a prescindere dalla improprietà del riferimento in ricorso agli artt. 16 e 17
del d.m. 18.6.1988 che attengono alla riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività,
dovendo invece invocarsi l’art. 19 che attiene agli anni successivi, non risulta assolto l’onere,
prescritto dall’art. 20 d.m. cit., di motivare la richiesta. A tal fine si rivelano inadeguate le
generiche indicazioni contenute nella istanza che non danno alcuna contezza del presupposto al

di riferimento;
è fondata la eccezione di prescrizione in assenza di prova di idonei atti interruttivi;
le sanzioni sono dovute a titolo di omissione contributiva in quanto la disponibilità da parte
dell’INAIL delle denunce presentate dalla società esclude il ricorrere della più grave ipotesi di
evasione contributiva ;
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di cinque motivi
L’INAIL ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13,
16 e 153 d.p.r. n. 1124 del 1965 e degli artt. 1886, 1895, 1896 e 1897 cod. civ. . Contesta in particolare
la ritenuta genericità del contenuto delle comunicazioni del dicembre 1996 e del giugno 1998 per essere

le stesse non conformi alle prescrizioni dell’art. 12 comma terzo d.p.r. n. 1124 del 1965. Rileva a
riguardo che, per come pacifico in entrambi i gradi del giudizio di merito, l’INAIL non aveva
predisposto il modello previsto dall’art. 13 d.p.r. n. 1124 del 1965 per la comunicazione delle
modificazioni delle condizioni di rischio. Premesso inoltre che, secondo quanto ribadito dalla
consolidata giurisprudenza di legittimità, le disposizioni di cui agli artt. 1895, 1896 , 1897 e 1898 cod.
civ. si applicano anche alle assicurazioni sociali essendo anche in detto ambito l’esistenza del rischio
causa e presupposto dell’obbligo di versamento del premio, e premesso in particolare che l’art. 1897
cod. civ. impone al contraente l’obbligo di comunicare all’assicuratore i mutamenti che producono una
variazione del rischio, rileva che in base al combinato disposto degli artt. 1896 e 1886 cod. civ. il
pagamento dei premi assicurativi è dovuto fino a quando la cessazione del rischio assicurato non è
comunicata all’assicuratore ovvero dal momento in cui l’assicuratore ne venga comunque a conoscenza.
In applicazione di tali principi sostiene che non era pertanto necessario che eventuali modifiche del
rischio fossero portate a conoscenza dell’INAIL per il tramite di denunzia avente il contenuto

prescritto dall’art. 12 comma terzo d.p.r n. 1124 del 1965, essendo sufficiente che l’istituto assicuratore

ne avesse comunque avuto conoscenza. Tale circostanza doveva ritenersi pacifica in quanto l’INAIL,
come ricordato nella sentenza impugnata, a seguito della comunicazione del dicembre 1996 si era
attivato investendo il CONTARP delle necessarie verifiche tecniche . Non si era quindi verificata una
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quale è ancorata la riduzione e cioè la assenza di infortuni o malattie professionali nel periodo

lesione al legittimo affidamento dell’ente assicuratore tale da giustificare la deroga al principio di
corrispettività tra rischio e premio. Ad opposta conclusione non è possibile pervenire sulla base
dell’art. 153 d.p.r. n.1124 del 1965 che prescrive l’obbligo per i datori di lavoro di fornire elementi ed
indicazioni se richiesti dall’Istituto assicuratore, in quanto tra detta previsione e l’art. 12 d.p.r. cit. vi è
sostanziale sovrapposizione di norme Consegue che eventuali specificazioni rispetto a quanto oggetto
della iniziale denunzia possono essere successivamente fornite ove richieste dall’INAIL, come

inottemperante. La posizione “apodittica” della Corte di appello non è comunque giustificata
dall’effettivo contenuto delle comunicazioni in relazione alle quali la esigenza di specificità deve essere
parametrata al contenuto prescritto per le denunzie iniziali, contenuto assolutamente sintetico e privo
di descrittività
Con il secondo motivo deduce la insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo censurando, in sintesi, la valutazione di inidoneità delle comunicazioni inviate
all’INAIL in data 19.12.1996 e in data 1.6.1998. Quanto alla prima comunicazione sottolinea la
sufficienza ed esaustività delle indicazioni ivi contenute circa il venir meno del rischio silicotico tant’è
che l’INAIL in base ad essa aveva sollecitato verifiche al CONTARP; quanto alla seconda, con la quale
la società forniva ulteriori chiarimenti all’INAIL, denunzia la carenza di motivazione sul perché detta
lettera non potesse valere quale comunicazione integrativa della precedente comunicazione di
variazione rischio e/o in ogni caso come autonoma comunicazione di variazione dello stesso.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. n. 251 del 1982 come attuato
con l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 20 DM 18.6.1988 censurando il mancato accoglimento
della domanda relativa alla riduzione del tasso medio di rischio. Afferma l’errore della Corte territoriale
per avere ritenuto la necessità che la istanza del 12.12.1996 fosse integrata di dati ed elementi non
prescritti dalla normativa vigente.
Con il quarto motivo, in via subordinata, parte ricorrente deduce la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo rappresentato dall’applicazione da
parte dell’INAIL del limite prevenzionale TLV-TWA pari allo 0,05 in luogo dello 0, 1 individuato
dall’A.C.G.I.H.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attendendo
entrambi alla idoneità delle comunicazioni inviate all’INAIL dalla società a costituire valida denunzia di
modifica delle condizioni di rischio. Essi sono infondati.
Questo Collegio condivide la affermazione, espressione di un consolidato orientamento di questa
Corte, secondo la quale anche nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
– professionali, trova applicazione la regola di cui all’art. 1897 cod. civ. – in base alla quale le circostanze

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confermato dal disposto del successivo articolo 16 che prevede una apposita diffida per il datore

sopravvenute che comportano una diminuzione del rischio assumono rilevanza ai fini della diminuzione
del premio solo dopo che siano state portate a conoscenza dell’assicuratore – non derogata da
disposizioni d.p.r. . 30 giugno 1965 n. 1124 o della tariffa dei premi approvata con D.M. 10 dicembre
1971 (confermata – fatta eccezione per il paragrafo 9 – dal D.M. 14 gennaio 1978), e non incompatibile
con le caratteristiche delle assicurazioni sociali, poiché il preavviso, temperamento del principio di
corrispettività tra premio e rischio, risponde ad esigenze di prevedibilità degli accantonamenti necessari

ente pubblico; ferma restando, tuttavia, l’esclusione della facoltà di recesso dell’assicuratore, ugualmente
prevista dall’art. 1897, incompatibile con il carattere obbligatorio delle assicurazioni sociali. ( Cass. n.
2646 del 1996).
Da tale affermazione non può tuttavia farsi discendere la ulteriore conseguenza che pretenderebbe
parte ricorrente e cioè che la conoscenza, comunque acquisita dall’istituto assicuratore nazionale in
ordine alla diminuzione o eliminazione dello specifico rischio assicurato, giustificherebbe, a prescindere
dalla formale denuncia ai sensi dell’art. 12,comma 3,d.p.r. n. 1124 del 1965, la riduzione o totale
esclusione del premio. In tal caso, ricordato che a mente dell’art. 1886 cod. civ. le assicurazioni sociali
sono disciplinate dalle leggi speciali e in mancanza dalle norme codicistiche sull’assicurazione generale,
deve infatti trovare applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 12, comma 3 d.p.r. n. 1124 del 1965
per cui la modifica del rischio deve essere comunicata dal datore di lavoro nelle forme prescritte dalla
disposizione ora invocata (v. tra le altre, Cass. n.1072 del 1987, n. 2360 del 1987; n. 4983 del 1990, n.
3058 del 1990, n.10248 del 1995 n.7905 del 1996). Principio questo ritenuto applicabile anche in caso
di errore sull’entità del rischio di provocazione di affezioni silicotiche cui le lavorazioni denunziate
espongono i prestatori d’opera, secondo la previsione dell’art. 153 dello stesso testo unico (Cass. n.
4983 del 1980, cit.).
La necessità che la denunzia della modifica delle condizioni di rischio avvenga nelle forme di cui all’art.
12, comma 3 d.p.r. n. 1124 cit., risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell’affidamento dell’
istituto assicuratore giustificati dalla particolare natura degli interessi coinvolti e sottesi al sistema
assicurativo gestito dall’INAIL . Occorre pertanto che la modifica ” dell’estensione e della natura del
rischio” sia portata a conoscenza dell’INAIL per il tramite di una comunicazione che anche
formalmente sia riconoscibile come avente tale specifica finalità.

Essa tanto più legittima una deroga al criterio di corrispettività tra premio e rischio in quanto la

– denunzia del datore, che è espressione di un principio di autoresponsabilità, realizza nell’Istituto un
legittimo affidamento sul quale esso deve poter contare sia per una elementare esigenza di prevedibilità
degli accantonamenti necessari per far fronte alla prestazioni da erogare, sia ai fini della

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proprie dell’organizzazione finanziaria dell’impresa assicuratrice che non sono estranee all’assicuratore

programmazione degli investimenti e dell’allocazione delle risorse, che sarebbero alterate, con evidenti
ricadute sulla funzionalità di quel sistema, da una interpretazione degli artt. 12 e 153 cit. diversa da
quella che le è stata attribuita. ( Cass. n. 6653 del 1997). Questa Corte ha infatti costantemente
puntualizzato che la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell’art. 12, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo
terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di

che implica l’assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e,
salvo il potere di controllo dell’Istituto assicuratore, rende legittima l’imposizione contributiva ad essa
rispondente ( Cass. Cass. n. 1072 del 1987 ,n. 2360 del 1987; n. 4983 del 1990 ; n. 3058 del 1990,
n.10248del 1995 n.7905 del 1996, cit.). La necessità che l’INAIL sia reso edotto in maniera formale
della modifica delle condizioni di rischio comporta che alla denuncia prescritta dall’art. 12 comma
terzo d.p.r. n. 1124 cit. non possano essere assimilati, sotto il profilo dell’effetto di rendere legittima la
riduzione del premio dovuto, da atti con caratteristiche e finalità differenti quali , come preteso da
parte ricorrente, la risposta alle richieste formulate dall’INAIL ai sensi dell’art. 153 d.p.r. n. 1124 del
1965.
Escluso pertanto rilievo alla conoscenza che l’istituto assicuratore possa avere comunque acquisito,
indipendentemente dalla denunzia effettuata nelle forme di cui all’art. 12 comma 3 d.p.r. cit.., in ordine
alla modifica delle condizioni di rischio ai fini della riduzione o dall’esonero del premio, occorre
premettere che la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto non configurabile nelle
comunicazioni inviate dalla società il 19.12.1996 e il 1.6.1998 la denunzia prescritta ai sensi dell’art. 12,
comma 3 d.p.r. cit. si sottrae alle censure della società ricorrente in quanto espressione di accertamento
di fatto che logicamente e congruamente motivato non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Invero quanto alla prima comunicazione, la Corte territoriale ha rilevato, con affermazione rimasta
incontrastata, che essa era intesa ad ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa e che nei due anni
successivi la società aveva continuato a corrispondere i premi supplementari per il rischio silicosi .
Quanto alla seconda comunicazione, la Corte territoriale ha osservato, anche questa volta con
affermazione rimasta incontrastata, che la stessa aveva ad oggetto chiarimenti richiesti dall’INAIL in
merito alla indicazione di ammontare zero dei salari attribuiti ai lavoratori soggetti a rischio e che con
essa la società si era limitata a confermare ex post la unilaterale interruzione o riduzione dei versamenti
facendo riferimento circostanze del tutto generiche ed apodittiche.
L’accertamento operato dalla Corte territoriale risulta motivato in maniera congrua e logica per cui si
sottrae alle censure della società ricorrente.
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scienza (avente lo scopo di fornire all’INAIL gli elementi necessari per la determinazione del premio)

Consegue il rigetto dei primi due motivi con effetto di assorbimento del quarto motivo, posto che, in
difetto di denunzia valida ed efficace ai sensi dell’art. 12, comma terzo d.p.r. n. 1124 cit. , l’obbligo al
pagamento dei premi supplementari nel periodo dedotto trova il suo fondamento nella originaria
denuncia ai sensi dell’art. 12, comma 1,.. e non negli accertamenti frutto di sucecssive verifiche tecniche
disposte dall’istituto assicuratore.
• Il terzo morivo di ricorso è anch’esso infondato. E’ corretto infatti il rilievo del giudice di appello

18.6.1988 anche la specifica allegazione che nel periodo di riferimento non si fossero verificati
infortuni o malattie professionali. Il disposto della norma in esame è assolutamente inequivoco sul
punto
.Consegue che ai fini della verifica della completezza della istanza in oggetto la allegazione di tali
presupposti non poteva essere pretermessa . Infatti di per sé “la specificazione delle effettive misure
poste in atto ai fini della prevenzione infortuni e dell’igiene del lavoro” non giustifica la riduzione
prevista La affermazione del giudice di appello che ha ritenuto che la istanza dovesse dare atto anche
del non verificarsi di malattie ed infortuni del periodo di riferimento risulta coerente con la previsione
di cui al decreto ministeriale e si sottrae pertanto alle censure avanzate dalla parte ricorrente.
Consegue l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 100,00 per
esborsi e € 4000,00 per compensi professionali.
Roma, 29 ottobre 2013

Il Consigliere est.
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Il Presidente
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secondo il quale la istanza di riduzione del tasso medio di tariffa richiedeva ai sensi dell’art. 20 d.m.

Il Funzionario
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