Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26962 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 22/10/2019), n.26962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29798/2015 proposto da:

BBB S.P.A. (già HERMAN S.R.L.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA

62, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ARCANGELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE VALSECCHI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VALTER GRASSO;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 779/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/10/2015, R.G.N. 2313/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 19 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, ha riconosciuto il diritto di P.R. all’inquadramento nel III livello del CCNL Commercio dall’1.1.2002 e al compenso per lavoro straordinario pari a 2,5 ore settimanali a decorrere dall’1.5.1999, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente condanna della BBB S.p.A. al pagamento delle relative differenze retributive da determinarsi in separato giudizio;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di accogliere la tesi di parte appellante là dove sosteneva l’ammissibilità della condanna generica in assenza di specifici conteggi, reputando possibile limitare ab origine nel rito del lavoro la domanda all’an debeatur secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso la BBB S.p.A., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, P.R..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 414 e 112 c.p.c., per aver la ricorrente richiesto, ab origine, la condanna specifica della società datrice e non quella generica poi ritenuta ammissibile in sede d’appello;

– il motivo è inammissibile;

– giova premettere, al riguardo, che, per costante giurisprudenza di legittimità, (Cfr, ex multis, Cass. n. 28514 del 29/11/2017), qualora l’attore abbia formulato una domanda di condanna specifica, e successivamente l’abbia limitata all'”an debeatur”, il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna generica, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio, ove il convenuto abbia prestato il suo consenso;

– sempre secondo questa Corte, d’altro canto, proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'”an” da quello sul “quantum” non opera se, alla richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, sebbene non espressamente, purchè in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo (cfr., sul punto, Cass. n. 20894 del 07/09/2017);

– nel caso di specie, l’attuale controricorrente ha incentrato il proprio appello essenzialmente su tale aspetto, censurando la decisione di primo grado innanzitutto per “violazione del principio della condanna generica nel rito del lavoro in merito all’asserita mancanza di conteggi non prodotti nella domanda giudiziale…” con ciò facendo palesemente comprendere il proprio interesse alla condanna generica;

– orbene, a fronte di tale deduzione attorea non risulta alcun dissenso manifestato dalla controparte ed anzi, è inibito a questa Corte indagare su tale aspetto per assoluto difetto di specificità del ricorso sul punto in violazione dell’art. 366 c.p.c.;

– in particolare, va rilevato che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (sul punto, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– nel caso di specie, parte ricorrente, dolendosi dell’erronea attività decisoria in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, non indica in alcun modo se e quando si sarebbe opposta alla riduzione della domanda generica dall’originaria richiesta di condanna specifica, adempimento, questo, che ben avrebbe potuto operare nella propria costituzione in appello e di cui avrebbe dovuto dare conto in sede di ricorso per cassazione onde consentire al giudice di legittimità di prenderne contezza;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione delle previsioni di cui all’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c., nonchè contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5;

– premessa l’inammissibile promiscuità dei motivi che non consente di distinguere fra violazione di legge e vizio di motivazione, nonchè il principio secondo cui la violazione dell’art. 2697 c.c., può ipotizzarsi solo qualora venga gravata dell’onere probatorio la parte cui legalmente lo stesso non può essere addebitato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17474 del 04/07/2018), pur volendo scindere le due censure, le stesse si palesano inammissibili;

– relativamente alla violazione di legge, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione in fatto della vicenda, atteso che parte ricorrente mira a contrastare la decisione di secondo grado con riguardo all’inquadramento ritenuto congruo dalla Corte d’Appello, così instando per una rivalutazione del merito sicuramente inammissibile in sede di legittimità;

– con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, erroneamente descritto come contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, si tratta di una valutazione di fatto anch’essa totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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