Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26962 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato

TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 134 PAL. C INT 2, presso lo STUDIO LEGALE

POLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI IULLO MARIO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato

TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 434/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Di Iullo Mario difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“1. S.F.V. e F.V. convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di L’Aquila C.A. e C.G. chiedendo la determinazione del confine tra i fondi delle parti e la condanna dei convenuti a rilasciare la porzione di terreno di proprietà degli attori dai medesimi indebitamente occupato nonchè alla demolizione di quella parte del fabbricato che risultava ampliato in violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17.

I convenuti deducevano l’inammissibilità della domanda di regolamento di confini, essendo stata fra le parti bonariamente determinata la linea di confine, e infondata quella relativa all’ampliamento del fabbricato.

Il tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio per non essere stato ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di D.N.G. erede, unitamente ad A. C., di C.G., nelle more deceduto e comunque rigettava le domande proposte dall’attore.

Tale decisione era riformata con sentenza non definitiva della Corte di appello che, dopo avere escluso l’estinzione del giudizio, determinava il confine sulla base dell’indagine condotta dal consulente, osservando che – contrariamente a quanto al riguardo ritenuto dal Tribunale – la sistemazione amichevole del confine effettuata dalle parti, che avevano concordato la costruzione del muro di recinzione ivi eretto, non era preclusiva dell’azione di cui all’art. 950 cod. civ., posto che il confine era stato stabilito in base alle mappe catastali e non invece ai titoli di acquisto.

Disposta la prosecuzione del giudizio per la istruttoria in ordine alla domanda relativa alla violazione delle distanze legali, con sentenza definitiva tale domanda era respinta sul rilievo che non essendo previsto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 il distacco dal confine ma soltanto le distanze tra fabbricati, nessuna violazione era configurabile tenuto conto che sul fondo degli attori non insisteva alcuna costruzione.

Ha proposto ricorso per cassazione C.A. affidato a tre motivi Ha resistito l’intimato, proponendo ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

2. I ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato quello principale e infondato quello incidentale.

RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo denuncia l’erroneità della decisione impugnata laddove non aveva ritenuto la preclusione dell’azione di cui all’art. 950 in presenza dell’amichevole regolamento del confine che configura un negozio di accertamento libero da forme. Il motivo va accolto.

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate dal resistente, essendo stata evidenziata in modo chiaro la questione di diritto prospettata e dalla quale dipendeva la soluzione della controversia: la inammissibilità o meno dell’azione esperita in presenza di una amichevole determinazione del confine ovvero la natura e l’efficacia di un accordo privo di forma scritta e ciò indipendentemente dal fatto che le parti avessero tenuto presente o meno i titoli di acquisto nella determinazione del confine. La sentenza si è rivelata erronea perchè è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: 1) il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi – avvenuto mediante la costruzione, su accordo dei proprietari confinanti, di un muro per delimitarla – rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione al riguardo e, quindi, l’esperibilità dell'”actio finium regundorum (Cass. 8251/2009); 2) il negozio di accertamento è caratterizzato dall’intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, nel caso in cui le parti vogliano riconoscere e determinare l’esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forme scritte, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante comportamento concludente (Cass. 7640/ 2009; 4437/2008;6189/2001).

Occorre qui sottolineare, in relazione a quanto dedotto dal resistente sulla circostanza che il comportamento concludente posto in essere dalle parti deve essere pur sempre espressione della effettiva volontà delle parti di regolare il confine, che nella specie la sentenza impugnata non ha messo in discussione l’accertamento compiuto dal Giudice di primo grado circa la sussistenza di un accordo sulla sistemazione del confine raggiunto dalle parti, e in virtù del quale venne concordemente eretto il muro di recinzione, avendolo piuttosto ritenuto privo di valore per le ragioni di cui si detto.

In generale, la natura meramente dichiarativa del negozio di accertamento, inerente alla funzione e agli effetti propri di tale atto di autonomia privata, esclude che ad esso possano applicarsi le previsioni di cui all’art. 1350 cod. civ. Il carattere preclusivo di ogni successiva contestazione conseguente al negozio di accertamento rendeva inammissibile l’indagine per stabilire se le parti avessero posto a base del regolamento amichevole le mappe catastali o i titoli di acquisto, posto che il negozio di accertamento può essere infirmato soltanto facendo valere vizi propri del negozio medesimo (nella specie mai denunciati secondo quanto risulta dalle sentenze impugnate). Le considerazioni sopra formulate in materia di determinazione convenzionale della linea di confine comportano il rigetto del ricorso incidentale che censura la determinazione compiuta dal consulente in difformità di quanto aveva stabilito la sentenza non definitiva e le conseguenze derivanti da tale errore sulla illegittimità della costruzione dei convenuti”.

Il resistente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione laddove è stata evidenziata la fondatezza del primo motivo del ricorso principale, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal resistente con la memoria illustrativa, atteso che: a) l’accertamento compiuto con la sentenza non definitiva – confermativa sotto tale aspetto di quella di primo grado – circa l’accordo raggiunto dalle parti che determinarono il confine collocando il muro di recinzione non ha formato oggetto di ricorso incidentale che ha riguardato la sentenza definitiva n. 434/09 della Corte di appello di L’Aquila, sicchè la relativa statuizione – non essendo stata oggetto di specifica ed espressa impugnazione – è ormai coperta dalla cosa giudicata; b) la collocazione del muro operata a seguito di accordo raggiunto fra le parti esclude l’incertezza oggettiva e soggettiva del confine, dando luogo a un negozio di accertamento che – non avendo carattere dispositivo come invece nel caso della transazione – non deve rivestire la forma scritta ad substantiam prescritta fra l’altro per i negozi che costituiscono trasferiscono o estinguono diritti reali su beni immobili, dovendo qui condividersi la consolidata giurisprudenza di legittimità citata dalla relazione; b) la conclusione del negozio di accertamento preclude ogni altra indagine circa la determinazione del confine e le modalità in base alle quali le parti sono pervenute al regolamento pattizio.

Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso principale, mentre sono assorbiti il secondo e terzo motivo.

L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale per le medesime considerazioni formulate dal relatore; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, al giudice di merito che si indica nella Corte di appello di Campobasso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale assorbiti il secondo e il terzo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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