Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26962 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26962 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 19627-2009 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE,
in persona del legale rappresentante pro

t212:2212 ,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA
ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARBONE
2013

LEONARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3086
contro

DALLA

SANTA

GABRIELE

C.F.

DLLGRL39E10L736Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

Data pubblicazione: 02/12/2013

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLIN
GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato CARBONE LEONARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO,che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 22/05/2009 R.G.N. 443/2006;

Fatto e diritto
Gabriele Della Santa adiva il giudice del lavoro chiedendo che la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense fosse condannata al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia con
decorrenza 1.6.2004, nella misura corrispondente a 35 anni di anzianità contributiva ed ai contributi
accreditati e versati nella sua posizione assicurativa, e quindi in misura non inferiore a euro 41.821,00
annui. Allegava di avere maturato il diritto a pensione in data 1.6.2004 e che la Cassa aveva sospeso

contributivi, relativi all’IRPEF e all’IVA, che secondo la Cassa avrebbero dovuto essere versati negli
anni 1992, 1993 e 1994 . Evidenziava che avendo sempre, e quindi anche negli anni in questione,
versato contributi in misura superiore al limite massimo — l’eventuale accredito dei contributi ritenuti
omessi sarebbe stato ininfluente in relazione al’amrnontare del rateo di pensione poiché questo era già
comunque dovuto nella misura massima prevista.
La Cassa costituitasi precisava che la domanda era stata accolta ma che non erano stata conteggiata la
intera contribuzione relativa al triennio in controversia.
Il ricorrente, dato atto della avvenuta liquidazione della pensione, modificava le conclusioni chiedendo
la riliquidazione della prestazione sulla base ( anche) dei contributi effettivamente versati negli anni
1992,1993 e 1994, che la Cassa non aveva considerato.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
La decisione era investita con appello principale dalla Cassa e con appello incidentale, limitato alla
statuizione sul regolamento delle spese di lite, dal Della Santa.
La Corte di appello di Venezia accoglieva l’appello principale limitatamente alla statuizione sugli
accessori ; accoglieva l’ appello incidentale e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Il giudice di appello escludeva il ricorrere della causa di sospensione del decorso del termine di
prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8 cod. civ. in dichiarata adesione alla pronunzia di questa Corte n.
9113 del 2007 2 secondo la quale roperatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art.
2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per
il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del
credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad
un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di
considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari
controlli. .Riteneva quindi che solo in caso di omessa comunicazione da parte dell’obbligato il termine
di prescrizione decorreva dalla data di trasmissione dei dati reddituali del professionista da parte
dell’Anagrafe tributaria mentre in caso di dichiarazione, risultata non conforme al vero, resa dal
professionista ai sensi dell’art. 17 L. n. 576 del 1980, il termine decorreva dalla data della relativa

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l’esame della relativa domanda fino a che egli non avesse provveduto a pagare alcuni modesti importi

trasmissione . In base a tale assunto, rilevato che la Cassa non aveva allegato la mancata trasmissione
delle dichiarazioni ex art. 17 L. cit. ma solo la loro non corrispondenza al vero, affermava la estinzione
del credito contributivo per decorso del termine — quinquennale – di prescrizione. In merito al calcolo
della pensione ribadiva che la stessa doveva essere liquidata sulla base dei contributi effettivamente
versati sottolineando che la pretesa della Cassa di escludere del tutto dal computo la contribuzione
versata per gli anni 1992, 1993 e 1994 in quanto asseritamente inferiore, seppure di poco, a quella

L. n. 576 del 1980 ricollegava alla omessa o infedele dichiarazione erano l’assoggettamento a sanzione
pecuniaria, la possibilità la possibilità di assoggettamento a sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine
professionale e la possibilità per la Cassa di agire coattivamente, mediante ruolo, per la riscossione del
credito contributivo.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Cassa nazionale di previdenza assistenza
forense sulla base di tre motivi. L’intimato ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ..
Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del comb. disp degli artt.
17,18 e 19, comma 2 e 23 della legge. n. 576 del 1980, dell’art. 2935 cod. civ. , dell’art. 2941 n. 8 cod.
civ. nonché motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo.
Contesta in primo luogo che, anche con riferimento ai contributi dovuti in base ai dati reddituali
omessi nella dichiarazione ex art. 17, la prescrizione decorra dalla data di trasmissione della
dichiarazione obbligatoria da parte del professionista. Sostiene che il riferimento contenuto nell’art. 19
L. n. 576 del 1980 ) che individua quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione la data di
trasmissione della dichiarazione obbligatoria ) non può che riferirsi alla contribuzione previdenziale
denunciata con il Mod. n. 5. Se così non fosse, stante la possibilità per la Cassa di interloquire con gli
uffici finanziari ex art. 18, comma 7 L. n. 576 del 1980 acquisendo i dati utili relativi agli iscritti, la
previsione dell’obbligo di comunicazione a carico del professionista sarebbe del tutto pleonastico.
Ribadisce quindi parte ricorrente che per la parte di reddito non dichiarato si è in presenza di
dichiarazione omessa e che pertanto con riferimento a tali redditi il decorso del termine di prescrizione
dei contributi sugli stessi decorre dal momento in cui la Cassa ne ha avuto effettiva conoscenza sulla
base della comunicazione degli Uffici finanziari.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 18
e 19 , comma 2 e 23 L. n. 576 del 1980, dell’art. 2935 cod. civ. , dell’art. 2941 cod. civ. nonché
motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo. Ribadisce l’errore della decisione
impugnata con riferimento alla individuazione del momento di decorrenza della prescrizione relativa ai
contributi dovuti su dati reddituali omessi nella dichiarazione trasmessa ai sensi dell’art. 17 L. n. 576 del
1980 sulla base di ulteriori argomentazioni rispetto a quelle illustrate con il primo motivo . Richiama in
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dovuta era priva di fondamento normativo. Osservava infatti che le uniche conseguenze che l’art. 17

particolare il comma 8 dell’art. 17 L. cit. sul potere della Cassa di ottenere i dati necessari dagli uffici
finanziari; rileva che il reddito dichiarato dal professionista ai fini IRPEF è soggetto al controllo da
parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria a ciò deputati e può considerarsi definitivo solo
successivamente al controllo delle denunce fiscali da parte degli Uffici finanziari. In conseguenza, fino a
quando a quando la Cassa non ha ricevuto l’esito del controllo, sussiste un impedimento all’esercizio
del diritto ai contributi destinato a riverberarsi sul decorso del termine di prescrizione ai sensi dell’art.

efficacia sospensiva della prescrizione qualora ha ad oggetto un atto dovuto .
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del comb. disp.
degli artt. 2 10 e 11 della L. n. 576 del 1980 . Censura la decisione della Corte territoriale per avere
affermato la validità, ai fini pensionistici, della contribuzione relativa agli anni in relazione ai quali vi è
stato solo un parziale versamento dei contributi dovuti. Rileva che il principio di automaticità non trova
applicazione nel sistema previdenziale dei liberi professionisti nel quale le prestazioni sono condizionate
all’effettivo versamento del contributo.. Infatti l’art. 2 L. n. 576 1980 laddove fa riferimento alla
“effettiva” contribuzione non può che interpretarsi nel senso di integrale contribuzione dovuta,
diversamente risultando l’espressione del tutto pleonastica. Non è possibile ridurre la contribuzione
accreditata rapportandola all’importo versato dal professionista dal momento che nella previdenza
forense la determinazione dell’anzianità assicurativa fa riferimento ad annualità intere non
computandosi le frazioni di anno.
Il primo motivo di ricorso, premesso che è pacifico che il Della Santa negli anni in contestazione ha
presentato la dichiarazione prescritta dall’art. 17 L. n. 576 del 1980, deve essere respinto alla luce del
condivisibile principio affermato da questa Corte ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc.civ. secondo il quale
” L’art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei
contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa
nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la
comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23
della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al
primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine
alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data
di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” ( Cass. ord. n. 6259de1
2011) .

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2941 cod. civ. . Richiama la giurisprudenza secondo la quale il comportamento omissivo del debitore ha

Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte infatti, con riferimento a fattispecie analoga relativa a controversia in materia di
opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e
sanzioni pretesi dalla CNPAF nei confronti di alcuni avvocati, ha confermato la sentenza di appello
secondo la quale il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire
alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie

infatti chiarito che “L’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8)
cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore
una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la
conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta
di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto
dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.” ( Cass. n.
9113 del 2007). Al principio affermato dalla sentenza ora richiamata, espressione di un orientamento
consolidato in tema di esclusione dell’effetto sospensivo del decorso del termine prescrizionale in
presenza di mera difficoltà di accertamento del credito ( v. Cass. n. 10952 del 1998 , n. 1222 del 2004,
n. 26355 del 2005.n. 23809de1 2011), si ritiene di dare continuità conseguendone l’integrale rigetto del
secondo motivo.
Parimenti infondato è il terzo motivo. La questione proposta è stata affrontata in una recente
pronunzia di questa Corte la quale ha chiarito che “Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni
non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti
nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata”
l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l’art. 1 della legge n. 141
del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di “effettiva” iscrizione e
contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati
dall’iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va
interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione “effettiva”, non rilevando cioè il
principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine “effettivo”,
estraneo al concetto di “misura”, non può intendersi come sinonimo di “integrale”. ( Cass. n. 5672 del
2012) . In particolare è stato affermato che” …secondo il sistema della previdenza forense, in caso di
parziale adempimento dell’obbligo contributivo, il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto
“influisce” sicuramente sulla misura della pensione, atteso che l’inadempienza (se riferita agli anni utili
per la base pensionabile) abbassa la media del reddito professionale su cui si calcola la pensione. Si
consideri infatti che secondo la L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1, che ha modificato la legge 576/80 la
pensione di vecchiaia “è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento
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informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell’art. 17 della legge n. 576 del 1980. E’ stato

della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”.
5.2. La questione degli effetti della parziale omissione contributiva ha assunto maggior rilevanza a
seguito dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, che, com’è noto, all’art. 3, comma 9 e ss., ha
ridotto il termine di prescrizione da decennale a quinquennale ed ha escluso la possibilità di versare i
contributi prescritti, disposizione ormai ritenuta operante anche nei confronti delle casse professionali
dalla giurisprudenza di legittimità. 6.2. Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale

di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna
norma quindi prevede che venga “annullata” l’annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al
dovuto. 5.3. L’unico aggancio normativo reperibile è quello di cui alla norma sopra citata della L. n. 141
del 1992, art. 1, ove si prevede appunto che la pensione di vecchiaia “è pari, per ogni anno di “effettiva”
iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali…”.
Tuttavia il termine “effettivo” non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve
essere “integrale”, lo vieta in primo luogo la comune accezione del termine che non fa alcun riferimento
ad una “misura”. L’aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base
della contribuzione “effettivamente” versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in
assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente
inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l’iscritto e beneficiario delle prestazioni è
anche l’unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. 6.3. Si consideri poi la particolare
struttura dell’obbligo contributivo gravante sul professionista, che si compone di un contributo
soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di
scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia
una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini
dell’IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che, l’annualità non possa essere
accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del
“minimale” per la pensionabilità come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del
1983, art. 7). 6.4. È pur vero che con questo meccanismo si finisce di computare sia ai fini della
anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato
meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull’ammontare della
prestazione, andando così a scapito della Cassa, dal momento che, come detto, rileva la media de 10
redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla
pensione. Tuttavia sembra questo un effetto inelirninabile della mancanza, nell’ambito della legge
professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l’annullamento sia
di quanto versato, sia della intera annualità. 6.4. Si deve allora concludere che gli anni non coperti da

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omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e della effettività

integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della i
pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.” ( Cass.
n. 5672 del 2012, cit.).
Consegue l’integrale rigetto del ricorso.
La particolarità della questione e il consolidarsi dei principi affermati da questo giudice di legittimità in
epoca successiva al deposito del ricorso configurano giusti motivi di compensazione delle spese del

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Roma,29 ottobre 2013

giudizio.

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