Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26961 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato FRAZZINI

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERGHINA ROSARIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STUDIO VIGNATE SRL (già Studio Vignate Sas di Michele Gualtieri

& C)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BARILA’ ENZO, CASSANO GIUSEPPE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LG COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 183/2009 del TRIBUNALE di MILANO – Sezione

Distaccata di CASSANO D’ADDA del 9.9.09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Gregorio Troilo (per delega avv.

Rosario Alberghina) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. APICE

Umberto che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo L.F..

Ha resistito la s.r.l. Studio Vignate ( già s.a.s. Studio Vignate di Michele Gualtieri & C).

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. che di seguito si riporta si legge quanto segue:

“1. L.F. conveniva in giudizio la s.a.s. Studio Vignate di Michele Gualtieri & C, società di intermediazione immobiliare, chiedendo la restituzione dell’importo versato a titolo di acconto e/o caparra confirmatoria relativamente a un contratto preliminare che non si era perfezionato in virtù della risoluzione intercorsa con la venditrice 2. s.r.l. L.G. Costruzioni.

La convenuta resisteva sostenendo che l’assegno, intestato alla s.r.l. L.G. Costruzioni, era stato incassato da quest’ultima alla quale era stato consegnato.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda con sentenza che era riformata in sede di gravame in cui la domanda era rigettata sul rilievo che, anche secondo quanto dichiarato dal rappresentante legale della s.r.l. L.G. Costruzioni, l’assegno era stato incassato da quest’ultima che era l’effettiva intestataria della predetta somma.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo L.F..

Ha resistito l’intimata.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1759 cod. civ. 112 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza gravata che, pur avendo correttamente qualificato la domanda come di ripetizione di indebito, non aveva considerato che l’unico rapporto perfezionatosi nella specie era quello intercorso con la società di intermediazione, non essendosi mai perfezionato il contratto preliminare con la venditrice: la società convenuta non aveva titolo nè per incassare nè per consegnare l’assegno alla predetta, atteso che a seguito della mancata accettazione della proposta di vendita era sorta a carico della società di intermediazione l’obbligazione restitutoria, essendo venuta meno la ragione della delegatio solvendi. Dopo avere richiamato i principi in materia di delegazione e di azione di ripetizione dell’indebito, la ricorrente sottolinea come il Tribunale avesse omesso di accertare gli obblighi gravanti sull’intermediario, non avendo verificato se al momento in cui era stata effettuata la consegna alla venditrice dell’assegno da parte del primo la delegazione fosse ancora valida e ed efficace: tale questione rappresentava l’antecedente logico giuridico indispensabile per potere delibare sulla domanda di restituzione; censura l’interpretazione della domanda compiuta dal Tribunale laddove non aveva esaminato il rapporto fra proponente e intermediario. Il motivo è infondato.

L’attrice, a sostegno della ripetizione di indebito, aveva chiesto la restituzione della somma relativa all’importo di un assegno emesso a favore della s.r.l. L.G. Costruzioni e da questa incassato a titolo di acconto e/o caparra confirmatoria relativamente a un contratto preliminare che non si era perfezionato: in considerazione della causale del versamento effettuato a favore della venditrice (il contratto da perfezionare con la venditrice) e del venir meno della ragione che lo aveva giustificato (il mancato perfezionamento) – cioè proprio in base alle circostanze dedotte dall’attrice a fondamento della domanda – il soggetto obbligato alla restituzione e nei confronti del quale andava dunque proposta l’azione è stato correttamente identificato nella società venditrice in quanto, alla stregua della stessa impostazione della domanda e di quanto poi addirittura risultato provato in corso di causa, la predetta (l’accipiens) aveva incassato la somma che dunque era entrata nel suo patrimonio e l’aveva trattenuta, pur essendo venuta meno la ragione che aveva giustificato di riscuotere e trattenere quell’importo.

Il rapporto di intermediazione e le sue vicende, le obbligazioni assunte dalla società immobiliare, i comportamenti che il mediatore avrebbe dovuto tenere – ai quali ha fatto riferimento la ricorrente-, erano del tutto estranei al thema decidendum che va determinato e delimitato alla stregua delle circostanze di fatto che – dedotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni, in virtù del principio dispositivo informatore del processo civile – vincolano l’indagine e i poteri del giudice, che altrimenti incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione. Ed invero il Giudice di appello ha accertato che la domanda era fondata esclusivamente, prima, sulla presunta risoluzione consensuale del preliminare e, poi, sul difetto di forma scritta del contratto, ovverosia esclusivamente sul rapporto intercorso con la venditrice;

pertanto, non erano mai stati in alcun modo dedotti inadempimenti o condotte imputabili alla società di intermediatrice la quale, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., non avrebbe potuto essere tenuta alla restituzione di somma che non era ad essa destinata: il rapporto di intermediazione intercorso fra le parti sarebbe stato un tema di indagine completamente diverso da quello oggetto della domanda.

L’interpretazione della domanda, che ha ad oggetto un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 cod. civ. e segg. o per vizi di motivazione: nella specie, in cui non è stata neppure denunciata la violazione dei criteri ermeneutici, il vizio di motivazione – denunciato con riferimento al fatto che Tribunale non aveva esaminato poi il rapporto fra proponente e intermediario – è del tutto insussistente avendo il Giudice, nell’interpretazione della volontà della parte, correttamente tenuto conto – come si è ampiamente detto – del complessivo tenore della domanda”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria illustrativa: qui occorre soltanto sottolinearsi che, secondo l’interpretazione della domanda compiuta dai Giudici di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la domanda aveva a oggetto la restituzione della somma di denaro incassata dalla società venditrice in relazione al contratto da stipularsi e non concluso con quest’ultima e non piuttosto il titolo di credito consegnato alla società intermediaria e che quest’ultima aveva a sua volta dato alla società venditrice :

dunque, estranei alla causa petendi azionata erano la responsabilità del mediatore invocata con il ricorso per violazione degli obblighi al medesimo incombenti e la consequenziale natura risarcitoria e non di ripetizione dell’indebito che avrebbe avuto la pretesa della somma richiesta, una volta che – consegnato l’assegno alla venditrice e incassato da quest’ultima il relativo importo – il mediatore non era l’accipiens della somma ma avrebbe potuto essere tenuto eventualmente a corrisponderla esclusivamente a titolo di danno cagionato all’attrice per inosservanza dei doveri a lui incombenti.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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