Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26961 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 05/10/2021), n.26961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3124/2020 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4899/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/11/2019 R.G.N. 952/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 11 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di B.S., cittadino guineese, avverso l’ordinanza di primo grado ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva privo di specificità, in violazione degli artt. 702 quater e 342 c.p.c., siccome richiamante difese anteriori al provvedimento impugnato senza alcun confronto con le sue argomentazioni, il terzo motivo, relativo alla situazione di vulnerabilità del richiedente, presupposto di credibilità della sua vicenda personale, esclusa dal Tribunale per genericità e contraddittorietà del racconto (di abbandono della Guinea Bissau nel (OMISSIS), lasciandovi il figlio nato l’anno prima e la moglie, di religione cristiana, con la quale aveva deciso di trasferirsi nel (OMISSIS) presso la famiglia dei suoceri, dopo essere stato costretto dal padre a scegliere tra quella e la propria, di religione islamica);

3. il ravvisato difetto di specificità si rifletteva anche sul quarto motivo, riguardante il processo di inserimento sociale del richiedente né sanabile con la produzione in appello di documento (attestato di frequenza di corso di italiano) non attinente alle deduzioni iniziali, peraltro ribadita la non esclusività, ma la sola concorrenza della circostanza (con altre), in funzione di concessione della protezione umanitaria;

4. quanto ai motivi (primi due) riguardanti la situazione del Paese d’origine, la Corte territoriale rilevava l’assenza di alcun collegamento con la vicenda familiare del richiedente delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), implicanti un certo grado di “individualizzazione” (e pertanto di credibilità della vicenda personale); in riferimento invece all’ipotesi della lett. c), configurabile anche in mancanza di un diretto coinvolgimento della persona nella situazione di pericolo, escludeva la sussistenza in Guinea Bissau, sulla base delle fonti ufficiali consultate, di una situazione di indiscriminata violenza generalizzata non controllabile dalle autorità statuali contro la popolazione civile;

5. con atto notificato in data 3 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione di documentazione, relativa a un contratto di lavoro e a buste paga prodotti in appello con l’attestato di frequenza del corso di italiano (su cui esclusivamente soffermatasi la Corte territoriale), ai fini dell’integrazione sociale del richiedente in funzione della concessione della protezione umanitaria (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza di motivazione in merito alla valutazione di vulnerabilità del ricorrente, in assenza di un confronto con le sue argomentazioni in atto di appello (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per mancata valutazione, ai fini della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, della situazione del Paese di origine del richiedente (Guinea Bissau), in quanto caratterizzata da una situazione di instabilità politico-economica, di assenza di tutela dei diritti fondamentali per l’elevato grado di corruzione e il pervasivo potere esercitato dalle organizzazioni dei narcotrafficanti, così da giustificare la presenza di una missione di pace internazionale prorogata più volte (e ancora fino al 28 febbraio 2020) da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu: condizione sufficiente ai fini della concessione della misura residuale, indipendentemente dalla credibilità del richiedente (Cass. 14283/2019); pure infine qualificabile il padre del medesimo quale agente persecutore, rientrante tra i soggetti non statuali (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5) nei cui confronti manchi, per impossibilità o volontà, protezione dalle pubbliche autorità (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. le censure convergono tutte, sotto i profili dei vizi denunciati, nella doglianza di un’erronea esclusione della protezione umanitaria dalla Corte territoriale, peraltro sull’insuperato assunto del difetto di specificità dei motivi relativi ad essa; e con esso il richiedente (a reiterazione di analogo atteggiamento in grado di appello nei confronti del provvedimento di primo grado) neppure si confronta, secondo una personale concezione di assoluta discontinuità e autonomia della devoluzione impugnatoria, priva di riscontro nei principi processuali;

3.1. in particolare, la Corte territoriale, dopo avere puntualmente riportato l’argomentato ragionamento del Tribunale a fondamento della ravvisata non credibilità del richiedente (al p.to 3.1. di pgg. 3 e 4 della sentenza), ha spiegato diffusamente e con estrema chiarezza le ragioni di inammissibilità, per difetto di specificità del motivo, in assenza dei requisiti dell’art. 342 c.p.c. (ai p.ti 3.2. e 3.3. di pgg. 4 e 5 della sentenza, in particolare così motivando in proposito: “la difesa si disinteressa completamente della motivazione del Giudice di primo 1 grado: non evidenzia gli errori commessi nella ricostruzione dei fatti né le ragioni per cui ritenga non condivisibile la conclusione sulla non credibilità del racconto. Manca del tutto un confronto con la decisione oggetto dell’impugnazione”): e detta inammissibilità evidentemente osta all’esame del merito;

3.2. non sussiste pertanto il denunciato error in procedendo per carenza di motivazione in merito alla valutazione di vulnerabilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale ampiamente argomentato, come appena illustrato, le ragioni di inammissibilità, tuttavia non colte dal ricorrente, il quale, lungi dal confutarle contestando l’assenza di una puntuale interlocuzione del proprio appello con la sentenza di primo grado (non riportata nella motivazione, neppure per la parte d’interesse), le ignora completamente: sicché, in difetto di confutazione della sentenza impugnata, il motivo è palesemente inammissibile per genericità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354; Cass. 18 novembre 2020, n. 26726);

3.3. analogamente inammissibile per genericità è pure il primo motivo, che egualmente non confuta la ratio di ininfluenza, rispetto alla sanabilità a posteriori del “difetto di specificità di un motivo di appello” del “deposito di documentazione non attinente alle iniziali deduzioni” (p.to 5.1. di pg. 10 della sentenza); a prescindere dall’autonoma ragione di inconfigurabilità di violazione, sotto il profilo denunciato, dell’art. 116 c.p.c., ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure ancora, se la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca invece che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867);

3.4. parimenti inammissibile, per analoga genericità, è il terzo motivo, che neppure si confronta con il passaggio argomentativo della sentenza di declinazione del contesto socio-politico illustrato dal ricorrente in riferimento alla protezione umanitaria (in corretta applicazione dei principi da ultimo ribaditi da Cass. 1 marzo 2021, n. 5524), laddove afferma: “Instabilità politica, violazione dei diritti umani, abusi delle pubbliche autorità e criminalità diffusa, presenti in Guinea Bissau… possono tuttavia assumere rilevanza nei limiti in cui abbiano avuto delle concrete ripercussioni nella storia personale del richiedente asilo.

Devono essere tenuti ben distinti da una situazione di violenza generalizzata” (così dal nono al tredicesimo alinea di pg. 9 della sentenza). Affermazione questa da collegare con la successiva di valutazione globale dell’integrazione sociale in Italia con il contesto generale di compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza, sulla base di un accertamento rigoroso delle situazioni di partenza per la verifica dell’allontanamento da una condizione di vulnerabilità effettiva (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, sub p.to 5 in motivazione), pregiudicato da informazioni non credibili fornite dal richiedente sui motivi di abbandono del Paese d’origine: dovendo circostanze di vita e motivi di emigrazione essere apprezzati, non già in astratto per categorie di paesi, ma alla luce della storia personale (dal terzo all’undicesimo alinea di pg. 11 della sentenza);

3.5. ebbene, rispetto alle ragioni argomentative riportate, il tenore del motivo (in evidente equivoco, in talune doglianze, con i requisiti delle protezioni maggiori e taluna neppure esente da profili di novità) appare inconferente; e le suddette ragioni discendono da un’esatta applicazione del principio, di autonorr1 valutazione dei requisiti di sussistenza della protezione umanitaria in riferimento alle condizioni di vulnerabilità, diversamente da quelle dedotte per le protezioni maggiori, in una con la necessità di approfondimento del giudice di merito in relazione alla ritenuta o meno credibilità del richiedente (Cass. 21 aprile 2020, n. 7985), ma sempre sul presupposto di specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 15 maggio 2019, n. 13088);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

 

 

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