Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26960 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. CRISTOFORI

DEMETRIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO 2000 (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2010 del TRIBUNALE di SALUZZO del 4.1.2010,

depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

C.V. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3/2010 pronunciata in grado di appello dal Tribunale di Saluzzo nel giudizio promosso avverso la sentenza n. 179/08 emessa dal Giudice di Pace di Racconigi.

Non a svolto attività difensiva l’intimato.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso n. 6676/10 R.G. è stato proposto sulla base della procura conferita, anche per le impugnazioni, nel giudizio di merito e che, sempre sulla scorta dei poteri conferiti con l’anzidetta procura, è stata presentata rinuncia al ricorso , sottoscritta soltanto dal difensore dei ricorrenti; peraltro, i ricorrenti hanno depositato altro ricorso in virtù di procura speciale, chiedendone la riunione a quello n. 6676/10 R.G.;

il difetto di procura speciale, prevista per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 17145/2008), configura un’ ipotesi di inammissibilità del ricorso; conseguentemente è da considerarsi priva di effetti anche la rinuncia presentata dal difensore in base alla predetta procura, per cui non può applicarsi alla specie il principio secondo cui, ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione. D’altra parte, non potrebbe neppure sostenersi che con il successivo ricorso munito di valida procura speciale sarebbe stata sanata per convalida la mancanza della originaria procura, atteso che, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e semprechè per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, sicchè nel caso del ricorso per cassazione, resta esclusa la possibilità, di sanatoria e di ratifica (Cass. 8708/2009; 18132/2007).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la reiezione dell’istanza di riunione con il ricorso successivamente proposto, mentre ogni decisione relativamente a quest’ultimo è evidentemente estranea al presente giudizio.

Non va adottata alcuna statuizione circa le spese processuali relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA