Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2696 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJ Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10304-2017 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato CARLO GRILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERANTONIO FADEL;

– ricorrente –

contro

COMUNE di REFRONTOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n.5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA MAZZERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.2475/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto e

quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi di ricorso;

udito l’Avvocato PIERANTONIO FADEL per la ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per

delega dell’Avvocato LUCA MAZZERO per il controricorrente, che ha

concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con verbale del (OMISSIS) veniva contestata a D.L.E. la violazione dell’art. 16 C.d.S., comma 1, lett. c) e comma 4 per aver piantato sul proprio fondo un vigneto a distanza irregolare dal ciglio della strada, intimato il ripristino e comminata la prescritta sanzione. La D.L. proponeva opposizione allegando la preesistenza del vigneto, che sarebbe stato soltanto estirpato e ripiantato in conseguenza del ciclo di vita delle piante, ed invocando in proprio favore l’applicazione dell’art. 26 reg. esec. C.d.S., comma 9.

Il Giudice di Pace di Conegliano respingeva l’opposizione e la D.L. interponeva appello, che a sua volta veniva respinto. Il Tribunale di Treviso riteneva in particolare, alla luce delle fotografie e delle testimonianze acquisite in corso di istruttoria, che il primo filare del vigneto, prospiciente la strada, non esistesse prima del reimpianto e fosse stato collocato in un luogo in precedenza libero da piante.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la D.L. affidandosi a otto motivi. Resiste con controricorso il Comune di Refrontolo.

Il ricorso è pervenuto alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla tesi del comune, senza indicare il motivo di detta adesione e senza considerare che nel caso di specie non vi sarebbe un nuovo impianto, ma una semplice sostituzione di precedente coltura.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale avrebbe valorizzato le fotografie prodotte dal comune ed alcune deposizioni testimoniali, senza considerare che le foto erano state contestate dalla ricorrente e che erano state ammesse ed escusse altre testimonianze (non riprodotte nel motivo in esame, anche se riprodotte poi nel corpo del successivo terzo motivo: cfr. pagg. 25 e ss. del ricorso) dalle quali emergerebbe la prova della preesistenza del vigneto.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il vigneto era stato estirpato per la fine del ciclo di vita delle piante; che esso era stato poi reimpiantato; e che la crescita delle piante evidenziata dalle fotografie del 2006 allegate in atti del giudizio di merito sarebbe stata compatibile con il periodo trascorso dal reimpianto (2003-2006). Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle testimonianze che avevano confermato la preesistenza del vigneto.

Le tre doglianze, da trattare insieme perchè tra loro connesse, sono inammissibili in quanto con esse la ricorrente invoca una rivalutazione della decisione di merito operata dal Tribunale. In continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790).

Nè sono ammissibili le censure relative all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, posto il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n.11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n.322 del 13/01/2003, Rv.559636).

Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale indica in modo convincente il motivo della soluzione prescelta, facendo riferimento alle fotografie e ad alcune testimonianze ed esercitando in tal modo correttamente la facoltà di libero apprezzamento delle prove riservata al giudice di merito.

Inoltre, nessuna delle deposizioni testimoniali riportate dalla ricorrente nel corpo del terzo motivo risolve il punto nodale della questione, che non è tanto la preesistenza del vigneto, da ritenere pacifica, quanto piuttosto la preesistenza del primo filare nella stessa identica posizione in cui esso si trovava al momento della contestazione.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il reimpianto era stato autorizzato da AVEPA e che il comune aveva ricevuto una denuncia di inizio attività per le relative lavorazioni, nulla opponendo alla stessa. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che nel progetto tecnico allegato alla D.I.A. era stata indicata una distanza di 2,5 metri dalla strada, comunque inferiore al limite di 3 metri previsto dal C.d.S.

Anche questa doglianza va disattesa, in quanto si risolve in un’inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito operato dal giudice di appello. Inoltre, è irrilevante il fatto che l’attività di espianto e reimpianto sia stata autorizzata, in quanto ciò che appare decisivo è il rispetto o meno della distanza minima prevista dalla norma in concreto applicabile.

Nè può attribuirsi alcun effetto al mancato riscontro, da parte del comune, della D.I.A. presentata dalla ricorrente, posto che la mera inerzia della P.A. non è in alcun caso idonea a costituire il presupposto di un affidamento incolpevole.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello concernente la preesistenza delle viti.

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello concernente la nullità della contestazione impugnata, a fronte dell’indicazione di mappali diversi da quelli effettivamente di proprietà della ricorrente.

Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello concernente la nullità della contestazione impugnata per omessa notificazione della stessa anche all’usufruttuario parziale del terreno.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello concernente la tardività della contestazione impugnata, sul presupposto che il Comune avrebbe atteso il reimpianto del vigneto, avvenuto nel 2009, per contestare un fatto (la distanza dal confine) che risalirebbe al 2003.

Tutte le censure esposte, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, vanno rigettate, posto che nella sentenza impugnata vi è pronuncia sia sulla preesistenza delle viti (cfr. tutta la motivazione), sia sull’errore materiale relativo all’indicazione del mappale (cfr. pag. 3 della sentenza). Le rimanenti eccezioni sono state invece implicitamente respinte dal giudice di seconda istanza.

In ogni caso, la doglianza di cui al settimo motivo non è fondata in quanto la sanzione è stata correttamente contestata alla proprietaria dell’area; l’eventuale corresponsabilità dell’usufruttuario non elide nè limita la responsabilità della prima.

Parimenti infondata è la censura esposta nell’ottavo motivo, poichè la contestazione è avvenuta al reimpianto del vigneto e non vi è prova che essa si riferisse ad un fatto del 2003, posto che dalla motivazione della decisione impugnata emerge – al contrario di quanto sostiene la ricorrente – che il primo filare non esisteva, precedentemente, nel luogo in cui esso è stato riscontrato in occasione del verbale.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio e del procedimento incidentale di sospensione di cui all’art. 373 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 500 per compensi, e del presente giudizio, che liquida in Euro 700 di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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