Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2696 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2696 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17836-2012 proposto da:
COCUZZA FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PETRALIA VINCENZO, giusta mandato in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZEO
SANTA ANNA giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente avverso la sentenza n. 138/18/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Data pubblicazione: 06/02/2014

DISTACCATA di CATANIA del 24/02/2011, epositata il
12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

difensore del controricorrente che si riporta agli scrit -ti.

Ric. 2012 n. 17836 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

udito l’Avvocato Perez Walter (delega avvocato Santa Anna Mazzeo)

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha rigettato l’appello di Cocuzza Federico —appello proposto
contro la sentenza n.397/08/2008 della CTP di Catania che aveva già respinto il
ricorso della parte contribuente- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione con
cui era stato intimato dal comune di Catania il pagamento di maggiore ICI per l’anno
1995.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che —atteso che a termini
dell’art.8 del D.Lgs. n.50411992 il contribuente, ai fini di fruire della riduzione del
50% dell’imposta prevista per l’ipotesi di inagibilità o inabilità dell’immobile,
“avrebbe dovuto chiedere detta riduzione allegando alla dichiarazione idonea
documentazione ed in alternativa aveva la facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 04/01/1968, n.15”- da un canto l’ordinanza sindacale
di data 23.1.1991 (con cui si ordinavano lavori necessari ai fini di ripristinare le
condizioni di stabilità dell’edificio) non poteva costituire prova del fatto che
l’immobile fosse rimasto nelle condizioni di inagibilità anche nel periodo qui oggetto
di esame e, d’altro canto, la perizia giurata di data 25.9.1999, allegata all’atto di
appello, non poteva giustificare retroattivamente la mancanza di adempimenti
necessari per la fruizione della invocata riduzione.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’amministrazione comunale di Catania si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, con nessuno dei cinque motivi di impugnazione (improntati il secondo ed il
terzo a vizio di motivazione; il primo a violazione dell’art.115 cpc e del principio di
non contestazione; il quarto a violazione dell’art.112 cpc ed il quarto a violazione
dell’art.2697 cod civ e del principio di riparto dell’onere di prova tra le parti) la
parte ricorrente impugna una delle due autonome ratio decidendi che è sostanziata —

dal richiamato art.8 a proposito dell’onere di preventivamente “chiedere
l’applicazione di tale riduzione” offrendo la prova documentale dell’esistenza dello
stato di inagibilità o inabitabilità, onere che nella specie di causa non poteva ritenersi
surrogato dalla prodotta perizia giurata allegata all’atto di appello.
Ciò non può che costituire ragione di inammissibilità dei predetti motivi di
impugnazione.
In proposito la Corte Suprema ha avuto più volte modo di chiarire (per tutte Cass.Sez.
3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009) che “Nel caso in cui la decisione impugnata sia
fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente
sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga
alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in
quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere
ferma la decisione basata su di esse”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

4

nella sentenza del giudice di appello- nella ritenuta violazione della disciplina dettata

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.

DEPOSITATO IN CANCFLIFPiA

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

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