Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2696 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2696 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 18918-2012 proposto da:
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER
I CIECHI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
THOMAS MARTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PAOLO MARINI, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3695

contro

FORTUNA VLADIMIRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI ANTONELLI

50,

presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 05/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 7277/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2012 R.G.N.

5539/2009.

Adunanza camerale del 27 settembre 2017 – n. 11 del ruolo
RG n. 18918/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 8 febbraio 2012 la Corte d’appello di Roma respinge sia
l’appello principale del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per ciechi
(d’ora in poi: Centro) sia l’appello incidentale di Vladimiro Fortuna, entrambi proposti
avverso la sentenza n. 18719/2008 del Tribunale di Roma, con la quale il Centro è

di legge, a titolo di indennità dovuta ex art. 8 del contratto individuale, per l’anticipata
cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale del Fortuna, oltre ai corrispondenti
contributi previdenziali e assistenziali;
che avverso tale sentenza il Centro propone ricorso affidato a cinque motivi, al quale
oppone difese Vladimiro Fortuna con controricorso;
che entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO
che tutti i cinque motivi del ricorso del Centro Regionale S. Alessio Margherita di
Savoia per i ciechi sono diretti a contestare l’interpretazione offerta dalla Corte
territoriale al Regolamento dell’Ente, al contratto individuale il cui art. 8 cit. (che è alla
base della condanna statuita dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte
d’appello), alla delibera di conferimento Vladimiro Fortuna dell’incarico dirigenziale
nonché alla comunicazione in data 12 dicembre 2006 di avvenuta cessazione del
rapporto di lavoro;
che tali atti non sono stati prodotti nel presente giudizio né sono stati forniti a questa
Corte elementi sicuri e puntuali per consentirne l’individuazione e il reperimento negli
atti processuali;
che ciò si traduce nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per
cassazione (c.d. autosufficienza);
che, per “diritto vivente”, in base al suindicato principio – da intendere alla luce del
canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che
denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze
probatorie o processuali, ha il duplice onere di: 1) indicare nel ricorso specificamente
le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od
1

stato condannato a corrispondere al Fortuna una somma di denaro, con gli accessori

erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto
essenziale); 2) di fornire al contempo alla Corte elementi sicuri e puntuali per
consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così
ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366, primo comma,
n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo,
che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza

base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012,
n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477;
Cass. 8 aprile 2013 1 n. 8569);
che, del resto, non va dimenticato che, una specifica parte del Protocollo d’intesa tra
la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali
dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 – che essendo
sopravvenuto rispetto alla formulazione del presente ricorso, non è direttamente
utilizzabile nella specie, ma è comunque da considerare significativo, secondo il
canone dell’interpretazione evolutiva – è stata espressamente dedicata al rispetto del
suindicato principio (detto anche di autosufficienza), stabilendosi al riguardo, fra l’altro
che tale rispetto, pur non comportando “un onere di trascrizione integrale nel ricorso e
nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”,
tuttavia presuppone che: “1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di
specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia
indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo
stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del

luogo

(punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si
riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di
citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del
deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la

fase

(primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso
(in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di
parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si
sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso”;

2

del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla

che, nella specie, risulta omesso proprio il deposito, unitamente con il ricorso, dei
documenti sui quali lo stesso ricorso si fonda e tale incombente, come si è detto, è
previsto dall’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità;
che, quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il Centro ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella
misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017.

dispositivo – seguono la soccombenza.

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