Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2696 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30224-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) e PREFETTURA DI AVELLINO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 528/2019 del GIUDICE DI PACE DI AVELLINO,

depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

T.M., cittadino del Ghana, ha impugnato il decreto in data 10/7/2019 con il quale il Prefetto di Avellino ha disposto la relativa espulsione amministrativa;

con ordinanza resa in data 6/9/2019, il Giudice di pace di Avellino ha rigettato il ricorso di T.M., tenuto conto della corretta traduzione, in lingua comprensibile dall’interessato, del provvedimento impugnato, della relativa corretta motivazione, nonchè della scrupolosa valutazione della posizione del richiedente sotto tutti i profili rilevanti in thema;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da T.M., con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Avellino resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi d’impugnazione proposti, il ricorrente censura il provvedimento del giudice di pace per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione alla mancanza o alla mera apparenza della motivazione dettata dal giudice a quo, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1;

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

osserva al riguardo il Collegio come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, debba consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondato il provvedimento impugnato e le difese svolte dalle parti;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

quanto alla richiesta avanzata dalla parte controricorrente in ordine alla condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., osserva il Collegio come – al di là della mancata specificazione circa la relativa proposizione ai sensi del primo o del comma 3 di detta norma – le amministrazioni istanti non abbiano in alcun modo offerto in questa sede (con riguardo all’ipotesi di cui al comma 1) le corrispondenti allegazioni giustificative, nei (quanto al comma 3) può ritenersi giustificata, la condanna invocata, in ragione della sola inammissibilità del ricorso;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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