Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2696 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 05/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4955/2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore Dott. DARIO CLAUDIO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio

dell’avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO RAMPIN, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., M.D., in proprio e nella qualità di

esercenti la potestà (rectius responsabilità) genitoriale sulla

figlia minore E.;

– intimati –

nonchè da:

L.S., M.D., in proprio e nella qualità di

esercenti la potestà (rectius responsabilità) genitoriale sulla

figlia minore E., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOMARE

PAOLO TOSCANELLI 54 OSTIA, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

SCOPPETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO OSLER,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore Dott. D.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio

dell’avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO RAMPIN giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2593/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ANTONIO RAMPIN;

udito l’Avvocato MASSIMO PALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S. e M.D., in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore L.E., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, l’Azienda Ospedaliera di quella città per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’errato trattamento ostetrico effettuato presso l’Ospedale patavino allorchè, in data 11 settembre 1999, era nata la figlia Eva, affetta da tetraparesi e ritardo intellettivo grave.

L’Azienda convenuta si costituiva contestando la pretesa colpa dei suoi sanitari nonchè la quantificazione dei danni operata ex adverso.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1410/08, condannava l’Azienda a pagare, ad L.E., Euro 792.432,60 per danno biologico, morale ed esistenziale, Euro 142.292,23 per danno patrimoniale da lucro cessante ed Euro 353.406,67 per danno patrimoniale da danno emergente nonchè a versare, in favore di ciascuno dei genitori, Euro 60.000,00 per danno morale ed esistenziale ed Euro 245.851,70 per danno patrimoniale sub specie di danno emergente, ed inoltre al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.

Avverso tale decisione il L. e la M., in proprio e nella già indicata qualità, proponevano gravame, cui resisteva l’appellata che, a sua volta, proponeva appello incidentale.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 novembre 2014, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, rideterminava la somma dovuta dall’Azienda Ospedaliera a titolo di danno non patrimoniale in favore di L.E. in Euro 1.506.103,00 – fermo il resto – oltre interessi legali come indicato in quel dispositivo, rigettava l’appello incidentale e condannava l’Azienda Ospedaliera alle spese del grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’Azienda Ospedaliera di Padova ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

L.S. e M.D., in proprio e quali esercenti la potestà (rectius responsabilità) genitoriale sulla figlia minore E., hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su cinque motivi ed illustrato da memoria sottoscritta dal solo avv. Massimo Palisi.

Al controricorso con ricorso incidentale ha resistito, con controricorso ex art. 371 c.p.c., l’Azienda Ospedaliera che ha pure depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente il Collegio che è irrituale la procura rilasciata, quale codifensore, all’avv. Palisi da L.S., in proprio e nella qualità, in calce all’istanza datata 28 dicembre 2015 e da M.D., in proprio e nella qualità, in calce alla memoria datata 26 settembre 2016, non potendosi applicare nella specie il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., trattandosi di causa iniziata nel 2002; conseguentemente risulta irrituale anche la memoria depositata per dette parti e firmate dal solo avv. Palisi (Cass. ord., 26/03/2010, n. 7241; Cass. 27/08/2014, n. 18323).

Ricorso principale.

2. Con il primo motivo si lamenta “omessa, illogica, contraddittoria motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 116 c.p.c. – su un punto decisivo della controversia espressamente prospettato dalla parte ricorrente, per aver la Corte ritenuto provato il nesso causale tra le lesioni e la condotta dei sanitari fondando la propria decisione acriticamente sulle risultanze della c.t.u., ignorando completamente tutti i molteplici, decisivi e motivati rilievi dell’AOP in ordine all’erroneità ed inaccettabilità della c.t.u. medesima svolti in primo grado e riproposti (in) via d’appello incidentale”.

3. Con il secondo motivo si deduce “Omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia espressamente prospettato dall’Azienda Ospedaliera di Padova in via d’appello incidentale, per aver la Corte erroneamente affetmat(o), sulla base della c.t.u., la sussistenza di nesso causale tra le lesioni e la condotta dei sanitari”.

4. I motivi che precedono vanno disattesi.

Si osserva che, sia pure sinteticamente e per relationem, la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza del nesso causale tra le lesioni e la condotta dei sanitari, evidenziandosi che nella specie i C.T.U. sono stati sentiti a chiarimenti sulle osservazioni di parte convenuta, chiarimenti resi sia in forma scritta, con elaborato depositato in data 8 settembre 2006, che verbalmente, all’udienza del 26 settembre 2006, e che, secondo quanto già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. ord., 2/02/2015, n. 1815; Cass. 25/06/2014, n. 14471; Cass. 9/01/2009, n. 282).

Si evidenzia poi che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 18 novembre 2014, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare in ricorso il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nelle rubriche dei motivi all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis e tende ad una diversa valutazione delle risultanze della c.t.u..

5. Con il terzo motivo si lamenta “Omessa, illogica, contraddittoria motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – in merito ai criteri adottati per la liquidazione del danno non patrimoniale”.

5.1. Il motivo va rigettato.

La stessa parte ricorrente deduce (v. ricorso p. 23 e 29) che la Corte di merito ha statuito l’applicabilità alla fattispecie delle tabelle di Milano “con la motivazione onnicomprensiva che tali tabelle sono utilizzate su tutto il territorio nazionale – con la massima personalizzazione prevista nella misura del 25%”. Pertanto, al riguardo la sentenza risulta motivata ed è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui, nella liquidazione del danno biologico (e tanto vale ora in relazione al danno non patrimoniale), quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari; garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (Cass. 7/06/2011, n. 12408), nè rileva che, nel caso di specie, gli originari attori abbiano invocato l’applicazione di tali tabelle “per rispetto del principio di equità, come… espresso dall’autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità” solo nella comparsa conclusionale in appello.

Parimenti la Corte territoriale ha motivato circa le ragioni per cui ha operato la liquidazione del danno non patrimoniale procedendo alla personalizzazione nella misura massima prevista dalle dette tabelle, facendo al riguardo espressamente riferimento al “gravissimo danno subito da E.”, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente a p. 29 del ricorso, in cui sostiene che il motivo di tale liquidazione, “pur intuibile”, sarebbe “rimasto del tutto inespresso”.

In relazione agli ulteriori vizi motivazionali lamentati, va ribadito quanto già osservato nel p. 4.

6. Con il quarto motivo si deduce” Omessa motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – in merito alla censura, svolta in appello dall’Azienda Ospedaliera, con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale”.

6.1. Il motivo va rigettato.

La Corte di merito, nel confermare la quantificazione già operata al riguardo dal Tribunale sulla base delle risultanze delle c.t.u., ha infatti motivato sul punto, ritenendo l’accertamento al riguardo “in toto condivisibile perchè privo di vizi logici e basato su argomentazioni oggettive”, “considerando l’aspettativa di vita di E. e capitalizzando i costi da sostenere in futuro”; va peraltro evidenziato che il motivo in scrutinio risulta pure generico quanto alle censure relative alle risultanze della c.t.u., con riferimento alla congruità dell’importo determinato per il titolo di cui si discute, neppure essendo stato riportato il brano della relazione peritale inerente a tali danni.

7. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso principale deve essere rigettato.

Ricorso incidentale.

8. Con il primo motivo del ricorso incidentale, relativo alla “quantificazione del danno”, si deduce “ex art. 360, nn. 3, 4, 5: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame di un fatto storico decisivo (omessa motivazione sulle osservazioni specifiche e tecniche sollevate alla c.t.u. del Dott. G. e omesso esame delle prove documentali delle spese depositate in giudizio)”.

I ricorrenti incidentali sostengono che la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito in relazione alla quantificazione del danno patrimoniale sarebbe “erronea in quanto priva di adeguata ed efficace motivazione sul punto ed in contraddizione con la documentazione riversata in giudizio”.

8.1. Il motivo va disatteso.

8.1.1. Va precisato che i ricorrenti hanno fatto riferimento, nella rubrica del mezzo all’esame, genericamente a “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto” senza peraltro precisare, neppure nell’illustrazione del motivo, quale sia la norma che si assume violata.

8.1.2. Non sussiste poi il lamentato vizio di omessa motivazione, avendo gli stessi ricorrenti incidentali riportato la motivazione della sentenza impugnata relativa alla quantificazione del danno patrimoniale, sicchè sotto tale profilo il motivo è infondato.

8.1.3. Peraltro, aderendo motivatamente alle conclusioni del C.T.U., la Corte di merito ha implicitamente indicato le ragioni per cui ha disatteso il diverso convincimento del C.T.P. rispetto alle argomentazioni dell’ausiliare del giudice accolte.

8.1.4. Infine si evidenzia la genericità della censura in ordine all’omesso esame della “documentazione” relativa a “spese” prodotta “nelle more del giudizio di appello”, neppure specificamente indicata nel mezzo all’esame, sicchè non è possibile desumere la decisività della stessa.

9. Con il secondo motivo, relativo alla “quantificazione del danno patrimoniale”, si deduce “ex art. 360, nn. 3, 4, 5: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame di un fatto storico decisivo (mancata valutazione del fenomeno inflattivo sull’importo delle spese medie future)”.

9.1. Il motivo non può essere accolto.

9.1.1. In relazione alla lamentata “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto”, va ribadito quanto già espresso al p. 8.1..

9.1.2. La Corte di merito, nel confermare la quantificazione del danno patrimoniale operata dal Tribunale sulla base della espletata c.t.u., considerando l’aspettativa di vita e capitalizzando i costi da sostenere in futuro, ha implicitamente in sostanza considerato tale capitalizzazione come idonea a far fronte anche all’eventuale inflazione.

10. Con il terzo motivo, inerente alla “quantificazione del danno patrimoniale”, si deduce “ex art. 360, nn. 3, 4, 5: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame di un fatto storico decisivo (mancata valutazione della progressione del reddito di riferimento)”.

10.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esplicitate in relazione al secondo motivo del ricorso incidentale, valide anche in ordine alle censure prospettate con il mezzo all’esame; va peraltro rilevato che è notorio che l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sta avvenendo in età sempre più elevata.

11. Con il quarto motivo, relativo alla “quantificazione del danno non patrimoniale per i genitori”, si deduce “ex art. 360, nn. 3, 4, 5; art. 3 Cost.; artt. 2055 e 2059 c.c.: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e/o omesso esame di un fatto storico decisivo”.

11.1. Il motivo è infondato.

Essendo la valutazione equitativa del danno inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito in ordine alla determinazione del danno non patrimoniale è censurabile, in sede di legittimità, solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno accertato dal medesimo giudice (Cass. 16/09/2008, n. 23725; v. pure Cass. del 26/01/2010, n. 1529), il che non è nel caso di specie.

12. Con il quinto motivo, relativo alla “quantificazione del danno patrimoniale per Donatella M.”, si lamenta “ex art. 360, nn. 3, 4, 5, violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o nullità della sentenza e/omesso esame di un fatto storico decisivo”.

In particolare i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito non ha riconosciuto il risarcimento per lucro cessante alla madre di L.E. sul rilievo della mancata dimostrazione del nesso causale tra la cessazione dell’attività lavorativa della M. e la situazione della predetta figlia “provatamente assistita dal servizio pubblico”.

12.1. Il motivo non può essere accolto.

12.1.1. In relazione alla lamentata “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto”, va ribadito quanto già espresso al p. 8.1..

12.1.2. Le ulteriori censure del motivo all’esame sono volte, in sostanza, ad una inammissibile, in questa sede, rivalutazione del merito in ordine alla sussistenza o meno del nesso causale tra la cessazione dell’attività lavorativa della M. e la situazione della figlia E..

13. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Conclusioni.

14. Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.

15. Tenuto conto dell’esito del giudizio, vanno compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi, li rigetta entrambi e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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