Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26959 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1550/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA “COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA”

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso

l’avvocato LUIGI PAMPHILI, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), succeduta nei rapporti

attivi e passivi all’AZIENDA U.S.L. ROMA-(OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 47, presso l’avvocato CRISTIANA

CONSALVI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

all’atto di costituzione;

– controricorrente –

contro

ARS MEDICA S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

ARS MEDICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso l’avvocato

GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), succeduta nei rapporti

attivi e passivi all’AZIENDA U.S.L. ROMA-(OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 47, presso l’avvocato CRISTIANA

CONSALVI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

all’atto di costituzione;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA “COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5772/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUIGI PAMPHILI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GIUSEPPE GRAZIOSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito, per la controricorrente A.U.S.L., l’Avvocato CRISTIANA

CONSALVI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma ha condannato l’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata a pagare, in favore della società Ars Medica SpA, una somma a titolo di saldo, per gli anni 2003-2005, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie specialistiche rese dalla medesima società Ars Medica.

2. L’Azienda sanitaria ospedaliera ha proposto appello, chiedendo al giudice l’esclusione della sua condanna, e la società erogatrice delle prestazioni, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha chiesto che la condanna al pagamento delle somme dovutile, già statuita, ove non correttamente data nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, lo fosse nei riguardi dell’Azienda Usl RM (OMISSIS), che – a sua volta – si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

3. Il Giudice distrettuale ha respinto il gravame principale ed ha ritenuto assorbito quello incidentale.

3.1. La Corte distrettuale, sia con riguardo alle prestazioni rese nel regime anteriore alla riforma sanitaria di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, che a quello successivo, che ha visto nascere le Aziende sanitarie locali, in ossequio ai principi già affermati dalla Corte regolatrice, ha osservato che il debitore e soggetto passivo del pagamento del corrispettivo era, ai sensi del D.L. n. 324 del 1993, art. 1 (conv. nella L. n. 423 del 1993), l’ente incaricato del servizio di liquidazione (ossia l’Azienda Ospedaliera San Giovanni), non l’Azienda Usl territorialmente competente.

3.2. La Regione Lazio, secondo la Corte, aveva il potere di disporre (così come aveva fatto con una Delib. di Giunta Regionale, nell’esercizio ampio della sua potestà legislativa concorrente in materia) che fosse centralizzata la “procedura di accertamento, liquidazione e pagamento” dei corrispettivi in favore dei privati erogatori delle prestazioni sanitarie, allo scopo di assicurare uniformità di risposte in ambito provinciale.

3.3. Non aveva pregio la tesi dell’abrogazione tacita del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, in conseguenza dell’adozione della L.R. Lazio n. 18 del 1994, in mancanza di una espressa previsione di temporaneità del criterio organizzativo colà previsto, atteso che la L.R. n. 18, art. 2, menzionata demanderebbe alla Giunta Regionale la funzione di indirizzo in materia di organizzazione della gestione finanziaria delle aziende sanitarie.

3.4. Del resto, avendo l’azienda ospedaliera provveduto al pagamento del 90% dell’importo richiesto, sulla base dell’esercizio anche di poteri di liquidazione, implicanti una attività di controllo e una conseguente responsabilità contabile, era ragionevole ritenere che ad essa spettasse anche l’emissione del titolo di spesa del saldo.

4. La decisione è stata impugnata per cassazione dall’Azienda Ospedaliera soccombente, con ricorso articolato in quattro mezzi di impugnazione principale, contro cui resistono, con controricorso, l’Azienda USL RM (OMISSIS) e la società Ars Medica che, a sua volta, propone anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico mezzo di cassazione.

5. L’Azienda USL RM (OMISSIS) resiste anche contro quest’ultima impugnazione, con controricorso.

6. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative delle proprie posizioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di ricorso principale (Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, L.R. Lazio n. 18 del 1994, art. 2, L. Cost. n. 2 del 2001 e L. n. 131 del 2003), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, affermando la vigenza ed applicabilità alle AUSL del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, in assenza di limitazioni espresse (la ridotta efficacia temporale della disposizione, data in momento posteriore alla promulgazione della riforma sanitaria), anche in ragione di una finalità di controllo sulla spesa, non avrebbe tenuto conto di una pluralità di elementi contrari a quella opinione.

1.1. Innanzitutto, il D.L. n. 324, sarebbe stata la settima reiterazione dell’originario testo (il D.L. n. 320 del 1992), anteriore alla presentazione del disegno di Legge Delega al Governo (n. 421 del 1992) per la riforma del servizio sanitario nazionale (SSN), culminato nel D.Lgs. n. 502 del 1992.

1.2. Inoltre, la disposizione avrebbe avuto una efficacia solo temporanea, come sarebbe evidente in ragione del suo inserimento nella disciplina dei poteri degli amministratori straordinari delle USL “in attesa del riordinamento”, poi effettivamente disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, D.Lgs. n. 517 del 1993 e D.Lgs. n. 229 del 1999, nonchè, per la Regione Lazio, dalla L.R. n. 18 del 1994, L.R. n. 19 del 1994 e L.R. n. 4 del 2003.

1.3. Infine, l’esigenza di assicurare l’uniformità di procedure e controlli nei pagamenti potrebbe essere assicurata anche attraverso l’attribuzione ad una sola Azienda ospedaliera (nella specie: quella del San Giovanni e Addolorata) dei compiti di struttura centrale per le procedure di liquidazione, lasciando inalterato il principio che, di norma, il debitore è colui che usufruisce delle prestazioni sanitarie erogate dal creditore. Così come, del resto, avrebbe fatto la Regione Campania con una legge, trasferendo le funzioni di pagamento all’ente incaricato, con una delegazione intersoggettiva.

1.4. In sostanza, l’art. 1 comma 10, cit., sarebbe stato abrogato tacitamente fin dal momento dell’attuazione della riforma sanitaria, che ha soppresso le USL (aventi natura di organi dell’ente locale) dopo che quella disposizione era stata stabilita allo scopo di dare una disciplina provvisoria di proroga della gestione transitoria delle USL, essendo subentrati nell’erogazione dei servizi sanitari i nuovi soggetti, ossia le Aziende USL, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, che non sarebbero succeduti nei rapporti obbligatori, essendo subentrate al riguardo le Regioni.

1.4.1. Nel caso della regione Lazio, anche in ragione delle leggi regionali prima richiamate non sarebbe stata prevista alcuna forma di delegazione di pagamento alle Aziende Ospedaliere e, tantomeno, a quella oggi ricorrente.

1.5. Nè, nei confronti di una persona giuridica di diritto pubblico, quale sarebbe la natura propria dell’Azienda Ospedaliera, al pari di quelle delle Aziende USL, dotata di perfetta autonomia contabile e patrimoniale, sarebbero applicabili vuoi la disposizione di cui all’art. 1, comma 10, cit., ove vigente, vuoi quella della L.R. n. 18 del 1994, art. 2, che, ponendo a carico di tali enti le vecchie obbligazioni nate sotto le insegne del sistema anteriore, senza che ad una ipotetica delega per la centralizzazione dei pagamenti corrispondano risorse finanziarie per l’esercizio di essa, finirebbe per alterare il sistema civilistico delle obbligazioni.

1.5.1. Infatti, le deliberazioni regionali richiamate dai giudici di merito avrebbero stabilito una forma di avvalimento (non di delegazione intersoggettiva) da parte della Regione Lazio rispetto all’Azienda Ospedaliera, per un periodo limitato (l’anno 2003), previa la necessaria attribuzione dei fondi necessari per l’esercizio della liquidazione dei crediti, nella misura del 90%, riferibili a rapporti obbligatori determinati.

2. Con il secondo (Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un punto decisivo della controversia: la non genericità dell’incarico di pagamento e la conseguente indisponibilità di risorse necessarie all’esecuzione del pagamento richiesto), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, affermando la vigenza ed applicabilità alle Aziende USL del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, in assenza del decentramento delle funzioni di tesoreria, ed in presenza soltanto di un incarico di esecuzione di alcuni specifici pagamenti, in relazione ai quali erano stati trasferiti alcuni fondi.

2.1. I principi relativi ai criteri del finanziamento delle aziende (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, comma 2) e il divieto assoluto dell’indebitamento (artt. 194 e 202 TUEL e art. 119 Cost.), con il complementare obbligo del pareggio di bilancio (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 8), avrebbero imposto a chi chiedeva, in qualità di creditore, il pagamento all’Azienda ospedaliera de qua di dimostrare l’esistenza del suo ruolo di “ente incaricato del pagamento” e, perciò, di assegnatario di una quota di F.S.R., ossia di “ente finanziatore”: presupposti e qualità che la sentenza avrebbe omesso di esaminare e trattare.

2.2. Del resto, l’Azienda ospedaliera avrebbe dimostrato di non avere la gestione di fondi occorrenti per i detti pagamenti ma di essere stata una mera incaricata di eseguire pagamenti determinati e specifici.

3. Con il terzo mezzo principale (Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, D.Lgs. n. 502 del 2002, artt. 2 e 4, artt. 194 e 202 TUEL, art. 119 Cost., L.R. Lazio n. 18 del 1994, art. 2, del GR Lazio n. 1761 del 2002, GR Lazio n. 602 del 2004, GR Lazio n. 731 del 2005 e art. 116 c.p.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha valutato, prendendole in considerazione, le deliberazioni assunte dalla Regione Lazio, istitutive della “centralizzazione dei pagamenti”. Ove lo fossero state si sarebbe potuto verificare che l’Azienda ospedaliera non poteva avere il necessario riconoscimento della qualità di “ente finanziatore”, secondo l’indirizzo interpretativo della richiamata pronuncia della Corte di cassazione (n. 18448 del 2007), che l’avrebbe considerato come presupposto per l’applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10.

3.1. Infatti, nel caso considerato dalla SC nel 2007, relativo alla Regione Campania, diversamente da quanto accaduto per il Lazio che ogni hanno ha ripartito le risorse del FSR tra tutte le Aziende USL, la Regione campana aveva disposto l’assegnazione delle risorse necessarie ad eseguire i pagamenti delle prestazioni erogate dai soggetti convenzionati, a sè medesima e, quindi all’ente incaricato dei pagamenti.

3.2. Pertanto, l’Azienda ospedaliera non disponendo di somme per i pagamenti da eseguirsi in favore dei soggetti privati provvisoriamente accreditati per l’erogazione delle prestazioni ed essendo tenuta ad eseguire i pagamenti demandatile dalla Regione, essa non avrebbe avuto il potere di distogliere le specifiche risorse proprie dai fini istituzionali nè ad indebitarsi, non poteva considerarsi debitrice di una obbligazione, oggetto di novazione soggettiva, rispetto al naturale obbligato, ossia la regione Lazio.

3.3. Ove, invece, le deliberazioni regionali richiamate, disponenti la centralizzazione dei pagamenti presso l’Azienda ospedaliera, fossero reputate di contenuto idoneo a consentire la novazione di cui al D.L. n. 324 del 1993, le stesse andrebbero disapplicate perchè viziate da eccesso di potere in difetto di una specifica norma regionale di rango legislativo necessaria in base ai principi della riforma sanitaria, alla loro deroga.

3.1.1. Nella specie, il capitolato speciale, redatto dal progettista, non risulterebbe sottoscritto dall’impresa, ivi inclusa la clausola concernente il compromesso arbitrale.

3.2. La questione, prospettata nella fase di merito non sarebbe stata esaminata e decisa dalla Corte territoriale, così che essa non potrebbe essere considerata come espressione certa ed inequivoca della volontà delle parti.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, D.Lgs. n. 502 del 2002, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 517 del 1993 e D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 6, L. n. 724 del 1994, L.R. Lazio n. 18 del 1994 e L.R. Lazio n. 4 del 2003), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha valutato chi, le prestazioni dei soggetti erogatori sarebbero fornite non più in favore delle Aziende USL ma direttamente in favore delle Regioni, alle quali il servizio sarebbe integralmente affidato: con riguardo al rilascio del cd. accreditamento, a quello della cd. libera scelta, alla definizione delle prestazioni erogande e delle modalità di pagamento delle medesime. Sicchè le Aziende USL costituirebbero una articolazione operativa sul territorio del SSR mentre la regione conserva la disponibilità delle somme necessarie al pagamento delle prestazioni.

4.1. In particolare, poichè le Regioni avrebbero gestito e regolato tutto il sistema del cd. accreditamento provvisorio, con deliberazioni che imponevano l’osservanza del sistema tariffario regionale, esse costituivano (anche secondo la giurisprudenza amministrativa: Cons. St. 4, n. 2797 del 2005) il soggetto con il quale gli erogatori instauravano il rapporto di accreditamento e, pertanto, anche debitore in luogo delle USL competenti, onde l’estraneità delle Aziende e la responsabilità della Regione.

5. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale condizionato, la creditrice Ars medica chiede che, in caso di “denegata e non creduta” ipotesi di accoglimento del ricorso, sia dichiarata tenuta al pagamento la Azienda Usl Roma (OMISSIS), competente per territorio.

6. Premette la Corte che l’odierna controversia si inserisce nell’ambito di un contenzioso già in parte trattato avanti a sè medesima.

6.1. Con essa, l’Azienda ospedaliera ricorrente (San Giovanni e Addolorata), designata dalla regione Lazio, con diversi provvedimenti amministrativi, come ente centralizzato del Sistema Sanitario Regionale preposto alle procedure di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, dai soggetti accreditati presso il detto sistema sanitario, in favore degli assistiti-fruitori del servizio erogato nel territorio di competenza dalla Azienda USL Roma (OMISSIS) (e Provincia di Roma), intende ottenere un ripensamento della giurisprudenza di questa Corte, elaborata secondo due precedenti già noti ed esaminati dalle parti in causa.

6.2. Infatti, con una prima sentenza di questa stessa sezione (n. 18448 del 2007), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”, si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali”.

6.3. Più di recente, altra decisione della terza sezione civile (Sentenza n. 13333 del 2015) nel solco di quella già tracciata, ha ribadito il principio di diritto sopra riportato anche con riferimento alla Regione Lazio.

6.4. Con l’odierno ricorso, l’Azienda ospedaliera, da un lato, richiama i precedenti argomenti critici (ed in particolare quello secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente.) sarebbe stato abrogato tacitamente dalle leggi di riforma del sistema sanitario) ma, da un altro, ad essi ne unisce di nuovi, non esaminati nel precedente tessuto argomentativo della sentenza del 2007 (quella successiva, infatti, si limita ad una sostanziale rassegna degli argomenti già sceverati), vale a dire che: a) anche se vigente, il detto art. 1, comma 10, non porrebbe le basi per una delega di tesoreria ma per un mero avvalimento volto all’esecuzione di pagamenti limitati anche nel quantum, che però esigerebbero corrispondenti trasferimenti di risorse monetarie; b) il provvedimento di centralizzazione attuato dalla Regione Lazio sarebbe illegittimo (difettando di una specifica norma di legge, diversamente da quanto sarebbe avvenuto per la Regione Campania) cosicchè questo dovrebbe essere disapplicato; c) in ogni caso, vista la legislazione di riforma che ha incentrato tutto il nuovo sistema sulle Regioni, questo ente (e non altro) sarebbe il vero debitore delle prestazioni rese dalla società accreditata per le sue prestazioni in favore degli assistiti.

6.5. S’impone, pertanto, una trattazione congiunta dei tre profili nuovi di doglianza.

7. In ordine all’abrogazione tacita della disposizione di legge, invocata dal privato accreditato e avversata dalla Azienda ospedaliera, già respinto da questa Corte con la detta sentenza del 2007, con dovizia di argomentazioni (tra le quali merita di richiamare quella secondo cui la previsione di legge – pur concepita nell’ambito del passaggio da vecchio al nuovo sistema sanitario – era comunque compatibile con il neonato “sistema sanitario aziendalistico”, adottato con la regionalizzazione della sanità), la ricorrente non ha portato alcun argomento decisivo idoneo a far sovvertire quella conclusione, poichè nessuno dei principi allegati (id est: la presenza di nuovi soggetti – le cd. aziende – in forma di enti pubblici economici, soggetti alla regola del pareggio di bilancio e dell’imputazione delle obbligazioni contratte per i propri assistiti alla propria gestione economico aziendale) è con quello in decisivo contrasto, avendo questa Corte già affermato il principio del suo adattamento flessibile alle nuove articolazioni del sistema sanitario riformato.

7.1. Infatti, l’esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese alla propria utenza (gli assistiti) da parte dei fornitori, è una tecnica organizzativa, per così dire, di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (essendo anche la funzione liquidatoria un servizio, a suo modo, costoso).

7.2. Essa non può, pertanto, sebbene ideata in uno stadio organizzativo anteriore alla riforma, essere aprioristicamente considerata incompatibile con quello successivo (e diverso dal primo, in cui esso ha trovato origine ed occasione), ponendosi come esigenza bisognosa di continuità anche nel mutato orizzonte riformato.

7.3. Per tali ragioni il ricorso fatto dalla Regione Lazio, sia pure attraverso atti amministrativi non preceduti da una base legislativa di tipo diverso da quella statale sopra richiamata (ossia il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423) non è solo per questo illegittima e i suoi atti non sono, per questa sola ragione, in contrasto con i principi ispiratori della riforma sanitaria regionale e istitutiva del nuovo sistema sanitario, come si è detto sopra.

7.3.1. Infatti, la base legislativa statale (costituita dalla previsione di cui al D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423) conferisce alla Regione, in una cornice costituzionale di competenze legislative concorrenti, il pieno potere di munirsi, nell’espletamento delle proprie funzioni di quella formula organizzativa pienamente rispondenti alle finalità razionalizzatrici ed economiche, immanenti in un qualsiasi organismo dotato di risorse limitate.

7.4. Ovviamente, altro è delegare siffatti compiti a un soggetto particolare del sistema sanitario regionale altro ancora è dotare o meno tale ente della gestione in autonomia delle risorse monetarie per la esecuzione dei pagamenti.

7.4.1. Con un inedito profilo di censura (come tale inammissibile in questa sede, perchè nuovo) l’Azienda ricorrente si duole anche della mancata provvista delle risorse finanziare per il completamento dei pagamenti.

7.4.2. Ma, come si è detto, tale aspetto, per quanto connesso con il sistema della liquidazione delle prestazioni, non è stato esaminato dal giudice di merito e nè davanti ad esso (con allegazione autosufficiente della ricorrente) risulta essere stato posto, indicando il “se, come, quando e dove” lo sia stato.

7.5. Neppure merita riscontro l’ipotizzata affermazione di una responsabilità della Regione in ordine al pagamento dei crediti pretesi dalla società attrice atteso che il previsto sistema di centralizzazione della tesoreria, la cui legittimità – come si è già detto (ed in difetto di una specifica impugnazione in sede propria) – non può essere esclusa dal semplice fatto della sua disciplina provvedimentale (di Giunta regionale), comporta che i debiti accumulati dal sistema regionale siano liquidati e pagati dalla struttura centralizzata (individuata nell’azienda ospedaliera ricorrente), previa attribuzione delle quote di risorse necessarie alla loro estinzione satisfattoria.

7.6. Orbene, l’eventuale difetto di risorse, che pure si allega solo in questa sede, in casi siffatti, può del resto ben trovare forme di tutela nelle sedi competenti ed anche in quelle giurisdizionali, residuando una responsabilità, oltre che politica, anche amministrativa e contabile, pienamente giustiziabili nelle debite sedi.

8. In tali sensi concludendosi, deve affermarsi l’infondatezza del ricorso alla luce dei seguenti principi di diritto:

In tema di organizzazione sanitaria, il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”, si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l’esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese alla propria utenza (gli assistiti) da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (essendo anche la funzione liquidatoria un servizio, a suo modo, costoso);

In tema di organizzazione sanitaria regionale, il ricorso fatto dalla Regione Lazio, sia pure per mezzo di atti amministrativi non preceduti da una base legislativa di tipo diverso da quella statale (ossia il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423) non è solo per questo illegittima e i suoi atti non sono, per questa sola ragione, in contrasto con i principi ispiratori della riforma sanitaria regionale e istitutiva del nuovo sistema sanitario, imperniata sui principi della cd aziendalizzazione atteso che, in una cornice costituzionale di competenze legislative concorrenti, il pieno potere di munirsi, nell’espletamento delle proprie funzioni, della formula organizzativa centralizzata è pienamente rispondente alle finalità razionalizzatrici, immanenti in un qualsiasi organismo dotato di risorse limitate.

8.1. Il ricorso principale va pertanto respinto e, conseguentemente, quello incidentale condizionato deve dichiararsi assorbito dal rigetto del primo.

9. Le spese processuali sostenute dalle due parti controricorrenti costituite (l’Azienda USL e la società Ars Medica), seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano, per ciascuna di esse, come da dispositivo, in uno con il raddoppio del contributo unificato, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

9.1. Quelle relative alle attività connesse al ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito, vanno compensate tra la ricorrente incidentale e la controricorrente Azienda USL.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente Azienda Ospedaliera alla rifusione delle spese sostenute da ciascuna controricorrente che si liquidano nella misura di Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge. Compensa le spese relative al ricorso incidentale condizionato, tra la ricorrente incidentale e la controricorrente Azienda USL.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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